| (Ordine dei giornalisti).
1. La professione di giornalista è regolata e tutelata
dalla presente legge in relazione della sua rilevanza
sociale.
2. Allo scopo di garantire la libertà e l'autonomia della
professione, di cui al comma 1, ed al fine di assicurare una
adeguata formazione e preparazione professionale nonché il
controllo deontologico, è istituito l'Ordine nazionale dei
giornalisti, di seguito denominato "Ordine nazionale".
3. All'Ordine nazionale appartengono i giornalisti che
esercitano l'attività giornalistica in modo esclusivo o
professionale e che sono iscritti all'albo di cui all'articolo
9.
4. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo di cui
all'articolo 9 e quelle relative alla disciplina degli
iscritti sono esercitate, per ciascuna regione, da un
consiglio dell'Ordine istituito ai sensi dell'articolo 3.
5. L'Ordine nazionale e quelli regionali, ciascuno nei
limiti delle proprie competenze, sono persone giuridiche di
diritto pubblico aventi natura di enti pubblici
associativi.
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