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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30880
DDL2547-0002
Progetto di legge Camera n. 2547 - testo presentato - (DDL12-2547)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2547. TESTIPDL
...C2547.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2547 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Presentiamo questa proposta di
  legge su sollecitazione dell'associazione "Crescere insieme",
  che da tempo opera nel settore dei diritti dei minori e nel
  diritto di famiglia.
    La necessità di intervento nella normativa che disciplina
  l'affidamento dei figli minori di genitori separati nasce da
  circostanze oggettive, che evidenziano un profondo e diffuso
  malessere.
    E' anzitutto da ricordare che la problematica investe un
  elevatissimo numero di persone, essendo le coppie separate il
  25 per cento circa e i relativi figli minori oltre un milione,
  secondo i dati lSTAT del 1992.  Questi, secondo la medesima
  fonte e per lo stesso anno, nel 93,7 per cento dei casi sono
  affidati alla madre, cifra che equivale al 100 per cento dei
  casi normali, essendo la frazione di soluzioni diverse (il
  padre, i nonni eccetera) da attribuire a situazioni di
  impossibilità o gravi carenze materne (psicopatie, droga,
  alcolismo, eccetera).  C'è
  da aggiungere che la possibilità di accesso per il padre, in
  questi affidamenti a un solo genitore, è abitualmente limitata
  a un fine settimana alternato e quindici giorni in estate.  In
  questa situazione, che trasforma di fatto la separazione tra i
  genitori in perdita per i figli del genitore non-affidatario
  (Bargagli, Saraceno, "Padri e figli dopo la separazione",
  Bologna.  Società Italiana di Statistica, 1993), non può
  stupire che si riscontri una altissima percentuale di minori
  disadattati che, nei casi meno gravi, necessitano di
  trattamenti di psicoterapia, per avere sviluppato una
  condizione di dipendenza dalla madre e di rifiuto nei
  confronti del padre.  A ciò si aggiunge l'elevata
  conflittualità tra gli ex-coniugi, per i quali frequentemente
  ai motivi personali di rancore si sommano le tensioni per un
  rapporto con i figli mal risolto per entrambi.  In sostanza,
  quindi, l'affidamento a un solo genitore, ben lungi dal
  privilegiare gli interessi del minore, come
 
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  pure si propone in teoria la legge attuale, si dimostra
  funzionale, e perfettamente, solo agli interessi di padri poco
  consapevoli e responsabili, che chiudendo i rapporti con
  l'ex-coniuge pensano di non avere più altro dovere verso i
  figli che la corresponsione di un assegno, e di madri
  frustrate o morbosamente possessive che intendono servirsi dei
  figli per consumare vendette nei confronti dell'ex-marito.
    A questi problemi, costanti in tutti i paesi ove esistano
  separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta
  mediante forme diverse di affidamento ad entrambi i genitori,
  utilizzate in misura crescente praticamente in ogni parte
  civilizzata del mondo, dalla Finlandia al Giappone, dalla
  Francia all'Australia.  In particolare, in 16 Stati degli USA
  su 50 la  joint custody,  non solo  legal,  ma anche
  physical,  è la possibilità che il giudice è obbligato a
  considerare per prima, e solo nel caso che risulti
  tecnicamente inapplicabile è autorizzato, motivatamente, a
  ricorrere ad altre soluzioni.  Nel Regno Unito, con
  l'approvazione del "Children Act" dal 14 ottobre 1991 la
  joint custody  è divenuta l'unica forma legalmente
  ammessa, dalla quale si può derogare solo in circostanze
  particolarissime.  E così sta facendo il Belgio, la cui Camera
  dei deputati nel 1994 ha parificato totalmente per i genitori
  separati le responsabilità educative e le possibilità di
  convivenza con i figli, accogliendo in tal modo la
  raccomandazione del Consiglio d'Europa, che il 28 febbraio
  1985 ha caldeggiato l'applicazione di tali princìpi in tutti i
  paesi membri.
