| Onorevoli Colleghi! -- Presentiamo questa proposta di
legge su sollecitazione dell'associazione "Crescere insieme",
che da tempo opera nel settore dei diritti dei minori e nel
diritto di famiglia.
La necessità di intervento nella normativa che disciplina
l'affidamento dei figli minori di genitori separati nasce da
circostanze oggettive, che evidenziano un profondo e diffuso
malessere.
E' anzitutto da ricordare che la problematica investe un
elevatissimo numero di persone, essendo le coppie separate il
25 per cento circa e i relativi figli minori oltre un milione,
secondo i dati lSTAT del 1992. Questi, secondo la medesima
fonte e per lo stesso anno, nel 93,7 per cento dei casi sono
affidati alla madre, cifra che equivale al 100 per cento dei
casi normali, essendo la frazione di soluzioni diverse (il
padre, i nonni eccetera) da attribuire a situazioni di
impossibilità o gravi carenze materne (psicopatie, droga,
alcolismo, eccetera). C'è
da aggiungere che la possibilità di accesso per il padre, in
questi affidamenti a un solo genitore, è abitualmente limitata
a un fine settimana alternato e quindici giorni in estate. In
questa situazione, che trasforma di fatto la separazione tra i
genitori in perdita per i figli del genitore non-affidatario
(Bargagli, Saraceno, "Padri e figli dopo la separazione",
Bologna. Società Italiana di Statistica, 1993), non può
stupire che si riscontri una altissima percentuale di minori
disadattati che, nei casi meno gravi, necessitano di
trattamenti di psicoterapia, per avere sviluppato una
condizione di dipendenza dalla madre e di rifiuto nei
confronti del padre. A ciò si aggiunge l'elevata
conflittualità tra gli ex-coniugi, per i quali frequentemente
ai motivi personali di rancore si sommano le tensioni per un
rapporto con i figli mal risolto per entrambi. In sostanza,
quindi, l'affidamento a un solo genitore, ben lungi dal
privilegiare gli interessi del minore, come
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pure si propone in teoria la legge attuale, si dimostra
funzionale, e perfettamente, solo agli interessi di padri poco
consapevoli e responsabili, che chiudendo i rapporti con
l'ex-coniuge pensano di non avere più altro dovere verso i
figli che la corresponsione di un assegno, e di madri
frustrate o morbosamente possessive che intendono servirsi dei
figli per consumare vendette nei confronti dell'ex-marito.
A questi problemi, costanti in tutti i paesi ove esistano
separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta
mediante forme diverse di affidamento ad entrambi i genitori,
utilizzate in misura crescente praticamente in ogni parte
civilizzata del mondo, dalla Finlandia al Giappone, dalla
Francia all'Australia. In particolare, in 16 Stati degli USA
su 50 la joint custody, non solo legal, ma anche
physical, è la possibilità che il giudice è obbligato a
considerare per prima, e solo nel caso che risulti
tecnicamente inapplicabile è autorizzato, motivatamente, a
ricorrere ad altre soluzioni. Nel Regno Unito, con
l'approvazione del "Children Act" dal 14 ottobre 1991 la
joint custody è divenuta l'unica forma legalmente
ammessa, dalla quale si può derogare solo in circostanze
particolarissime. E così sta facendo il Belgio, la cui Camera
dei deputati nel 1994 ha parificato totalmente per i genitori
separati le responsabilità educative e le possibilità di
convivenza con i figli, accogliendo in tal modo la
raccomandazione del Consiglio d'Europa, che il 28 febbraio
1985 ha caldeggiato l'applicazione di tali princìpi in tutti i
paesi membri.
