| Onorevoli Colleghi! -- La necessità dell'esistenza
dell'Ordine dei giornalisti, da alcuni messa in dubbio, è una
verità inconfutabile. L'Ordine dei giornalisti, infatti, oltre
a costituire l'autentico riconoscimento giuridico della
professione, garantisce l'obbligatorietà giuridica di
osservare le regole etiche. Non va, inoltre, dimenticato che
l'Ordine ha agito ed agisce per tutelare i giornalisti più
deboli e per favorire l'accesso alla professione di giovani
che, altrimenti, non potrebbero trovare tutela presso gli
editori.
Del resto, la stessa Corte costituzionale ha più volte
riconosciuto la legittimità dell'istituzione dell'Ordine e
l'opportunità che i giornalisti siano associati in un
organismo che, oltre a controllare la loro preparazione e la
loro correttezza, li tuteli nei confronti dei datori di
lavoro, contribuendo a garantire il rispetto della loro
personalità e, quindi, della loro libertà.
Questo compito, che supera la tutela strettamente sindacale
dei diritti della categoria, può venire assolto solo da un
Ordine, cioè da un ente pubblico che, pur avendo struttura
democratica, sia dotato di quei poteri di autorità propri
della pubblica amministrazione, dovendo vigilare nei confronti
di tutti e nell'interesse della collettività sullo svolgimento
dell'attività giornalistica.
Questa vigilanza si traduce soprattutto nel principio che
il giornalista non deve mai abdicare alla libertà di
informazione e di critica e non deve mai cedere a
sollecitazioni che potrebbero compromettere questa libertà,
anche se provenissero dal datore di lavoro.
Questo principio, enunciato dalla Corte costituzionale, e
di grande attualità, è fondamentale come parametro della
correttezza e della deontologia professionale.
Pag. 2
Non va poi dimenticato che le norme che disciplinano
l'Ordine garantiscono la possibilità a chiunque di accedervi e
non attribuiscono ai suoi organi poteri così grandi da
costituire una minaccia alla libertà degli iscritti. E' perciò
necessario e giusto che vi siano per il giornalista due forme
di tutela: quella concernente il diritto del lavoro, che
riguarda gli aspetti economici e contrattuali del rapporto,
svolta dal sindacato; e quella tesa a difendere la serietà
professionale nei confronti dell'editore, naturale
controparte, attuata dall'Ordine che, oltre a controllare
l'attività giornalistica, deve garantire e difendere il
giornalista stesso nell'esercizio delle sue funzioni, che sono
funzioni di interesse pubblico.
La legge n. 69 del 3 febbraio 1963, tuttavia, si presenta
per alcuni aspetti incompleta e superata. Per questo è
necessario riformarla in modo da stabilire nuovi criteri per
l'accesso alla professione e, soprattutto, fissare i princìpi
deontologici e le regole etiche previste dalla "Carta dei
doveri" approvata l'8 luglio 1993.
Questa proposta di legge, dunque, tende a migliorare,
perfezionare e completare la legge istitutiva dell'Ordine dei
giornalisti attualmente in vigore. In particolare, prevede
norme che danno maggiore spessore culturale e maggiore rigore
etico alla professione giornalistica.
Per quanto riguarda il rigore etico basta ricordare che la
presente proposta di legge fa propri, oltre a quelli enunciati
nelle sentenze della Corte costituzionale e dalla "Carta dei
doveri" dell'8 luglio 1993, i princìpi sanciti dalla
Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini e le regole
sottoscritte con la Carta di Treviso.
Inoltre, prevede l'istituzione del "Comitato nazionale per
la correttezza e la lealtà dell'informazione" al quale è
attribuito il compito di accertare eventuali violazioni dei
princìpi previsti dalla "Carta dei doveri" e di aprire, di
conseguenza, procedimenti disciplinari secondo le procedure
previste dalla legge.
Per quanto riguarda lo spessore culturale è introdotto, per
chi voglia iscriversi all'albo professionale, l'obbligo di
possedere il diploma di scuola media superiore. Inoltre,
sono previsti criteri più rigidi per l'iscrizione all'albo,
sia nell'elenco dei giornalisti, sia nell'elenco delle
professionalità (ex pubblicisti), sia nel registro dei
praticanti.
Non sono invece contemplati, come in altre proposte di
legge sull'argomento, né l'obbligo di possedere il diploma di
laurea, né l'istituzione di corsi universitari di laurea in
giornalismo.
Il diploma di laurea non è, infatti, di per sé garanzia di
preparazione e di capacità. Molto spesso, "giornalisti si
nasce" e molti individui hanno una cultura ben superiore a
quella data da una qualsiasi laurea. Inoltre, è molto più
facile diventare bravi giornalisti facendo pratica in
redazione che frequentando un qualsiasi corso di laurea.
L'istituzione di specifici corsi di laurea in giornalismo,
invece, rischierebbe di ridursi ad un facile modo per creare
poltrone ambite dai professori e per discriminare coloro i
quali non posseggono i mezzi economici per pagare le rette.
Questa proposta di legge può essere un punto di partenza
per aprire una discussione su una materia molto delicata che
va affrontata con urgenza, data l'importanza sempre maggiore
che l'informazione occupa nella nostra società.
Quello che si chiede è di riformare ma di non abrogare
l'Ordine dei giornalisti. In Europa, infatti, questa
istituzione ci viene invidiata e la risoluzione del 16
settembre 1993 del Parlamento europeo parla espressamente di
codici deontologici da affidare alle associazioni
professionali e di tessere professionali da rilasciare solo
dal versante professionale.
Nella nostra società, il riconoscimento del giornalismo
come attività professionale, lungi dall'impedire la generale
libertà di manifestazione del pensiero, può e deve
rappresentare una garanzia per la pubblica opinione, che
qualifica i giornalisti e li responsabilizza nei confronti
dell'informazione intesa come indispensabile servizio per la
collettività.
L'esistenza dell'Ordine dei giornalisti pone l'Italia
all'avanguardia in Europa.
E' uno dei pochi settori in cui il nostro Paese lo è. Non
possiamo permetterci di tornare indietro.
| |