    Per quanto riguarda l'Italia, nel 1987 fu introdotto
  l'affidamento congiunto, un istituto che, come disse il
  senatore Lipari nel presentarlo al Senato, si propone di
  superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e
  genitori del tempo libero.  D'altra parte, il progressivo
  adeguamento dell'ordinamento giuridico non solo al principio
  della parità e delle pari opportunità, ma al concreto
  mutamento del costume, può essere visto nel coerente
  succedersi di leggi e sentenze volte a riconoscere la
  plausibilità e opportunità pratica della paritetica
  utilizzazione delle risorse che l'uno e l'altro dei genitori
  possono mettere a disposizione dei figli, dall'estensione al
  padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del
  figlio (legge n. 903 del 1977), ampliato in seguito dalla
  Corte costituzionale (sentenze 1/1987 e 341/1991) fino al
  riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per
  l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita
  (179/1993).
    Analogamente, si sarebbe quindi dovuto osservare un sempre
  più frequente ricorso all'affidamento congiunto nelle cause di
  separazione e divorzio.  Ciò, viceversa, non solo non è
  avvenuto, ma l'affidamento congiunto è stato ignorato a tal
  punto che la sua esistenza nel nostro ordinamento è stata
  vista da alcuni come una mera finzione giuridica (Canova,
  Grasso; in "Diritto di famiglia e delle persone", Milano,
  1991); ciò per favorire una soluzione, quella monogenitoriale,
  che oltre tutto disattende completamente l'articolo 30, primo
  comma, della Costituzione, secondo cui il diritto-dovere di
  ciascuno dei genitori verso i figli non si esaurisce con il
  mantenimento economico, ma si estende ai ben più importanti
  compiti di educazione e istruzione: e non si può certo
  sostenere che "vigilare sull'educazione" sia uguale a
  educare.
    Una analisi delle modalità secondo le quali è assunta la
  decisione dell'affidamento mostra che indubbiamente alla
  procedura va attribuita una buona parte delle responsabilità
  della situazione attuale.  Infatti, in sostanza l'affidamento
  viene oggi stabilito nella rapidissima udienza presidenziale,
  nella quale il magistrato non ha ancora elementi di giudizio
  per scegliere consapevolmente entro l'intera gamma di
  possibilità offerte dalla legge e quindi si affida alla
  tradizione, consegnando quasi sempre, come sopra detto, i
  figli alla sola madre; né serve che tale provvedimento sia
  provvisorio, perché anche quando, al termine di un giudizio,
  si conclude che sarebbe stata preferibile una soluzione
  diversa, essendo ormai passato molto tempo si finisce per
  lasciare le cose come stanno per evitare di turbare nuovamente
  i figli. Né appare convincente la giustificazione ufficiale
  del modo di operare descritto, che
 
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  riposa nella cosiddetta "dottrina della tenera età" secondo
  cui, essendo i figli piccolissimi al momento della
  separazione, si deve tener conto del fatto che il cordone
  ombelicale con la madre non è ancora stato tagliato.  La
  falsità di tale concetto è infatti chiaramente evidenziata
  dalle statistiche ufficiali: ad esempio, i dati lSTAT 1990 per
  la Toscana attestano che la durata media del matrimonio che si
  conclude con la separazione supera i 13 anni, con età media in
  tale momento di 40 anni per il marito e 37 per la moglie.  Lo
  stesso errato presupposto è utilizzato da una antiquata
  dottrina che ha avuto ampio seguito (Trabucchi, in "Rivista di
  Diritto Civile", II semestre 1987, p. 134) laddove si sostiene
  che l'affidamento a entrambi i genitori non è consigliabile
  perché il "bimbo" ha bisogno di sentirsi protetto entro un
  unico "nido", ove sarà orientato in modo univoco, e quindi
  bene; a dispetto anche dell'universale riconoscimento della
  funzione educativa della pluralità delle idee, nonché
  dell'ovvia considerazione che si è minori fino a 18 anni e
  quindi il "bimbo" attraverserà sicuramente età nelle quali la
  mancanza del padre gli risulterà gravissima.
