| 1. All'articolo 1, del regio decreto-legge 2 febbraio 1933,
n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono esentati dal pagamento della licenza annuale, di cui
all'articolo 2, i pubblici esercizi e gli alberghi che non
producono o, comunque, preparino a scopo di commercio, od
importino dall'estero parimenti a scopo di commercio, liquori
od altre bevande alcooliche".
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