| Onorevoli Colleghi! -- La legge 14 febbraio 1992, n.
185, recante disciplina del Fondo di solidarietà nazionale ha
certamente rappresentato un valido strumento di tutela e
difesa del settore agricolo.
Oggi, a più di due anni dalla sua entrata in vigore, è
possibile tracciare un bilancio sulla sua operatività ed
efficacia. La legge nel suo insieme, si è dimostrata valida e
ben congegnata per rispondere alle attese del mondo agricolo
al momento del verificarsi di danni alle produzioni e alle
strutture a causa di negativi eventi atmosferici. Tuttavia,
proprio l'esperienza fin qui maturata suggerisce alcuni
aggiustamenti alla legge in parola, per garantire più
equilibrio e trasparenza al sistema di aiuti previsto.
In primo luogo va attuata una modifica dei soggetti
beneficiari degli intereventi: oggi sono previste le figure
del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo a titolo
principale. La realtà agricola comprende anche figure di
imprenditore agricolo diverse che oggi rimangono escluse dagli
aiuti; con questa proposta si prevede di spostare il sistema
di interventi da una visione soggettiva ad una oggettiva
facendo riferimento all'azienda agricola " tout court "
indipendentemente dalla qualifica professionale
dell'imprenditore.
L'altro aspetto che deve essere considerato riguarda
l'individuazione delle colture ammesse a beneficiare della
legge. Oggi è prevista l'esclusione per tutte quelle colture
che sono assicurabili attraverso i
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consorzi di difesa e per le quali l'ente pubblico si accolla
parte del premio di assicurazione.
Il testo vigente di fatto obbliga l'impresa al ricorso
all'assicurazione preventiva per coprirsi dai rischi
atmosferici. E' noto che il livello dei premi raggiunto in
talune aree, per alcune produzioni, è tale da non rendere
conveniente il ricorso all'assicurazione; il verificarsi
dell'evento dannoso, in questi casi, comporta la totale
mancanza di ristoro dei danni alle imprese colpite. Inoltre,
molto spesso, le stesse aziende assicurate in conseguenza
dell'applicazione delle clausole di polizza, che sovente non
sono favorevoli ad una obiettiva valutazione del danno, si
vedono riconosciuti indennizzi ampiamente inferiori ai danni
effettivamente patiti, tenuto conto soprattutto della realtà
commerciale.
Va quindi previsto, e la presente legge si esprime in tal
senso, che le imprese agricole possano accedere ai benefici
previsti dalla legge per tutte le coltivazioni e strutture
danneggiate non coperte da assicurazione agevolata.
Un altro aspetto sul quale è necessario intervenire
riguarda la difesa attiva, soprattutto per quello che concerne
l'allestimento delle reti antigrandine. La legge n. 185 del
1992 prevede che l'aiuto pubblico per la difesa attiva possa
intervenire solo quando sia a richiederlo almeno il 75 per
cento dei soci di un consorzio di difesa; la percentuale
prevista, di fatto, impedisce l'accesso alle agevolazioni per
approntare reti antigrandine o altre strutture necessarie allo
scopo. La legge prevede di togliere questa limitazione
prevedendo la possibilità più elastica dell'accesso agli aiuti
da parte delle imprese che vogliono dotarsi di strutture per
proteggere o per prevenire la grandine. Si rende necessaria
anche una migliore formulazione delle norme relative alle
agevolazioni fiscali concesse alle aziende sinistrate,
semplificando il dettato dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
coordinandolo con le norme del fondo di solidarietà.
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