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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30892
DDL2548-0005
Progetto di legge Camera n. 2548 - testo presentato - (DDL12-2548)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2548. TESTIPDL
...C2548.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2548 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Consigli regionali). 
    1.  I consigli regionali dell'Ordine di cui all'articolo 1
  sono composti da nove giornalisti, di cui tre iscritti
  nell'elenco delle professionalità, di cui all'articolo 10,
  eletti nelle relative circoscrizioni a scrutinio segreto ed a
  maggioranza relativa dei voti, tra gli iscritti all'albo di
  cui all'articolo 9, che abbiano almeno cinque anni di
  anzianità di iscrizione.
    2.  Per i consigli regionali con un numero di iscritti
  superiore a 3.000 il numero dei componenti il consiglio è di
  undici, di cui quattro eletti tra gli iscritti nell'elenco
  delle professionalità; se il numero degli iscritti è superiore
  a 6.000 il numero dei componenti è di quindici, di cui cinque
  eletti tra gli iscritti nell'elenco delle professionalità.
    3.  Le modalità per la convocazione delle assemblee
  elettorali, per le votazioni, gli scrutini e la proclamazione
  degli eletti, nonché le norme per la tutela delle minoranze
  attraverso la limitazione dei voti da esprimere sono
  determinati dal regolamento di cui all'articolo 24.
    4.  I componenti del consiglio regionale restano in carica
  quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre
  mandati.
    5.  Ciascun consiglio regionale elegge nel proprio seno un
  vice presidente, un segretario ed un tesoriere.  Il presidente
  è eletto direttamente dall'assemblea regionale con le modalità
  previste nel regolamento.
 
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    6.  Le cariche di cui al comma 5 sono incompatibili con le
  cariche di presidente, vice presidente, segretario o
  componente degli organi direttivi dell'Istituto nazionale di
  previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), della CASAGIT e
  della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI).
    7.  Ogni ordine regionale ha un collegio dei revisori dei
  conti costituito da tre giornalisti, di cui uno iscritto
  nell'elenco delle professionalità.  Esso controlla la gestione
  dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio
  riferendone all'assemblea.
    8.  Il collegio dei revisori dei conti è eletto
  dall'assemblea degli iscritti all'albo, a scrutinio segreto ed
  a maggioranza relativa dei voti.  Non possono essere eletti nel
  collegio gli iscritti che ricoprono od abbiano ricoperto negli
  ultimi quattro anni la carica di consigliere.
    9.  Il collegio dei revisori dei conti dura in carica
  quattro anni.  Ciascun componente è rieleggibile per non più di
  tre mandati.
    10.  Il consiglio regionale esercita, oltre a quelle
  demandate dalla presente legge, e dalle altre leggi vigenti in
  materia, le seguenti competenze:
        a)  tutela l'autonomia della professione del
  giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per
  il mantenimento del decoro della professione;
        b)  cura l'osservanza della legge professionale e di
  tutte le altre disposizioni in materia;
        c)  vigila per la tutela del titolo di giornalista e
  per il legale esercizio della professione, svolgendo le
  opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo
  della professione;
        d)  cura la tenuta dell'albo, del registro dei
  praticanti e degli elenchi speciali annessi, disponendo le
  relative iscrizioni e cancellazioni;
        e)  vigila sulla condotta degli iscritti ed esercita
  la funzione disciplinare, adottando i relativi
  provvedimenti;
        f)  promuove e favorisce le iniziative finalizzate
  alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento
  tecnico e
 
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  culturale degli iscritti nonché all'esame di argomenti di
  interesse professionale;
        g)  può agire ed essere convenuto in giudizio o
  costituirsi parte civile per la difesa degli interessi della
  professione;
        h)  provvede alla tutela degli interessi morali e
  materiali degli iscritti;
        i)  designa i propri rappresentanti in commissioni,
  enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di
  propria competenza;
        l)  interviene, su richiesta delle parti, per
  comporre le contestazioni o le controversie insorte, in
  dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e
  tra questi ed eventuali terzi;
        m)  esprime pareri sulla liquidazione dei compensi
  professionali in osservanza della relativa tariffa;
        n)  rilascia, a richiesta, i certificati e le
  attestazioni relative agli iscritti;
        o)  nomina, nelle circoscrizioni giudiziarie in cui
  non ha sede l'ordine, delegati che rappresentino il consiglio
  nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed amministrativa;
        p)  nomina commissioni consultive e di studio;
        q)  dispone, nel mese di marzo di ogni anno, la
  convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'approvazione
  dei conti e della relazione morale, nonché ogni qualvolta lo
  deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia
  fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare,
  da almeno duecentocinquanta iscritti o, comunque, da un quarto
  degli stessi;
        r)  fissa, con l'osservanza del limite determinato
  dal Consiglio nazionale, le quote annuali dovute dagli
  iscritti e determina i contributi per l'iscrizione nell'albo,
  nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi all'albo e
  per il rilascio dei certificati;
        s)  provvede all'amministrazione dei beni di
  pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio
  preventivo ed il
 
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  conto consuntivo da sottoporre all'approvazione
  dell'assemblea;
        t)  provvede a quanto stabilito dalla legge e dai
  regolamenti.
    11.  Il consiglio regionale cura il costante aggiornamento
  dell'albo professionale e degli elenchi apportando, almeno
  annualmente, le modifiche necessarie e promuove, inoltre,
  periodiche verifiche della specifica professionalità nei
  confronti degli iscritti; a tale fine e per accertamenti di
  cui al presente articolo, il consiglio può richiedere
  periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche,
  agli enti ed alle autorità competenti le notizie relative alla
  sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessari per
  l'iscrizione all'albo, che tali soggetti sono tenuti a
  fornire.
    12.  Le aziende editoriali, le amministrazioni e gli enti
  pubblici o privati sono tenuti a concedere ai componenti i
  consigli regionali permessi retributivi per il tempo
  strettamente necessario per lo svolgimento della loro funzione
  professionale.
 
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