Per quanto riguarda l'Italia, nel 1987 fu introdotto
l'affidamento congiunto, un istituto che, come disse il
senatore Lipari nel presentarlo al Senato, si propone di
superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e
genitori del tempo libero. D'altra parte, il progressivo
adeguamento dell'ordinamento giuridico non solo al principio
della parità e delle pari opportunità, ma al concreto
mutamento del costume, può essere visto nel coerente
succedersi di leggi e sentenze volte a riconoscere la
plausibilità e opportunità pratica della paritetica
utilizzazione delle risorse che l'uno e l'altro dei genitori
possono mettere a disposizione dei figli, dall'estensione al
padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del
figlio (legge n. 903 del 1977), ampliato in seguito dalla
Corte costituzionale (sentenze 1/1987 e 341/1991) fino al
riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per
l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita
(179/1993).
Analogamente, si sarebbe quindi dovuto osservare un sempre
più frequente ricorso all'affidamento congiunto nelle cause di
separazione e divorzio. Ciò, viceversa, non solo non è
avvenuto, ma l'affidamento congiunto è stato ignorato a tal
punto che la sua esistenza nel nostro ordinamento è stata
vista da alcuni come una mera finzione giuridica (Canova,
Grasso; in "Diritto di famiglia e delle persone", Milano,
1991); ciò per favorire una soluzione, quella monogenitoriale,
che oltre tutto disattende completamente l'articolo 30, primo
comma, della Costituzione, secondo cui il diritto-dovere di
ciascuno dei genitori verso i figli non si esaurisce con il
mantenimento economico, ma si estende ai ben più importanti
compiti di educazione e istruzione: e non si può certo
sostenere che "vigilare sull'educazione" sia uguale a
educare.
Una analisi delle modalità secondo le quali è assunta la
decisione dell'affidamento mostra che indubbiamente alla
procedura va attribuita una buona parte delle responsabilità
della situazione attuale. Infatti, in sostanza l'affidamento
viene oggi stabilito nella rapidissima udienza presidenziale,
nella quale il magistrato non ha ancora elementi di giudizio
per scegliere consapevolmente entro l'intera gamma di
possibilità offerte dalla legge e quindi si affida alla
tradizione, consegnando quasi sempre, come sopra detto, i
figli alla sola madre; né serve che tale provvedimento sia
provvisorio, perché anche quando, al termine di un giudizio,
si conclude che sarebbe stata preferibile una soluzione
diversa, essendo ormai passato molto tempo si finisce per
lasciare le cose come stanno per evitare di turbare nuovamente
i figli. Né appare convincente la giustificazione ufficiale
del modo di operare descritto, che
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riposa nella cosiddetta "dottrina della tenera età" secondo
cui, essendo i figli piccolissimi al momento della
separazione, si deve tener conto del fatto che il cordone
ombelicale con la madre non è ancora stato tagliato. La
falsità di tale concetto è infatti chiaramente evidenziata
dalle statistiche ufficiali: ad esempio, i dati lSTAT 1990 per
la Toscana attestano che la durata media del matrimonio che si
conclude con la separazione supera i 13 anni, con età media in
tale momento di 40 anni per il marito e 37 per la moglie. Lo
stesso errato presupposto è utilizzato da una antiquata
dottrina che ha avuto ampio seguito (Trabucchi, in "Rivista di
Diritto Civile", II semestre 1987, p. 134) laddove si sostiene
che l'affidamento a entrambi i genitori non è consigliabile
perché il "bimbo" ha bisogno di sentirsi protetto entro un
unico "nido", ove sarà orientato in modo univoco, e quindi
bene; a dispetto anche dell'universale riconoscimento della
funzione educativa della pluralità delle idee, nonché
dell'ovvia considerazione che si è minori fino a 18 anni e
quindi il "bimbo" attraverserà sicuramente età nelle quali la
mancanza del padre gli risulterà gravissima.
Forse, tuttavia, se l'affidamento congiunto ha incontrato
scarsissima fortuna in Italia è stato in larga misura a causa
della chiave di lettura che esso ha avuto da noi (di tale
istituto, infatti, esistono versioni che variano da un
ordinamento giuridico all'altro). Orbene, nei rarissimi casi
in cui è stato sperimentato è stato attuato un "esercizio
congiunto della potestà", nel senso che anche per le decisioni
su questioni di minimo rilievo è stato richiesto il nulla osta
contemporaneo di entrambi i genitori; e si è così andati
incontro a frequenti fallimenti del tutto scontati. Inoltre,
questa lettura strettamente associativa dell'affidamento
congiunto ha fatto sì che una bassissima conflittualità ne
fosse indispensabile premessa, rendendo con ciò effettivamente
l'istituto un inutile artificio giuridico, poiché ovviamente
in tale ipotesi funziona bene qualunque soluzione. Perciò
spesso psicologi e sociologi, pur considerando l'affidamento
congiunto la soluzione ottimale, hanno concluso le loro
analisi esprimendo il rammarico per la sua scarsa
applicabilità, una riserva legata solo al modo di intendere
l'istituto in Italia, che tuttavia a volte ha creato malintesi
facendoli considerare, a torto, come avversari
dell'affidamento congiunto. Ecco perché nel presentare una
nuova proposta è apparso indispensabile abbandonare questo
termine sostituendolo con espressioni di non equivoca
interpretazione.
In definitiva, constatate le oggettive difficoltà, legate a
tempi, procedure e contenuti, che portano i magistrati a
ripetere costantemente le medesime infelici formule, si è
ritenuto opportuno alleggerirne il compito trasferendo presso
appositi centri di mediazione quegli aspetti che non hanno
nulla di giuridico - come il tentativo di riconciliazione e
l'individuazione delle più corrette modalità per realizzare un
nuovo assetto familiare - nonché, fondamentalmente, eliminando
il problema della scelta del genitore più idoneo ad essere
unico affidatario - nella convinzione che i genitori sono
entrambi necessari ai figli per una crescita armoniosa e che
quella conflittualità così spesso invocata per giustificare la
soluzione monogenitoriale è invece la conseguenza di essa
(Ronfani, Sociologia del diritto, n. 3, 1989, p. 102), viste
le abissali differenze di possibilità oggi stabilite tra
affidatario e non. Ciò spiega la non casuale rigidità con la
quale è stato privilegiato l'affidamento dei figli a entrambi
i genitori - con parallela drastica riduzione dei margini di
aleatorietà dei procedimenti giudiziali - rigidità alla quale
hanno del resto contribuito altre rilevanti considerazioni di
opportunità, come la convinzione che essere sicuri fin
dall'inizio che rispetto ai figli la conclusione sarà equa non
può che facilitare il raggiungimento di accordi anche sulle
altre questioni, evitando quella battaglia "a vincere" spesso
cara agli avvocati.
Centrale nella proposta è infatti l'idea, espressa in modo
specifico al nuovo articolo 155 del codice civile che la
bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del
genitore escluso dall'affidamento e relegato alla mera
funzione sostentatrice, ma un diritto soggettivo del minore,
da
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collocare nell'ambito dei diritti della persona. Di modo che
per ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non
è più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può
privare l'altro, ma un dirittodovere, per il quale è prevista
una tutela, se minacciato, e al quale non ci si può sottrarre,
ove faccia comodo, come del resto è sancito dall'articolo 30,
primo comma, della Costituzione. Si è quindi elaborata una
normativa che garantisse l'effettività di questa fondamentale
affermazione in una dimensione non meramente programmatica,
bensì immediatamente precettiva.
Lo strumento giuridico adatto per lo scopo di cui sopra è
stato visto nell'affidamento a entrambi i genitori (nuovo
articolo 155, secondo comma, coerentemente configurato quale
soluzione principale e ordinaria, e non più meramente
residuale rispetto all'affidamento monogenitoriale, nonché
irrinunciabile quando ne sussiste l'applicabilità (terzo
comma). Per evitare gli equivoci che affliggono l'affidamento
congiunto ci si è dunque voluti ispirare al civilissimo
modello svedese, sottolineando che i genitori "restano"
responsabili a vita nei confronti dei figli, a prescindere
dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. Nella nostra
proposta, quindi, si intende che solo le decisioni più
importanti, come la scelta del medico o della scuola, siano
obbligatoriamente congiunte (come già avviene ora anche per
l'affidamento esclusivo), ma che per il resto il giudice
valuti se il grado di conflittualità esistente permette un
esercizio congiunto della potestà (nuovo articolo
155- bis, quarto comma), oppure conviene assegnare a
padre e madre compiti distinti, e quindi facoltà decisionali
separate (nuovo articolo 155- bis, quinto comma). In
questo modo si realizza comunque la naturale prosecuzione del
regime precedente alla separazione, eventualmente con una
alternanza nelle responsabilità che non è legata al calendario
(come nell'affidamento alternato), ma a specifiche attività o
momenti di vita (acquistare un oggetto, frequentare una
palestra), come avviene nella famiglia unita. In altre parole,
si è lasciato al giudice solo il compito di stabilire come
organizzare un nuovo sistema di vita nel quale, pur essendoci
una partizione tra padre e madre dei momenti di convivenza, i
ruoli rimangono intatti, nel rispetto del dettato
costituzionale delle pari opportunità e della conservazione
dei diritti-doveri, e soprattutto evitando di mettere i figli
in quella drammatica condizione di scelta tra i due genitori
che, come documentano innumerevoli studi sulle psicopatologie,
porta spesso gravi e irreversibili danni alla loro
personalità.
E' giusto, infine, mettere in evidenza, in una fase di
evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti
della famiglia diventano sempre più pressanti, che
l'affidamento a entrambi i genitori (all'opposto della
soluzione monogenitoriale) mantenendo gli ex-coniugi in
contatto per il fine educativo dei figli, senza vincitori né
vinti e quindi senza spirito di rivincita, crea le condizioni
ideali perché ogni minimo spiraglio per una riconciliazione
possa essere sfruttato.
Il nuovo articolo 155- bis prospetta le modalità
pratiche di una effettiva realizzazione dell'affidamento
bigenitoriale, pur salvaguardando le esigenze di semplicità di
vita del bambino. E' questo un punto nel quale è sembrato
opportuno dispiegare la massima flessibilità. In sostanza si
riconosce un ampio grado di libertà autorizzando una scelta
caso per caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque
dovrà essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad
entrambi i genitori. In altre parole, ci sarà ancora un
genitore convivente e uno no, ma tutte le possibilità di
contatto con i figli da parte di quello non convivente
dovranno essere raccolte e utilizzate; ad esempio, non sarà
più pensabile che si dica di no all'offerta da parte del
genitore non convivente di assumersi il compito di andare
regolarmente a prendere il figlio a scuola o in palestra, per
accompagnarlo ove sia fissato che vada.
D'altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare una
effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella vita
dei figli è apparso il "mantenimento diretto", un altro punto
centrale della proposta (nuovo articolo 155- bis, terzo
comma). Si
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ritiene, cioé, indispensabile, nel ripartire l'onere del
mantenimento dei figli, attribuire a ciascuno dei genitori
distinti capitoli di spesa, conseguendo così tutta una serie
di vantaggi, che vanno dalla piacevole e gratificante
sensazione per il bambino che entrambi i genitori si occupano
di lui, alla eliminazione del meccanismo dell'assegno,
altamente conflittuale (Chambers, Rethinking the
substantive roles for custody disputes in Divorce, 83 Michigan
Law Rev., p. 128, 1984), alla molto miglior protezione
della prole dai rischi di mancata assistenza economica (Del
Boca, Biblioteca della libertà, n. 101, p. 107, 1988), alla
garanzia per il genitore convivente di poter dividere con
l'altro anche il peso fisico dell'allevamento dei figli
(quarto comma), alla possibilità per il genitore non
convivente di prendersi anch'esso per qualche aspetto cura
diretta di essi e condividere momenti di scelta (quarto
comma). Naturalmente, per poter attribuire ai genitori compiti
specifici (quinto comma), il tribunale utilizzerà quanto
riferito dai genitori stessi, in caso di accordo o la
relazione del consultorio di cui al nuovo articolo
155- ter, in caso di disaccordo. Indubbiamente, sarebbe
teoricamente possibile attribuire poteri decisionali al
genitore non convivente anche con il meccanismo dell'assegno,
ma si consideri, poiché ogni decisione ha quasi sempre delle
implicazioni economiche, quanto sarebbe conflittuale che un
genitore decida e l'altro paghi.
