Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30872
DDL2545-0004
Progetto di legge Camera n. 2545 - testo presentato - (DDL12-2545)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2545. TESTIPDL
...C2545.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2545 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Disposizioni previdenziali e fiscali).
    1.  All'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
    "1.  Alle imprese agricole, singole o associate, ricadenti
  nelle zone delimitate, iscritte nella relativa gestione
  previdenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
  3, comma 1, è concesso l'esonero parziale dei contributi
  previdenziali e assistenziali dovuti dalle stesse in scadenza
  nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato
  l'evento.  La percentuale di esonero, che va da un minimo del
  20 per cento ad un massimo del 50 per cento, è stabilita con
  lo stesso decreto di delimitazione
 
                               Pag. 4
 
  delle aree colpite, sentito il Servizio contributi
  agricoli unificati competente per territorio.";
        b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
    "3.  La delimitazione delle aree colpite ai fini della
  presente legge è valida anche per il riconoscimento degli
  sgravi fiscali previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
  successive modificazioni".
    2.  Il comma 2 dell'articolo 28 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal
  seguente:
    "2.  In caso di perdita, per eventi naturali, del prodotto
  ordinario del fondo, nei modi e nei termini stabiliti
  dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.
  185, e successive modificazioni, il reddito dominicale ed
  agrario, per l'anno in cui si verifica le perdita, si
  considera inesistente".
    3.  I commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2545 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2545 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=015 PAGFIN=0004 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=254500 00 FASCIDC=12DDL2545 SORTNAV=0254500 000 00000 ZZDDLC2545 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati