| (Norme transitorie).
1. In attesa della istituzione dei consultori specializzati
nella mediazione familiare di cui all'articolo 155- ter
del codice civile, introdotto dall'articolo 2, della presente
legge, il giudice potrà giovarsi, ai medesimi fini e con le
medesime modalità, dell'opera del personale già utilizzato per
le consulenze tecniche di ufficio o già in servizio presso le
unità sanitarie locali.
2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sia già stata emessa al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei
genitori ne può ugualmente richiedere l'applicazione.
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