| (Esercizio della potestà).
1. Il secondo comma dell'articolo 317 bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori
l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi
qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio
della potestà è regolato secondo quanto disposto negli
articoli da 155 a 155- novies. Il giudice, nell'esclusivo
interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche
escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori,
provvedendo alla nomina di un tutore".
2. Il terzo comma dell'articolo 317- bis del codice
civile è abrogato.
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