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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30882
DDL2547-0004
Progetto di legge Camera n. 2547 - testo presentato - (DDL12-2547)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2547. TESTIPDL
...C2547.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2547 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Inserimento di articoli nel codice civile).
    1.  Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i
  seguenti:
    "Art. 155- bis  -  (Modalità di attuazione
  dell'affidamento). -  Le modalità di attuazione
  dell'affidamento devono garantire il rispetto del diritto del
  minore stabilito al primo comma dell'articolo 155.
    A tal fine, compatibilmente con le circostanze del caso
  concreto, devono essere previste per il minore occasioni di
  contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso
  di esso il più possibile continue, frequenti e comunque
  significative.
    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
  ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli
  di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
  proprio reddito.
    La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i
  genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli
  che anche il genitore non convivente è tenuto a condividere,
  nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze
  del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni
  personali del genitore.
    Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
  amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i
  genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a
  ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro
  specifiche attitudini e capacità e del grado di collaborazione
  ipotizzabile tra di essi";
    Art. 155- ter  -  (Consultori familiari).  -
  Presso gli uffici del giudice tutelare di
 
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  ciascuna pretura sono istituiti appositi consultori
  specializzati nella mediazione familiare.
    Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del
  secondo comma dell'articolo 155, l'intervento di un
  consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento
  dell'incarico, convoca le parti per esperire un tentativo di
  conciliazione riguardo alle modalità di affidamento.  Gli esiti
  del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le
  posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono
  riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il
  consultorio invia al giudice.
    Se la conciliazione non riesce il consultorio invia al
  giudice anche una relazione nella quale sono analizzate la
  situazione familiare e la natura del conflitto.  Le modalità di
  attuazione dell'affidamento sono quindi determinate dal
  giudice in base ai criteri indicati nell'articolo
  155- bis,  tenuto conto prioritariamente della
  disponibilità di ciascun genitore, quale risulta dal processo
  verbale stabilito al secondo comma, a rispettare il diritto
  del minore stabilito al primo comma dell'articolo 155.
    Art 155- quater  -  (Esclusione e opposizione
  all'affidamento a entrambi i genitori). -  Il giudice
  dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi
  previsti dagli articoli 541, 564 e 569 del codice penale.  Può
  altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333
  del presente codice.
    Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi
  motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore
  all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le
  condizioni previste dagli articoli 330 e 333.  Il giudice, se
  accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al
  genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il
  diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo
  155.  Se la domanda risulta manifestamente infondata, il
  giudice considera il comportamento del genitore istante ai
  fini della determinazione del genitore convivente o
  dell'eventuale mutamento di esso.
 
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    Art. 155- quinquies  -  (Assegnazione della
  casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). -  Il
  diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito
  tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere
  minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità
  concordate.  Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario
  deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei
  rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale
  titolo di proprietà.
    I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvi
  gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra
  loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto
  previsto dall'articolo 155- bis.
    Art. 155- sexies - (Obblighi dei genitori). -
  Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere
  dei genitori consultarsi prima di assumere iniziative
  riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra
  questione destinata a incidere in maniera significativa e
  durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi
  intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in
  caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare.
  La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori
  senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla
  valutazione della violazione secondo quanto disposto al
  secondo comma del presente articolo, l'assunzione totale
  dell'eventuale carico economico relativo.  Si applicano, in
  quanto compatibili, gli articoli 316, terzo e quinto comma,
  317, primo comma, 320, 321 e 322 del codice civile.
    I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle
  modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli
  obblighi da esse derivanti.  In caso di inadempienza o di
  violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il
  giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi
  davanti a sé.  Al termine dell'audizione, anche qualora ad essa
  sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza
  delle violazioni e che esse non sono state determinate da un
  oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale
  intima l'immediata cessazione della condotta denunciata,
  avvertendo delle ulteriori conseguenze in
 
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  caso di inottemperanza.  Ove ciò si verifichi, il giudice, su
  istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti
  adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di
  nuove violazioni.
    In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi
  da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire,
  ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro
  genitore, così come regolati dalle modalità di affidamento.
  Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi
  previsti al secondo comma, adotta ogni provvedimento idoneo a
  salvaguardare il diritto del minore stabilito al primo comma
  dell'articolo 155.  Se delle violazioni è responsabile il
  genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non
  comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca
  la residenza presso l'altro genitore.
    Se le violazioni dell'obbligo previsto al terzo comma
  costituiscono una grave lesione del diritto del minore
  stabilito al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo
  stesso provvedimento previsto dal terzo comma, condanna
  altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi
  subìto a seguito della lesione di tale diritto.  Il danno è
  liquidato dal giudice in via equitativa.
    Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti
  previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione
  dell'obbligo di cui al medesimo terzo comma.
    Art. 155- septies - (Violazione degli obblighi di
  mantenimento).  - Nel regime di mantenimento diretto di cui
  al terzo comma dell'articolo 155- bis,  in caso di
  violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente
  al genitore inadempiente, il passaggio al regime di
  mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro
  genitore.
    Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento
  indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto
  dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come
  modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
 
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    Art. 155- octies - (Rivedibilità delle modalità di
  affidamento). -  Ciascuno dei genitori può richiedere al
  giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica
  delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche.
  La modifica è disposta dopo aver verificato la fondatezza dei
  motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del
  minore.
    Art. 155- novies - (Estensione alle unioni di
  fatto). -  Le disposizioni di cui agli articoli da 155 a
  155- octies  e seguenti si applicano anche, in quanto
  compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono
  coniugati legalmente".
    2.  I consultori specializzati nella mediazione familiare,
  di cui all'articolo 155- ter  del codice civile,
  introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono istituiti
  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
 
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