| (Oneri di utilità sociale
deducibili dal reddito d'impresa).
1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come in ultimo modificato
dall'articolo 2 del
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decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, dopo la
lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:
" c-sexies) le erogazioni liberali fatte a favore di
enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano
esclusivamente attività in campo ecologico ed ambientale, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato".
2. Il Governo stabilisce i limiti entro i quali è
complessivamente ammessa la deduzione dagli oneri indicati
nell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato
dal comma 1 del presente articolo.
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