| (Consigli regionali).
1. I consigli regionali dell'Ordine di cui all'articolo 1
sono composti da nove giornalisti, di cui tre iscritti
nell'elenco delle professionalità, di cui all'articolo 10,
eletti nelle relative circoscrizioni a scrutinio segreto ed a
maggioranza relativa dei voti, tra gli iscritti all'albo di
cui all'articolo 9, che abbiano almeno cinque anni di
anzianità di iscrizione.
2. Per i consigli regionali con un numero di iscritti
superiore a 3.000 il numero dei componenti il consiglio è di
undici, di cui quattro eletti tra gli iscritti nell'elenco
delle professionalità; se il numero degli iscritti è superiore
a 6.000 il numero dei componenti è di quindici, di cui cinque
eletti tra gli iscritti nell'elenco delle professionalità.
3. Le modalità per la convocazione delle assemblee
elettorali, per le votazioni, gli scrutini e la proclamazione
degli eletti, nonché le norme per la tutela delle minoranze
attraverso la limitazione dei voti da esprimere sono
determinati dal regolamento di cui all'articolo 24.
4. I componenti del consiglio regionale restano in carica
quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre
mandati.
5. Ciascun consiglio regionale elegge nel proprio seno un
vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente
è eletto direttamente dall'assemblea regionale con le modalità
previste nel regolamento.
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6. Le cariche di cui al comma 5 sono incompatibili con le
cariche di presidente, vice presidente, segretario o
componente degli organi direttivi dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), della CASAGIT e
della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI).
7. Ogni ordine regionale ha un collegio dei revisori dei
conti costituito da tre giornalisti, di cui uno iscritto
nell'elenco delle professionalità. Esso controlla la gestione
dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio
riferendone all'assemblea.
8. Il collegio dei revisori dei conti è eletto
dall'assemblea degli iscritti all'albo, a scrutinio segreto ed
a maggioranza relativa dei voti. Non possono essere eletti nel
collegio gli iscritti che ricoprono od abbiano ricoperto negli
ultimi quattro anni la carica di consigliere.
9. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica
quattro anni. Ciascun componente è rieleggibile per non più di
tre mandati.
10. Il consiglio regionale esercita, oltre a quelle
demandate dalla presente legge, e dalle altre leggi vigenti in
materia, le seguenti competenze:
a) tutela l'autonomia della professione del
giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per
il mantenimento del decoro della professione;
b) cura l'osservanza della legge professionale e di
tutte le altre disposizioni in materia;
c) vigila per la tutela del titolo di giornalista e
per il legale esercizio della professione, svolgendo le
opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo
della professione;
d) cura la tenuta dell'albo, del registro dei
praticanti e degli elenchi speciali annessi, disponendo le
relative iscrizioni e cancellazioni;
e) vigila sulla condotta degli iscritti ed esercita
la funzione disciplinare, adottando i relativi
provvedimenti;
f) promuove e favorisce le iniziative finalizzate
alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento
tecnico e
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culturale degli iscritti nonché all'esame di argomenti di
interesse professionale;
g) può agire ed essere convenuto in giudizio o
costituirsi parte civile per la difesa degli interessi della
professione;
h) provvede alla tutela degli interessi morali e
materiali degli iscritti;
i) designa i propri rappresentanti in commissioni,
enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di
propria competenza;
l) interviene, su richiesta delle parti, per
comporre le contestazioni o le controversie insorte, in
dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e
tra questi ed eventuali terzi;
m) esprime pareri sulla liquidazione dei compensi
professionali in osservanza della relativa tariffa;
n) rilascia, a richiesta, i certificati e le
attestazioni relative agli iscritti;
o) nomina, nelle circoscrizioni giudiziarie in cui
non ha sede l'ordine, delegati che rappresentino il consiglio
nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed amministrativa;
p) nomina commissioni consultive e di studio;
q) dispone, nel mese di marzo di ogni anno, la
convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'approvazione
dei conti e della relazione morale, nonché ogni qualvolta lo
deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia
fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare,
da almeno duecentocinquanta iscritti o, comunque, da un quarto
degli stessi;
r) fissa, con l'osservanza del limite determinato
dal Consiglio nazionale, le quote annuali dovute dagli
iscritti e determina i contributi per l'iscrizione nell'albo,
nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi all'albo e
per il rilascio dei certificati;
s) provvede all'amministrazione dei beni di
pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio
preventivo ed il
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conto consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea;
t) provvede a quanto stabilito dalla legge e dai
regolamenti.
11. Il consiglio regionale cura il costante aggiornamento
dell'albo professionale e degli elenchi apportando, almeno
annualmente, le modifiche necessarie e promuove, inoltre,
periodiche verifiche della specifica professionalità nei
confronti degli iscritti; a tale fine e per accertamenti di
cui al presente articolo, il consiglio può richiedere
periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche,
agli enti ed alle autorità competenti le notizie relative alla
sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessari per
l'iscrizione all'albo, che tali soggetti sono tenuti a
fornire.
12. Le aziende editoriali, le amministrazioni e gli enti
pubblici o privati sono tenuti a concedere ai componenti i
consigli regionali permessi retributivi per il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento della loro funzione
professionale.
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