In questa ottica il nuovo articolo 155- ter si
preoccupa di fornire ai genitori, ove necessario, uno
strumento (preannunciato all'articolo 155, secondo comma) per
impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare,
accettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro
ai desideri dell'altro, quanto per rispettare le esigenze del
bambino. Si ritiene che questo intervento dei consultori, per
spiegare e far capire ai genitori l'importanza e l'utilità
della presenza di entrambi per la crescita equilibrata dei
figli, sarà certamente indispensabile nella prima applicazione
della legge, venendo da una lunghissima tradizione
monogenitoriale, ma che evolvendo il costume diventerà sempre
meno necessario, rimanendone, tuttavia, essenziale la funzione
preventiva rispetto alle separazioni, dovendosi intendere i
centri come strutture cui si potrà rivolgere in qualsiasi
momento qualsiasi coppia in difficoltà. L'istituzione dei
centri, d'altra parte, soddisfa anche l'esigenza di affidare
un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con
preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in
tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di
successo, come anticipato al secondo comma del nuovo articolo
155.
Con il terzo comma, in particolare, si vuole scoraggiare
atteggiamenti possessivi da parte dei genitori, privilegiando
quello più "corretto e disponibile", meglio disposto a
lasciare spazio all'altro e a rispettarne la figura e il
ruolo, secondo un concetto già entrato nella legislazione
anglosassone, nonché secondo un orientamento già da tempo
affermato presso gli psicologi (v. ad esempio, Cigoli,
Gulotta, Santi "Separazione, divorzio e affidamento dei
figli", Milano, 1983).
Il nuovo articolo 155- quater affronta il problema
della ineluttabilità o meno dell'affidamento bigenitoriale.
Pur essendo certamente auspicabile su di esso il consenso di
entrambi i genitori ed essendo certamente tenuto a lavorare a
tale scopo il consultorio di cui al nuovo articolo
155 ter, nello spirito del nuovo articolo 155 e per i
motivi illustrati nel commento all'articolo 155- bis si è
ritenuto giusto e opportuno che non fosse condizione
indispensabile e si è limitata la soluzione monogenitoriale ai
casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori,
disincentivando i tentativi di pretestuose e interessate
opposizioni (secondo comma).
E' interessante rammentare che si è sostenuto (Scannicchio,
in "Nuove leggi civili commentate", II semestre 1987, p. 972)
per l'affidamento congiunto che esso, implicando
l'associazione dei genitori nell'esercizio della potestà, può
essere adottato solo se c'è accordo; che la prima questione
sulla quale l'accordo deve esistere è l'adozione stessa
dell'affidamento congiunto. Di qui seguirebbe che esso non può
essere imposto, ma può essere disposto
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solo consensualmente. Poiché la presente proposta prevede
anche l'esercizio separato della potestà, l'obiezione potrebbe
anche non essere presa in considerazione. Può, tuttavia,
essere comunque utile far notare che è in realtà
inconsistente, o al più nominalistica. Infatti, già adesso
sulle decisioni più importanti è necessario l'accordo, anche
quando l'affidamento è a un solo genitore, quindi
coerentemente si potrebbe chiamare "congiunto" anche tale
regime e rovesciare su di esso l'obiezione di praticabilità
solo consensuale: con molta maggior ragione, visto che è
certamente più giustificato opporsi a una soluzione
intrinsecamente iniqua (l'affidamento esclusivo), che
ostacolarne una equa.