    Forse, tuttavia, se l'affidamento congiunto ha incontrato
  scarsissima fortuna in Italia è stato in larga misura a causa
  della chiave di lettura che esso ha avuto da noi (di tale
  istituto, infatti, esistono versioni che variano da un
  ordinamento giuridico all'altro).  Orbene, nei rarissimi casi
  in cui è stato sperimentato è stato attuato un "esercizio
  congiunto della potestà", nel senso che anche per le decisioni
  su questioni di minimo rilievo è stato richiesto il nulla osta
  contemporaneo di entrambi i genitori; e si è così andati
  incontro a frequenti fallimenti del tutto scontati.  Inoltre,
  questa lettura strettamente associativa dell'affidamento
  congiunto ha fatto sì che una bassissima conflittualità ne
  fosse indispensabile premessa, rendendo con ciò effettivamente
  l'istituto un inutile artificio giuridico, poiché ovviamente
  in tale ipotesi funziona bene qualunque soluzione.  Perciò
  spesso psicologi e sociologi, pur considerando l'affidamento
  congiunto la soluzione ottimale, hanno concluso le loro
  analisi esprimendo il rammarico per la sua scarsa
  applicabilità, una riserva legata solo al modo di intendere
  l'istituto in Italia, che tuttavia a volte ha creato malintesi
  facendoli considerare, a torto, come avversari
  dell'affidamento congiunto.  Ecco perché nel presentare una
  nuova proposta è apparso indispensabile abbandonare questo
  termine sostituendolo con espressioni di non equivoca
  interpretazione.
    In definitiva, constatate le oggettive difficoltà, legate a
  tempi, procedure e contenuti, che portano i magistrati a
  ripetere costantemente le medesime infelici formule, si è
  ritenuto opportuno alleggerirne il compito trasferendo presso
  appositi centri di mediazione quegli aspetti che non hanno
  nulla di giuridico - come il tentativo di riconciliazione e
  l'individuazione delle più corrette modalità per realizzare un
  nuovo assetto familiare - nonché, fondamentalmente, eliminando
  il problema della scelta del genitore più idoneo ad essere
  unico affidatario - nella convinzione che i genitori sono
  entrambi necessari ai figli per una crescita armoniosa e che
  quella conflittualità così spesso invocata per giustificare la
  soluzione monogenitoriale è invece la conseguenza di essa
  (Ronfani, Sociologia del diritto, n. 3, 1989, p. 102), viste
  le abissali differenze di possibilità oggi stabilite tra
  affidatario e non.  Ciò spiega la non casuale rigidità con la
  quale è stato privilegiato l'affidamento dei figli a entrambi
  i genitori - con parallela drastica riduzione dei margini di
  aleatorietà dei procedimenti giudiziali - rigidità alla quale
  hanno del resto contribuito altre rilevanti considerazioni di
  opportunità, come la convinzione che essere sicuri fin
  dall'inizio che rispetto ai figli la conclusione sarà equa non
  può che facilitare il raggiungimento di accordi anche sulle
  altre questioni, evitando quella battaglia "a vincere" spesso
  cara agli avvocati.
    Centrale nella proposta è infatti l'idea, espressa in modo
  specifico al nuovo articolo 155 del codice civile che la
  bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del
  genitore escluso dall'affidamento e relegato alla mera
  funzione sostentatrice, ma un diritto soggettivo del minore,
  da
 
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  collocare nell'ambito dei diritti della persona.  Di modo che
  per ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non
  è più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può
  privare l'altro, ma un dirittodovere, per il quale è prevista
  una tutela, se minacciato, e al quale non ci si può sottrarre,
  ove faccia comodo, come del resto è sancito dall'articolo 30,
  primo comma, della Costituzione.  Si è quindi elaborata una
  normativa che garantisse l'effettività di questa fondamentale
  affermazione in una dimensione non meramente programmatica,
  bensì immediatamente precettiva.
