| (Oneri deducibili dal reddito
delle persone fisiche).
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n.
473, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
" l-bis) gli oneri sostenuti dal contribuente sotto
forma di erogazioni liberali fatte a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano
esclusivamente attività in campo ecologico ed ambientale, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato".
2. Il Governo stabilisce i limiti entro i quali è
complessivamente ammessa la deduzione degli oneri indicati
nell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato
dal comma 1 del presente articolo.
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