| (Inserimento di articoli nel codice civile).
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i
seguenti:
"Art. 155- bis - (Modalità di attuazione
dell'affidamento). - Le modalità di attuazione
dell'affidamento devono garantire il rispetto del diritto del
minore stabilito al primo comma dell'articolo 155.
A tal fine, compatibilmente con le circostanze del caso
concreto, devono essere previste per il minore occasioni di
contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso
di esso il più possibile continue, frequenti e comunque
significative.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli
di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
proprio reddito.
La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i
genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli
che anche il genitore non convivente è tenuto a condividere,
nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze
del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni
personali del genitore.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a
ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro
specifiche attitudini e capacità e del grado di collaborazione
ipotizzabile tra di essi";
Art. 155- ter - (Consultori familiari). -
Presso gli uffici del giudice tutelare di
Pag. 10
ciascuna pretura sono istituiti appositi consultori
specializzati nella mediazione familiare.
Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 155, l'intervento di un
consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento
dell'incarico, convoca le parti per esperire un tentativo di
conciliazione riguardo alle modalità di affidamento. Gli esiti
del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le
posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono
riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il
consultorio invia al giudice.
Se la conciliazione non riesce il consultorio invia al
giudice anche una relazione nella quale sono analizzate la
situazione familiare e la natura del conflitto. Le modalità di
attuazione dell'affidamento sono quindi determinate dal
giudice in base ai criteri indicati nell'articolo
155- bis, tenuto conto prioritariamente della
disponibilità di ciascun genitore, quale risulta dal processo
verbale stabilito al secondo comma, a rispettare il diritto
del minore stabilito al primo comma dell'articolo 155.
Art 155- quater - (Esclusione e opposizione
all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice
dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi
previsti dagli articoli 541, 564 e 569 del codice penale. Può
altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333
del presente codice.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi
motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore
all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le
condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se
accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al
genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il
diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo
155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il
giudice considera il comportamento del genitore istante ai
fini della determinazione del genitore convivente o
dell'eventuale mutamento di esso.
Pag. 11
Art. 155- quinquies - (Assegnazione della
casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il
diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito
tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere
minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità
concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario
deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale
titolo di proprietà.
I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvi
gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra
loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto
previsto dall'articolo 155- bis.
Art. 155- sexies - (Obblighi dei genitori). -
Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere
dei genitori consultarsi prima di assumere iniziative
riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra
questione destinata a incidere in maniera significativa e
durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi
intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare.
La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori
senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla
valutazione della violazione secondo quanto disposto al
secondo comma del presente articolo, l'assunzione totale
dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 316, terzo e quinto comma,
317, primo comma, 320, 321 e 322 del codice civile.
I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle
modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli
obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di
violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il
giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi
davanti a sé. Al termine dell'audizione, anche qualora ad essa
sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza
delle violazioni e che esse non sono state determinate da un
oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale
intima l'immediata cessazione della condotta denunciata,
avvertendo delle ulteriori conseguenze in
Pag. 12
caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su
istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti
adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di
nuove violazioni.
In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi
da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire,
ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro
genitore, così come regolati dalle modalità di affidamento.
Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi
previsti al secondo comma, adotta ogni provvedimento idoneo a
salvaguardare il diritto del minore stabilito al primo comma
dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il
genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non
comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca
la residenza presso l'altro genitore.
Se le violazioni dell'obbligo previsto al terzo comma
costituiscono una grave lesione del diritto del minore
stabilito al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo
stesso provvedimento previsto dal terzo comma, condanna
altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi
subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è
liquidato dal giudice in via equitativa.
Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti
previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione
dell'obbligo di cui al medesimo terzo comma.
Art. 155- septies - (Violazione degli obblighi di
mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui
al terzo comma dell'articolo 155- bis, in caso di
violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente
al genitore inadempiente, il passaggio al regime di
mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro
genitore.
Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento
indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come
modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
Pag. 13
Art. 155- octies - (Rivedibilità delle modalità di
affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al
giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica
delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche.
La modifica è disposta dopo aver verificato la fondatezza dei
motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del
minore.
Art. 155- novies - (Estensione alle unioni di
fatto). - Le disposizioni di cui agli articoli da 155 a
155- octies e seguenti si applicano anche, in quanto
compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono
coniugati legalmente".
2. I consultori specializzati nella mediazione familiare,
di cui all'articolo 155- ter del codice civile,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono istituiti
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
| |