| (Modifica dell'articolo 155 del
codice civile).
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali
del minore). - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a
ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi,
anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto agli altri
parenti del minore.
Per i fini di cui al primo comma, il giudice che adotta i
provvedimenti di cui al medesimo primo comma, esperito
inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo
quanto previsto dall'articolo 155- quater, che i figli
restino affidati a entrambi i genitori, che se ne divideranno
la cura secondo modalità concordate dagli stessi ai sensi
dell'articolo 155- bis. Il giudice può altresì disporre
che essi siano assistiti dalle strutture previste
dall'articolo 155- ter secondo le modalità ivi indicate;
a tali strutture il giudice, ove ne ravvisi l'opportunità, può
inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di
riconciliazione.
Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il
giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né
sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai
genitori non conformi a quanto indicato al primo comma del
presente articolo e dall'articolo 155- bis, concede loro
un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto
tale termine senza che siano state concordate modalità
soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato
d'ufficio dal giudice.
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Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della
potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso
degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che
la prole sia collocata presso una terza persona o, nella
impossibilità, in un istituto di educazione".
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