| (Interventi per favorire la ripresa
dell'attività produttiva).
1. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole:
"ammissibili all'assicurazione agevolata" sono sostituite
dalle seguenti: "coperte da assicurazione";
b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: "e
delle cooperative frutticole," sono inserite le seguenti: "e
vitivinicole".
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