    Lo strumento giuridico adatto per lo scopo di cui sopra è
  stato visto nell'affidamento a entrambi i genitori (nuovo
  articolo 155, secondo comma, coerentemente configurato quale
  soluzione principale e ordinaria, e non più meramente
  residuale rispetto all'affidamento monogenitoriale, nonché
  irrinunciabile quando ne sussiste l'applicabilità (terzo
  comma).  Per evitare gli equivoci che affliggono l'affidamento
  congiunto ci si è dunque voluti ispirare al civilissimo
  modello svedese, sottolineando che i genitori "restano"
  responsabili a vita nei confronti dei figli, a prescindere
  dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali.  Nella nostra
  proposta, quindi, si intende che solo le decisioni più
  importanti, come la scelta del medico o della scuola, siano
  obbligatoriamente congiunte (come già avviene ora anche per
  l'affidamento esclusivo), ma che per il resto il giudice
  valuti se il grado di conflittualità esistente permette un
  esercizio congiunto della potestà (nuovo articolo
  155- bis,  quarto comma), oppure conviene assegnare a
  padre e madre compiti distinti, e quindi facoltà decisionali
  separate (nuovo articolo 155- bis,  quinto comma).  In
  questo modo si realizza comunque la naturale prosecuzione del
  regime precedente alla separazione, eventualmente con una
  alternanza nelle responsabilità che non è legata al calendario
  (come nell'affidamento alternato), ma a specifiche attività o
  momenti di vita (acquistare un oggetto, frequentare una
  palestra), come avviene nella famiglia unita.  In altre parole,
  si è lasciato al giudice solo il compito di stabilire come
  organizzare un nuovo sistema di vita nel quale, pur essendoci
  una partizione tra padre e madre dei momenti di convivenza, i
  ruoli rimangono intatti, nel rispetto del dettato
  costituzionale delle pari opportunità e della conservazione
  dei diritti-doveri, e soprattutto evitando di mettere i figli
  in quella drammatica condizione di scelta tra i due genitori
  che, come documentano innumerevoli studi sulle psicopatologie,
  porta spesso gravi e irreversibili danni alla loro
  personalità.
    E' giusto, infine, mettere in evidenza, in una fase di
  evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti
  della famiglia diventano sempre più pressanti, che
  l'affidamento a entrambi i genitori (all'opposto della
  soluzione monogenitoriale) mantenendo gli ex-coniugi in
  contatto per il fine educativo dei figli, senza vincitori né
  vinti e quindi senza spirito di rivincita, crea le condizioni
  ideali perché ogni minimo spiraglio per una riconciliazione
  possa essere sfruttato.
    Il nuovo articolo 155- bis  prospetta le modalità
  pratiche di una effettiva realizzazione dell'affidamento
  bigenitoriale, pur salvaguardando le esigenze di semplicità di
  vita del bambino.  E' questo un punto nel quale è sembrato
  opportuno dispiegare la massima flessibilità.  In sostanza si
  riconosce un ampio grado di libertà autorizzando una scelta
  caso per caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque
  dovrà essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad
  entrambi i genitori.  In altre parole, ci sarà ancora un
  genitore convivente e uno no, ma tutte le possibilità di
  contatto con i figli da parte di quello non convivente
  dovranno essere raccolte e utilizzate; ad esempio, non sarà
  più pensabile che si dica di no all'offerta da parte del
  genitore non convivente di assumersi il compito di andare
  regolarmente a prendere il figlio a scuola o in palestra, per
  accompagnarlo ove sia fissato che vada.
    D'altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare una
  effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella vita
  dei figli è apparso il "mantenimento diretto", un altro punto
  centrale della proposta (nuovo articolo 155- bis,  terzo
  comma).  Si
 
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  ritiene, cioé, indispensabile, nel ripartire l'onere del
  mantenimento dei figli, attribuire a ciascuno dei genitori
  distinti capitoli di spesa, conseguendo così tutta una serie
  di vantaggi, che vanno dalla piacevole e gratificante
  sensazione per il bambino che entrambi i genitori si occupano
  di lui, alla eliminazione del meccanismo dell'assegno,
  altamente conflittuale  (Chambers, Rethinking the
  substantive roles for custody disputes in Divorce, 83 Michigan
  Law Rev.,  p. 128, 1984), alla molto miglior protezione
  della prole dai rischi di mancata assistenza economica (Del
  Boca, Biblioteca della libertà, n. 101, p. 107, 1988), alla
  garanzia per il genitore convivente di poter dividere con
  l'altro anche il peso fisico dell'allevamento dei figli
  (quarto comma), alla possibilità per il genitore non
  convivente di prendersi anch'esso per qualche aspetto cura
  diretta di essi e condividere momenti di scelta (quarto
  comma).  Naturalmente, per poter attribuire ai genitori compiti
  specifici (quinto comma), il tribunale utilizzerà quanto
  riferito dai genitori stessi, in caso di accordo o la
  relazione del consultorio di cui al nuovo articolo
  155- ter,  in caso di disaccordo.  Indubbiamente, sarebbe
  teoricamente possibile attribuire poteri decisionali al
  genitore non convivente anche con il meccanismo dell'assegno,
  ma si consideri, poiché ogni decisione ha quasi sempre delle
  implicazioni economiche, quanto sarebbe conflittuale che un
  genitore decida e l'altro paghi.
