| 1. E' istituito, presso gli enti di cui all'articolo 1, il
registro degli incarichi professionali per la raccolta,
elaborazione ed archiviazione dei dati concernenti tutti gli
incarichi professionali.
2. Il registro di cui al comma 1 consta di un elenco
cronologico e di un elenco nominativo. L'annotazione nel
registro avviene contestualmente alla firma del disciplinare
d'incarico.
3. L'accesso alla visione del registro è libero da parte di
chiunque ne faccia richiesta.
4. Sulla corretta tenuta dei registri degli incarichi e sul
conforme affidamento a norma della presente legge, vigilano i
competenti consigli degli ordini degli ingegneri, degli
architetti e dei geometri.
| |