| (Disposizioni previdenziali e fiscali).
1. All'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Alle imprese agricole, singole o associate, ricadenti
nelle zone delimitate, iscritte nella relativa gestione
previdenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
3, comma 1, è concesso l'esonero parziale dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dalle stesse in scadenza
nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato
l'evento. La percentuale di esonero, che va da un minimo del
20 per cento ad un massimo del 50 per cento, è stabilita con
lo stesso decreto di delimitazione
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delle aree colpite, sentito il Servizio contributi
agricoli unificati competente per territorio.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La delimitazione delle aree colpite ai fini della
presente legge è valida anche per il riconoscimento degli
sgravi fiscali previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni".
2. Il comma 2 dell'articolo 28 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal
seguente:
"2. In caso di perdita, per eventi naturali, del prodotto
ordinario del fondo, nei modi e nei termini stabiliti
dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.
185, e successive modificazioni, il reddito dominicale ed
agrario, per l'anno in cui si verifica le perdita, si
considera inesistente".
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.
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