    In questa ottica il nuovo articolo 155- ter  si
  preoccupa di fornire ai genitori, ove necessario, uno
  strumento (preannunciato all'articolo 155, secondo comma) per
  impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare,
  accettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro
  ai desideri dell'altro, quanto per rispettare le esigenze del
  bambino.  Si ritiene che questo intervento dei consultori, per
  spiegare e far capire ai genitori l'importanza e l'utilità
  della presenza di entrambi per la crescita equilibrata dei
  figli, sarà certamente indispensabile nella prima applicazione
  della legge, venendo da una lunghissima tradizione
  monogenitoriale, ma che evolvendo il costume diventerà sempre
  meno necessario, rimanendone, tuttavia, essenziale la funzione
  preventiva rispetto alle separazioni, dovendosi intendere i
  centri come strutture cui si potrà rivolgere in qualsiasi
  momento qualsiasi coppia in difficoltà.  L'istituzione dei
  centri, d'altra parte, soddisfa anche l'esigenza di affidare
  un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con
  preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in
  tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di
  successo, come anticipato al secondo comma del nuovo articolo
  155.
    Con il terzo comma, in particolare, si vuole scoraggiare
  atteggiamenti possessivi da parte dei genitori, privilegiando
  quello più "corretto e disponibile", meglio disposto a
  lasciare spazio all'altro e a rispettarne la figura e il
  ruolo, secondo un concetto già entrato nella legislazione
  anglosassone, nonché secondo un orientamento già da tempo
  affermato presso gli psicologi (v. ad esempio, Cigoli,
  Gulotta, Santi "Separazione, divorzio e affidamento dei
  figli", Milano, 1983).
    Il nuovo articolo 155- quater  affronta il problema
  della ineluttabilità o meno dell'affidamento bigenitoriale.
  Pur essendo certamente auspicabile su di esso il consenso di
  entrambi i genitori ed essendo certamente tenuto a lavorare a
  tale scopo il consultorio di cui al nuovo articolo
  155 ter,  nello spirito del nuovo articolo 155 e per i
  motivi illustrati nel commento all'articolo 155- bis  si è
  ritenuto giusto e opportuno che non fosse condizione
  indispensabile e si è limitata la soluzione monogenitoriale ai
  casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori,
  disincentivando i tentativi di pretestuose e interessate
  opposizioni (secondo comma).
    E' interessante rammentare che si è sostenuto (Scannicchio,
  in "Nuove leggi civili commentate", II semestre 1987, p. 972)
  per l'affidamento congiunto che esso, implicando
  l'associazione dei genitori nell'esercizio della potestà, può
  essere adottato solo se c'è accordo; che la prima questione
  sulla quale l'accordo deve esistere è l'adozione stessa
  dell'affidamento congiunto.  Di qui seguirebbe che esso non può
  essere imposto, ma può essere disposto
 
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  solo consensualmente.  Poiché la presente proposta prevede
  anche l'esercizio separato della potestà, l'obiezione potrebbe
  anche non essere presa in considerazione.  Può, tuttavia,
  essere comunque utile far notare che è in realtà
  inconsistente, o al più nominalistica.  Infatti, già adesso
  sulle decisioni più importanti è necessario l'accordo, anche
  quando l'affidamento è a un solo genitore, quindi
  coerentemente si potrebbe chiamare "congiunto" anche tale
  regime e rovesciare su di esso l'obiezione di praticabilità
  solo consensuale: con molta maggior ragione, visto che è
  certamente più giustificato opporsi a una soluzione
  intrinsecamente iniqua (l'affidamento esclusivo), che
  ostacolarne una equa.
