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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30881
DDL2547-0003
Progetto di legge Camera n. 2547 - testo presentato - (DDL12-2547)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2547. TESTIPDL
...C2547.
Pag. 8 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2547 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Modifica dell'articolo 155 del
                       codice civile).
    1.  L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
  seguente:
    Art. 155 -  (Mantenimento delle relazioni parentali
  del minore). -  Il minore ha diritto a mantenere un rapporto
  equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a
  ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi,
  anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento,
  l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
  matrimonio.  Analoga tutela è stabilita rispetto agli altri
  parenti del minore.
    Per i fini di cui al primo comma, il giudice che adotta i
  provvedimenti di cui al medesimo primo comma, esperito
  inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo
  quanto previsto dall'articolo 155- quater,  che i figli
  restino affidati a entrambi i genitori, che se ne divideranno
  la cura secondo modalità concordate dagli stessi ai sensi
  dell'articolo 155- bis.  Il giudice può altresì disporre
  che essi siano assistiti dalle strutture previste
  dall'articolo 155- ter  secondo le modalità ivi indicate;
  a tali strutture il giudice, ove ne ravvisi l'opportunità, può
  inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di
  riconciliazione.
    Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il
  giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né
  sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
    Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai
  genitori non conformi a quanto indicato al primo comma del
  presente articolo e dall'articolo 155- bis,  concede loro
  un termine per provvedere alla modifica delle stesse.  Scaduto
  tale termine senza che siano state concordate modalità
  soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato
  d'ufficio dal giudice.
 
                               Pag. 9
 
    Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
  dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della
  potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso
  degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
    In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che
  la prole sia collocata presso una terza persona o, nella
  impossibilità, in un istituto di educazione".
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2547 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2547 TOTPAG=0014 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=254700 00 FASCIDC=12DDL2547 SORTNAV=0254700 000 00000 ZZDDLC2547 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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