| Onorevoli Colleghi! -- I pubblici esercizi e gli
alberghi sono considerati come "fabbricanti" agli effetti
delle leggi concernenti l'imposta sugli spiriti e sono
soggetti al pagamento di una licenza, che va annualmente
rinnovata, in base al disposto del regio decreto-legge 2
febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n.
353, recante misure per ostacolare lo spaccio di alcool
di contrabbando.
Dalla data in cui venne emanata tale disposizione, più di
sessant'anni fa, sono profondamente mutati i consumi e le
tecniche di produzione e commercializzazione delle bevande.
E' a tutti noto che le bevande alcooliche oggi poste in
vendita trovano origine esclusivamente nelle aziende, e la
loro produzione è ormai del tutto scomparsa dai pubblici
esercizi.
La licenza annuale rilasciata oggi dall'ufficio tecnico
delle imposte di fabbricazione
(UTIF) ha, quindi, completamente perso la sua
originaria motivazione, rimanendo solo quale ulteriore,
fastidioso balzello che il titolare del pubblico esercizio si
trova a dover rinnovare a scadenza annuale.
La sua soppressione, oltre a corrispondere alla naturale
evoluzione del mercato, si ritiene potrebbe, altresì,
risultare non del tutto sconveniente per il pubblico erario,
che si trova sì ad incamerare tale diritto - fissato nel
corrente anno a lire 63.000 - ma che pure deve destinare, a
tale riscossione, risorse che potrebbero venire più utilmente
impiegate.
Con la presente proposta di legge, riservata ai pubblici
esercizi ed agli alberghi, peraltro, non si vengono ad
escludere dall'obbligo dell'annuale rinnovo della licenza
coloro che effettivamente mettono in commercio bevande
alcooliche di propria produzione, ovvero importare
dall'estero, parimenti a scopo di commercio.
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