    Il nuovo articolo 155- quinquies  al primo comma, mira
  a ricondurre l'assegnazione della casa coniugale all'esclusiva
  funzionalità del nuovo assetto, eliminando la possibilità che
  il continuare a fruire di essa perché si convive con i figli
  comporti un vantaggio economico iniquo, visto che anche il
  genitore abitualmente non convivente ha la necessità di
  disporre di uguale spazio per ospitare i figli nei tempi
  stabiliti, circostanza che oggi in pratica non viene mai
  considerata, quasi nel presupposto che tanto il genitore non
  affidatario finirà per sparire dalla vita dei figli.  Il
  vantaggio di questa precisazione (la valutazione economica
  della disponibilità della casa) è particolarmente evidente ove
  si pensi quanto spesso oggi si assista a false dispute
  sull'affidamento dei figli che hanno in realtà come unico
  scopo la conservazione dell'abitazione.  Di particolare rilievo
  è il caso in cui il genitore non convivente, oltre a
  provvedere al mantenimento dei figli, debba anche
  corrispondere all'altro un assegno personale e sia
  proprietario della casa coniugale.  In queste situazioni
  l'elementare principio della valutazione del bene assegnato è
  oggi quasi sempre disatteso, trovando solo sporadico
  riconoscimento in alcune sentenze isolate della Corte di
  Cassazione, come l'importante sentenza a sezioni unite n.
  11490 del 29 novembre 1990, dalla lunga e articolata
  motivazione.  Si è perciò ritenuto necessario proporne con
  forza il definitivo riconoscimento legislativo.
    Il secondo comma affronta il problema del trasferimento di
  uno dei genitori in località remota, che nella situazione
  attuale viene spesso deliberatamente cercato dall'uno o
  dall'altro soltanto per tagliare del tutto i ponti con il
  proprio passato, in totale contrasto con le esigenze dei figli
  di restare legati ad esso.  Aderendo ad una specifica richiesta
  avanzata da figli di separati, che hanno lamentato questa
  crescita artificiosa del proprio disagio, si è inteso dare una
  indicazione di principio affermando che, pur nel rispetto
  della libertà di movimento dei cittadini, in assenza di motivi
  di forza maggiore questa operazione deve essere scoraggiata,
  in nome del prevalente interesse del minore.  Ad esempio,
  potrebbe essere stabilito preventivamente che il minore
  risieda di preferenza presso il genitore che non si sposta.
    Con il nuovo articolo 155- sexies  si intende dare
  indicazioni sulla corretta impostazione dei rapporti nella
  famiglia separata.  Sicuramente si tratta di un problema
  culturale.  La prassi attuale, che per evitare ogni contrasto
  tra i genitori separati semplicisticamente toglie la parola a
  uno di essi, trova la propria giustificazione nel principio
  che ai figli giovi ricevere una educazione monocorde,
  improntata a un punto di vista unico.  La presente proposta
  nasce invece nella convinzione che per essi sia più utile
  abituarsi ad ascoltare più opinioni e a confrontare le idee.  E
  si ritiene anche che l'attuale frequente aggressività tra
  ex- coniugi sia in gran parte frutto di una visione
  sbagliata del problema, generata e incoraggiata da quella
  stessa prassi che, preoccupandosi primariamente dei poteri dei
  genitori, li fa sentire protagonisti e non mette adeguatamente
  l'accento sul loro dovere di evitare certi comportamenti
  perché lesivi dell'interesse del minore, e a tal punto da
  essere perseguibili.  In altre parole, le indicazioni date dal
  nuovo articolo 155- sexies  suonano certo come pura utopia
  nella cultura attuale, ma non all'interno della normativa qui
  proposta, perché per i genitori è ben diverso operare
  nell'ambito di una giurisprudenza che più o meno velatamente
 
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  autorizza a considerare "indebita ingerenza" ogni forma di
  partecipazione del genitore non affidatario alla vita dei
  figli (Scannicchio, op. cit.) e la scoraggia, o sapendo che
  dalla legge questa partecipazione è ricercata e protetta.  In
  particolare, aver posto il diritto del minore alla
  bigenitorialità quale elemento centrale e portante della nuova
  normativa comporta un adeguamento delle tecniche di sanzione
  dei comportamenti con i quali uno dei genitori cerchi di