Il nuovo articolo 155- quinquies al primo comma, mira
a ricondurre l'assegnazione della casa coniugale all'esclusiva
funzionalità del nuovo assetto, eliminando la possibilità che
il continuare a fruire di essa perché si convive con i figli
comporti un vantaggio economico iniquo, visto che anche il
genitore abitualmente non convivente ha la necessità di
disporre di uguale spazio per ospitare i figli nei tempi
stabiliti, circostanza che oggi in pratica non viene mai
considerata, quasi nel presupposto che tanto il genitore non
affidatario finirà per sparire dalla vita dei figli. Il
vantaggio di questa precisazione (la valutazione economica
della disponibilità della casa) è particolarmente evidente ove
si pensi quanto spesso oggi si assista a false dispute
sull'affidamento dei figli che hanno in realtà come unico
scopo la conservazione dell'abitazione. Di particolare rilievo
è il caso in cui il genitore non convivente, oltre a
provvedere al mantenimento dei figli, debba anche
corrispondere all'altro un assegno personale e sia
proprietario della casa coniugale. In queste situazioni
l'elementare principio della valutazione del bene assegnato è
oggi quasi sempre disatteso, trovando solo sporadico
riconoscimento in alcune sentenze isolate della Corte di
Cassazione, come l'importante sentenza a sezioni unite n.
11490 del 29 novembre 1990, dalla lunga e articolata
motivazione. Si è perciò ritenuto necessario proporne con
forza il definitivo riconoscimento legislativo.
Il secondo comma affronta il problema del trasferimento di
uno dei genitori in località remota, che nella situazione
attuale viene spesso deliberatamente cercato dall'uno o
dall'altro soltanto per tagliare del tutto i ponti con il
proprio passato, in totale contrasto con le esigenze dei figli
di restare legati ad esso. Aderendo ad una specifica richiesta
avanzata da figli di separati, che hanno lamentato questa
crescita artificiosa del proprio disagio, si è inteso dare una
indicazione di principio affermando che, pur nel rispetto
della libertà di movimento dei cittadini, in assenza di motivi
di forza maggiore questa operazione deve essere scoraggiata,
in nome del prevalente interesse del minore. Ad esempio,
potrebbe essere stabilito preventivamente che il minore
risieda di preferenza presso il genitore che non si sposta.
Con il nuovo articolo 155- sexies si intende dare
indicazioni sulla corretta impostazione dei rapporti nella
famiglia separata. Sicuramente si tratta di un problema
culturale. La prassi attuale, che per evitare ogni contrasto
tra i genitori separati semplicisticamente toglie la parola a
uno di essi, trova la propria giustificazione nel principio
che ai figli giovi ricevere una educazione monocorde,
improntata a un punto di vista unico. La presente proposta
nasce invece nella convinzione che per essi sia più utile
abituarsi ad ascoltare più opinioni e a confrontare le idee. E
si ritiene anche che l'attuale frequente aggressività tra
ex- coniugi sia in gran parte frutto di una visione
sbagliata del problema, generata e incoraggiata da quella
stessa prassi che, preoccupandosi primariamente dei poteri dei
genitori, li fa sentire protagonisti e non mette adeguatamente
l'accento sul loro dovere di evitare certi comportamenti
perché lesivi dell'interesse del minore, e a tal punto da
essere perseguibili. In altre parole, le indicazioni date dal
nuovo articolo 155- sexies suonano certo come pura utopia
nella cultura attuale, ma non all'interno della normativa qui
proposta, perché per i genitori è ben diverso operare
nell'ambito di una giurisprudenza che più o meno velatamente
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autorizza a considerare "indebita ingerenza" ogni forma di
partecipazione del genitore non affidatario alla vita dei
figli (Scannicchio, op. cit.) e la scoraggia, o sapendo che
dalla legge questa partecipazione è ricercata e protetta. In
particolare, aver posto il diritto del minore alla
