| (Impedimento di uno dei genitori).
1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 155- quater, la
potestà comune dei genitori non cessa a seguito di
separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà
è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli
articoli da 155 a 155- novies ".
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