  impedire o pregiudicare i rapporti con l'altro.  Tali
  comportamenti non configurano più la mera violazione, oggi per
  altro solo blandamente sanzionata, di un obbligo di carattere
  non patrimoniale nei confronti dell'altro genitore, bensì un
  vero e proprio illecito a danno del minore.  Ciò porta ad
  applicare i tradizionali strumenti civilistici a tutela del
  diritto soggettivo leso dall'altrui comportamento doloso o
  colposo:
      azione inibitoria (nuovo articolo 155 sexies,
  secondo comma) disciplinata per quanto concerne i tempi e le
  procedure di attuazione (onde evitare un eccessivo protrarsi
  nel tempo dei comportamenti dannosi e il consolidarsi di
  situazioni rimediabili solo a prezzo di ulteriori traumi per
  il minore), e rimessa invece al prudente apprezzamento
  discrezionale del giudice per ciò che concerne la
  individuazione dei provvedimenti preclusivi.  Quando però il
  tipo di condotta lesiva è strettamente correlato con la
  coabitazione con uno dei genitori (si pensi, ad esempio ma non
  solo, alla sistematica violazione dell'attuale "diritto di
  visita") e sia inoltre recidivo rispetto a precedenti
  comportamenti lesivi, già accertati e interdetti dal giudice,
  è previsto l'automatico trasferimento della convivenza presso
  l'altro genitore (terzo comma);
      risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in
  via equitativa dal giudice e identificato nella lesione in se
  stessa considerata di un suo diritto soggettivo della
  personalità (quarto comma).  Al fine di evitare una
  degenerazione del contenzioso e abusi degli strumenti
  predisposti si è limitata la loro esperibilità a fattispecie
  già intrinsecamente lesive del diritto.
    Analoghe considerazioni valgono per l'elemento soggettivo
  dell'illecito: le caratteristiche dei comportamenti sanzionati
  e la loro recidività sono tali da rendere ben difficile non
  ravvisare in esse una volontà quanto meno negligente e da
  imporre una presunzione di colpa superabile solo attraverso la
  prova di fattori impedienti di oggettiva gravità.
    Il nuovo articolo 155- septies  tutela il minore dalle
  possibili "fughe" di uno dei genitori di fronte ai doveri
  economici, di cui sottolinea la gravità attraverso il ricorso
  al codice penale.
    Il nuovo articolo 155- octies  riconosce esplicitamente
  la possibilità di aggiustare il regime successivamente ai
  primi impegni presi, ovviando alla attuale rigidità delle
  disposizioni, per la quale provvedimenti assunti al buio in
  sede di udienza presidenziale si trascinano poi per anni prima
  che sia possibile apportare dei correttivi.
    Il nuovo articolo 155- novies  estende alla famiglia di
  fatto la protezione dei diritti dei figli minori, tenendo
  conto dell'alta incidenza delle separazioni proprio nelle
  famiglie che nascono con le minori tutele.
    Mentre gli articoli 2, 3 e 4 della presente proposta
  costituiscono adeguamenti del codice civile alla nuova
  normativa, con le norme transitorie (articolo 5) al comma 1 si
  intende evitare che problemi di copertura finanziaria possano
  ritardare l'applicazione della legge, indicando la possibilità
  di affidare temporaneamente le funzioni di mediazione
  familiare di cui al nuovo articolo 155- ter  a personale
  già oggi utilizzato in modo simile, e quindi senza variazione
  di spesa per lo Stato.
    Il comma 2 dell'articolo 5 interviene a favore delle
  situazioni già esistenti, concedendo per esse pure la
  possibilità di utilizzare una normativa più avanzata.
    Per concludere, due parole sull'impegno che la presente
  proposta richiede.  Indubbiamente il meccanismo suggerito è più
  laborioso e complesso dell'attuale ed esige maggiore
  attenzione da parte del giudice.  Tuttavia, non sembra
  veramente il caso che una società che vuol dirsi civile voglia
  sottrarsi a questi costi a spese dei minori.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2547 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2547 TOTPAG=0014 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0007 RIGFIN=077 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=254700 00 FASCIDC=12DDL2547 SORTNAV=0254700 000 00000 ZZDDLC2547 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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