bigenitorialità quale elemento centrale e portante della nuova
normativa comporta un adeguamento delle tecniche di sanzione
dei comportamenti con i quali uno dei genitori cerchi di
impedire o pregiudicare i rapporti con l'altro. Tali
comportamenti non configurano più la mera violazione, oggi per
altro solo blandamente sanzionata, di un obbligo di carattere
non patrimoniale nei confronti dell'altro genitore, bensì un
vero e proprio illecito a danno del minore. Ciò porta ad
applicare i tradizionali strumenti civilistici a tutela del
diritto soggettivo leso dall'altrui comportamento doloso o
colposo:
azione inibitoria (nuovo articolo 155 sexies,
secondo comma) disciplinata per quanto concerne i tempi e le
procedure di attuazione (onde evitare un eccessivo protrarsi
nel tempo dei comportamenti dannosi e il consolidarsi di
situazioni rimediabili solo a prezzo di ulteriori traumi per
il minore), e rimessa invece al prudente apprezzamento
discrezionale del giudice per ciò che concerne la
individuazione dei provvedimenti preclusivi. Quando però il
tipo di condotta lesiva è strettamente correlato con la
coabitazione con uno dei genitori (si pensi, ad esempio ma non
solo, alla sistematica violazione dell'attuale "diritto di
visita") e sia inoltre recidivo rispetto a precedenti
comportamenti lesivi, già accertati e interdetti dal giudice,
è previsto l'automatico trasferimento della convivenza presso
l'altro genitore (terzo comma);
risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in
via equitativa dal giudice e identificato nella lesione in se
stessa considerata di un suo diritto soggettivo della
personalità (quarto comma). Al fine di evitare una
degenerazione del contenzioso e abusi degli strumenti
predisposti si è limitata la loro esperibilità a fattispecie
già intrinsecamente lesive del diritto.
Analoghe considerazioni valgono per l'elemento soggettivo
dell'illecito: le caratteristiche dei comportamenti sanzionati
e la loro recidività sono tali da rendere ben difficile non
ravvisare in esse una volontà quanto meno negligente e da
imporre una presunzione di colpa superabile solo attraverso la
prova di fattori impedienti di oggettiva gravità.
Il nuovo articolo 155- septies tutela il minore dalle
possibili "fughe" di uno dei genitori di fronte ai doveri
economici, di cui sottolinea la gravità attraverso il ricorso
al codice penale.
Il nuovo articolo 155- octies riconosce esplicitamente
la possibilità di aggiustare il regime successivamente ai
primi impegni presi, ovviando alla attuale rigidità delle
disposizioni, per la quale provvedimenti assunti al buio in
sede di udienza presidenziale si trascinano poi per anni prima
che sia possibile apportare dei correttivi.
Il nuovo articolo 155- novies estende alla famiglia di
fatto la protezione dei diritti dei figli minori, tenendo
conto dell'alta incidenza delle separazioni proprio nelle
famiglie che nascono con le minori tutele.
Mentre gli articoli 2, 3 e 4 della presente proposta
costituiscono adeguamenti del codice civile alla nuova
normativa, con le norme transitorie (articolo 5) al comma 1 si
intende evitare che problemi di copertura finanziaria possano
ritardare l'applicazione della legge, indicando la possibilità
di affidare temporaneamente le funzioni di mediazione
familiare di cui al nuovo articolo 155- ter a personale
già oggi utilizzato in modo simile, e quindi senza variazione
di spesa per lo Stato.
Il comma 2 dell'articolo 5 interviene a favore delle
situazioni già esistenti, concedendo per esse pure la
possibilità di utilizzare una normativa più avanzata.
Per concludere, due parole sull'impegno che la presente
proposta richiede. Indubbiamente il meccanismo suggerito è più
laborioso e complesso dell'attuale ed esige maggiore
attenzione da parte del giudice. Tuttavia, non sembra
veramente il caso che una società che vuol dirsi civile voglia
sottrarsi a questi costi a spese dei minori.
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