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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30877
DDL2546-0002
Progetto di legge Camera n. 2546 - testo presentato - (DDL12-2546)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2546. TESTIPDL
...C2546.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2546 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Grandi attese e speranze
  avevano accompagnato tre anni fa la pubblicazione del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con il quale anche
  l'Italia recepiva la direttiva 84/253/CEE, del Consiglio, del
  10 aprile 1984, sul controllo legale dei conti.  Un decreto,
  approvato peraltro con anni di ritardo sui tempi previsti
  dalla Comunità, che interveniva a modificare sostanzialmente
  la disciplina della revisione contabile e la stessa normativa
  sui collegi sindacali.
    Ad oltre tre anni dalla entrata in vigore del
  provvedimento, si deve prendere atto che le procedure per la
  sua applicazione si sono dimostrate più complesse e lunghe del
  previsto: per primo è slittato il termine previsto dal decreto
  legislativo per l'emanazione del regolamento di attuazione,
  inizialmente fissato al 27 agosto 1992.  Il regolamento è stato
  pubblicato solo nel
  novembre dello stesso anno, e ciò ha comportato una
  posticipazione anche del termine fissato dalla norma
  transitoria per la presentazione delle domande di ammissione
  al registro, slittato - di proroga in proroga - al 31 gennaio
  1993.
    Ma l'aspetto più grave, al quale la presente proposta di
  legge intende porre rimedio, è quello relativo al ritardo con
  il quale il registro è stato pubblicato da parte del Ministero
  di grazia e giustizia.  Il protrarsi delle fasi precedenti,
  infatti, unitamente al massiccio afflusso delle domande
  pervenute alla procura della Repubblica (oltre 100 mila) hanno
  prolungato la fase dell'istruttoria e dello spoglio da parte
  della commissione ministeriale, che ha concluso i suoi lavori
  solo agli inizi del 1995, mentre il registro è stato
  pubblicato solo in data 21 aprile 1995, quindi oltre tre anni
  dopo l'emanazione del decreto
 
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  legislativo n. 88 del 1992 ed oltre due anni dalla data
  fissata dal decreto stesso per la conclusione della fase
  transitoria (28 febbraio 1993).
    In questo periodo, che si è prolungato per oltre il triplo
  del tempo previsto, la nuova disciplina contenuta nel decreto
  legislativo n. 88 del 1992 è rimasta "sospesa" e sono rimaste
  in vigore tutte le norme preesistenti.
    In applicazione di tali norme moltissimi soggetti - che
  dalla data del 28 febbraio 1992 non erano ancora in possesso
  dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto
  legislativo n. 88 del 1992 e che pertanto non hanno potuto
  presentare la domanda per l'ammissione al registro dei
  revisori - hanno conseguito tali requisiti, abilitandosi
  all'esercizio della professione di ragioniere o dottore
  commercialista ed iscrivendosi nei relativi albi
  professionali.
    Tali soggetti hanno inoltre, nella maggioranza dei casi,
  assunto nel frattempo incarichi presso collegi sindacali, in
  modo assolutamente legittimo ai sensi della vigente normativa.
  Tali incarichi, per assurdo, sarebbero ora "a termine" per
  effetto della entrata in vigore della nuova disciplina e si
  esaurirebbero alla naturale scadenza, senza poter essere
  rinnovati.  Per tale motivo professionisti qualificati e
  competenti si troverebbero da un giorno all'altro ad essere
  delegittimati ad esercitare una funzione da sempre facente
  parte dell'oggetto professionale (fissato per legge) della
  categoria cui appartengono.
    Il motivo di questa "anomalia" è ben evidente.  Tra tutte le
  date previste dal decreto legislativo n. 88 del 1992, infatti,
  solo una non è slittata nel tempo, e non ha subìto proroghe:
  quella del 28 febbraio 1992 quale termine "di sbarramento"
  per la prima ammissione al registro.
    La presente proposta di legge intende porre rimedio alla
  situazione di grave difficoltà in cui si sono venuti a trovare
  i professionisti (il cui numero si stima non inferiore a
  10.000) iscritti negli albi dei ragionieri e periti
  commerciali e dei dottori commercialisti dopo tale data,
  "riaprendo" i termini per la presentazione delle domande di
  ammissione al registro dei revisori contabili.
    Una riapertura dei termini che non deve essere interpretata
  come una "sanatoria" indiscriminata, ma che si rivolge
  esclusivamente a quei giovani professionisti che non possono
  subire una discriminazione grave in termini di opportunità
  professionali ed assolutamente ingiusta.
    Pertanto la presente proposta di legge prevede che i
  soggetti di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 2
  dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 88 del 1992 (di
  cui di fatto ripete la formulazione) possono presentare
  domanda di ammissione al registro dei revisori contabili entro
  novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, purché in
  possesso dei requisiti indicati dal citato articolo 11 alla
  data della pubblicazione del registro.
    Si tratta di un atto di giustizia ma anche di un doveroso
  adempimento da parte dello Stato, reso necessario ed urgente
  proprio dall'innaturale protrarsi della fase transitoria
  precedente alla pubblicazione del registro, dovuta ad
  impedimenti e difficoltà burocratiche certamente
  comprensibili, ma i cui effetti non possono essere fatti
  ricadere sui cittadini che, nel frattempo, hanno maturato
  precisi diritti ed acquisito legittime aspettative.
 
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