Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30889
DDL2548-0002
Progetto di legge Camera n. 2548 - testo presentato - (DDL12-2548)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2548. TESTIPDL
...C2548.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2548 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La necessità dell'esistenza
  dell'Ordine dei giornalisti, da alcuni messa in dubbio, è una
  verità inconfutabile.  L'Ordine dei giornalisti, infatti, oltre
  a costituire l'autentico riconoscimento giuridico della
  professione, garantisce l'obbligatorietà giuridica di
  osservare le regole etiche.  Non va, inoltre, dimenticato che
  l'Ordine ha agito ed agisce per tutelare i giornalisti più
  deboli e per favorire l'accesso alla professione di giovani
  che, altrimenti, non potrebbero trovare tutela presso gli
  editori.
    Del resto, la stessa Corte costituzionale ha più volte
  riconosciuto la legittimità dell'istituzione dell'Ordine e
  l'opportunità che i giornalisti siano associati in un
  organismo che, oltre a controllare la loro preparazione e la
  loro correttezza, li tuteli nei confronti dei datori di
  lavoro, contribuendo a garantire il rispetto della loro
  personalità e, quindi, della loro libertà.
    Questo compito, che supera la tutela strettamente sindacale
  dei diritti della categoria, può venire assolto solo da un
  Ordine, cioè da un ente pubblico che, pur avendo struttura
  democratica, sia dotato di quei poteri di autorità propri
  della pubblica amministrazione, dovendo vigilare nei confronti
  di tutti e nell'interesse della collettività sullo svolgimento
  dell'attività giornalistica.
    Questa vigilanza si traduce soprattutto nel principio che
  il giornalista non deve mai abdicare alla libertà di
  informazione e di critica e non deve mai cedere a
  sollecitazioni che potrebbero compromettere questa libertà,
  anche se provenissero dal datore di lavoro.
    Questo principio, enunciato dalla Corte costituzionale, e
  di grande attualità, è fondamentale come parametro della
  correttezza e della deontologia professionale.
 
                               Pag. 2
 
    Non va poi dimenticato che le norme che disciplinano
  l'Ordine garantiscono la possibilità a chiunque di accedervi e
  non attribuiscono ai suoi organi poteri così grandi da
  costituire una minaccia alla libertà degli iscritti.  E' perciò
  necessario e giusto che vi siano per il giornalista due forme
  di tutela: quella concernente il diritto del lavoro, che
  riguarda gli aspetti economici e contrattuali del rapporto,
  svolta dal sindacato; e quella tesa a difendere la serietà
  professionale nei confronti dell'editore, naturale
  controparte, attuata dall'Ordine che, oltre a controllare
  l'attività giornalistica, deve garantire e difendere il
  giornalista stesso nell'esercizio delle sue funzioni, che sono
  funzioni di interesse pubblico.
    La legge n. 69 del 3 febbraio 1963, tuttavia, si presenta
  per alcuni aspetti incompleta e superata.  Per questo è
  necessario riformarla in modo da stabilire nuovi criteri per
  l'accesso alla professione e, soprattutto, fissare i princìpi
  deontologici e le regole etiche previste dalla "Carta dei
  doveri" approvata l'8 luglio 1993.
    Questa proposta di legge, dunque, tende a migliorare,
  perfezionare e completare la legge istitutiva dell'Ordine dei
  giornalisti attualmente in vigore.  In particolare, prevede
  norme che danno maggiore spessore culturale e maggiore rigore
  etico alla professione giornalistica.
    Per quanto riguarda il rigore etico basta ricordare che la
  presente proposta di legge fa propri, oltre a quelli enunciati
  nelle sentenze della Corte costituzionale e dalla "Carta dei
  doveri" dell'8 luglio 1993, i princìpi sanciti dalla
  Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini e le regole
  sottoscritte con la Carta di Treviso.
    Inoltre, prevede l'istituzione del "Comitato nazionale per
  la correttezza e la lealtà dell'informazione" al quale è
  attribuito il compito di accertare eventuali violazioni dei
  princìpi previsti dalla "Carta dei doveri" e di aprire, di
  conseguenza, procedimenti disciplinari secondo le procedure
  previste dalla legge.
    Per quanto riguarda lo spessore culturale è introdotto, per
  chi voglia iscriversi all'albo professionale, l'obbligo di
  possedere il diploma di scuola media superiore.  Inoltre,
  sono previsti criteri più rigidi per l'iscrizione all'albo,
  sia nell'elenco dei giornalisti, sia nell'elenco delle
  professionalità (ex pubblicisti), sia nel registro dei
  praticanti.
    Non sono invece contemplati, come in altre proposte di
  legge sull'argomento, né l'obbligo di possedere il diploma di
  laurea, né l'istituzione di corsi universitari di laurea in
  giornalismo.
    Il diploma di laurea non è, infatti, di per sé garanzia di
  preparazione e di capacità.  Molto spesso, "giornalisti si
  nasce" e molti individui hanno una cultura ben superiore a
  quella data da una qualsiasi laurea.  Inoltre, è molto più
  facile diventare bravi giornalisti facendo pratica in
  redazione che frequentando un qualsiasi corso di laurea.
    L'istituzione di specifici corsi di laurea in giornalismo,
  invece, rischierebbe di ridursi ad un facile modo per creare
  poltrone ambite dai professori e per discriminare coloro i
  quali non posseggono i mezzi economici per pagare le rette.
    Questa proposta di legge può essere un punto di partenza
  per aprire una discussione su una materia molto delicata che
  va affrontata con urgenza, data l'importanza sempre maggiore
  che l'informazione occupa nella nostra società.
    Quello che si chiede è di riformare ma di non abrogare
  l'Ordine dei giornalisti.  In Europa, infatti, questa
  istituzione ci viene invidiata e la risoluzione del 16
  settembre 1993 del Parlamento europeo parla espressamente di
  codici deontologici da affidare alle associazioni
  professionali e di tessere professionali da rilasciare solo
  dal versante professionale.
    Nella nostra società, il riconoscimento del giornalismo
  come attività professionale, lungi dall'impedire la generale
  libertà di manifestazione del pensiero, può e deve
  rappresentare una garanzia per la pubblica opinione, che
  qualifica i giornalisti e li responsabilizza nei confronti
  dell'informazione intesa come indispensabile servizio per la
  collettività.
    L'esistenza dell'Ordine dei giornalisti pone l'Italia
  all'avanguardia in Europa.
    E' uno dei pochi settori in cui il nostro Paese lo è.  Non
  possiamo permetterci di tornare indietro.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2548 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=080 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=254800 00 FASCIDC=12DDL2548 SORTNAV=0254800 000 00000 ZZDDLC2548 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati