| (Contratti di assicurazione).
1. All'articolo 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per
comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti,
analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di
gestione, le domande per la valutazione dei danni, l'entità
della franchigia, che non potrà in nessun caso essere
superiore al 10 per cento, nonché le condizioni generali di
polizza e l'impegno del corpo peritale, sono concordati
annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello cui i contratti si riferiscono, fra le società di
assicurazione e loro consorzi costituiti ai sensi
dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e i
consorzi di difesa o loro organismi di rappresentanza.
L'accordo deve essere approvato con decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali entro 30 giorni dalla
data della relativa trasmissione, decorsi inutilmente i quali
si intende comunque approvato".
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Se entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 gli
accordi non siano stati raggiunti, il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali convoca le parti, su
richiesta di una di esse, per favorire la stipula. In caso di
mancato accordo entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe
e le condizioni di polizza si riferiscono provvede, con
proprio decreto, a stabilire le tariffe e le condizioni
medesime".
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