| (Diritti e doveri).
1. Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il
diritto all'informazione di tutti i cittadini; a tale fine
egli ricerca e diffonde ogni notizia od informazione che
ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità dei
fatti e con la maggiore accuratezza possibile. La
responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale
sempre nei confronti di qualsiasi altra; il giornalista
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non può mai subordinarla ad interessi di altri e,
particolarmente, a quelli dell'editore, del Governo o di altri
organismi dello Stato.
2. Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare
la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza
e di non discriminare alcuno per motivi di razza, lingua,
religione, sesso, condizioni fisiche e mentali, od opinioni
politiche.
3. Il giornalista ha il dovere di rispettare il diritto
alla presunzione di innocenza.
4. Il giornalista deve, altresì, rispettare il diritto dei
cittadini a ricevere una informazione corretta, sempre
distinta dal messaggio pubblicitario. Il giornalista deve,
pertanto, rendere sempre riconoscibile l'informazione
pubblicitaria e porre il pubblico in grado di riconoscere il
lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.
5. Il giornalista ha il dovere di rispettare i princìpi
sanciti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite sui diritti dei bambini e le regole stabilite dalla
Carta dei doveri sottoscritta a Treviso l'8 luglio 1993 per la
tutela della personalità del minore sia come protagonista
attivo sia come vittima di un reato. In particolare:
a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che
possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in
casi di cronaca;
b) evita possibili strumentalizzazioni da parte di
adulti portati a rappresentare ed a fare prevalere
esclusivamente il proprio interesse;
c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia
relativa al minore giovi effettivamente nell'interesse del
minore stesso.
6. Il giornalista tutela, altresì, i diritti e la dignità
delle persone disabili nonché i diritti dei malati.
7. Il giornalista deve correggere tempestivamente ed
accuratamente gli eventuali errori od inesattezze, in
conformità con il dovere di rettifica, nei modi stabiliti
dalla legge e favorire, comunque, la possibilità di
replica.
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8. I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare,
anche in sede giudiziaria, il segreto professionale quando ciò
è richiesto dal carattere fiduciario delle fonti
d'informazione.
9. Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o
comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
10. La facoltà del giornalista di esprimere commenti ed
opinioni appartiene al diritto di parola e di critica e,
pertanto, deve essere assolutamente libera da qualsiasi
vincolo, ad esclusione di quelli posti dalla legge per
l'offesa e la diffamazione delle persone.
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