| (Consiglio nazionale).
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di
seguito denominato "Consiglio nazionale", con sede in Roma, è
composto da tre giornalisti, di cui uno iscritto nell'elenco
delle professionalità, per ogni circoscrizione regionale,
eletti tra gli iscritti nell'albo professionale con almeno
cinque anni di anzianità. Per ogni circoscrizione regionale
con più di 1.500 iscritti è eletto un altro consigliere
nazionale per ogni 3.000 iscritti eccedenti tale numero.
2. Per la convocazione delle assemblee regionali e per la
costituzione dei seggi per le votazioni e gli scrutini si
osservano, in quanto applicabili, le modalità previste per le
elezioni dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 3.
3. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica
quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre
mandati.
4. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un
presidente, un vice presidente,
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un segretario ed un tesoriere. Il Consiglio nazionale
elegge, inoltre, nel proprio seno, un comitato esecutivo,
composto da nove giornalisti, di cui tre iscritti nell'elenco
delle professionalità; tra tali membri sono scelti il
presidente, il vice presidente, il segretario ed il
tesoriere.
5. Si applicano alle cariche di membro del Consiglio
nazionale e del comitato esecutivo le incompatibilità previste
per i consigli regionali dall'articolo 3.
6. Il Consiglio nazionale designa, nel proprio seno, tre
giornalisti, di cui uno iscritto nell'elenco delle
professionalità, per l'esercizio delle funzioni di revisore
dei conti. Non possono essere eletti alla carica di revisori
dei conti coloro che ricoprono od abbiano ricoperto negli
ultimi quattro anni la carica di consigliere regionale o
nazionale.
7. Il comitato esecutivo di cui al comma 4 provvede
all'attuazione delle delibere del Consiglio nazionale e
collabora con il presidente alla gestione ordinaria
dell'Ordine nazionale; adotta, altresì, in caso di assoluta
urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso con
obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da
convocare, in ogni caso, non oltre un mese.
8. Presso il Consiglio nazionale è costituita una sezione
per la decisione dei ricorsi. Tale sezione è composta da
sedici consiglieri nazionali, di cui la metà deve essere
rinnovata nel mese di dicembre di ogni anno. L'assegnazione
dei consiglieri alla sezione è disposta dal Consiglio
nazionale mediante elezione. La sezione, presieduta dal
presidente del Consiglio nazionale o da un suo delegato, ha
funzioni deliberative, salvo che in materia disciplinare. La
decisione sul ricorso può essere rimessa al Consiglio
nazionale, quando ne sia fatta richiesta da tre componenti la
sezione medesima.
9. Il Consiglio nazionale rappresenta unitariamente i
giornalisti iscritti negli albi professionali regionali ed
assume, anche in sede giudiziaria, le iniziative idonee alla
tutela dell'autonomia e della dignità della professione e
degli interessi morali, culturali e professionali della
categoria nonché alla salvaguardia della
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libertà di stampa sancita dalla Costituzione. Oltre a quelle
previste dalle disposizioni vigenti in materia, il Consiglio
nazionale esercita le seguenti attribuzioni:
a) fornisce pareri al Ministro di grazia e
giustizia sui progetti di legge e sui regolamenti che
riguardano la professione giornalistica e la materia della
stampa;
b) studia e segnala ai competenti organi le
innovazioni ed i progetti legislativi o regolamentari nelle
materie che interessano la professione e l'informazione
giornalistica;
c) coordina le attività regionali e ne assicura,
mediante apposite direttive, la necessaria uniformità;
esercita, inoltre, la vigilanza sul regolare funzionamento
degli ordini regionali, ai quali può richiedere gli atti e le
notizie che ritiene opportuni;
d) promuove e coordina ricerche ed iniziative di
carattere professionale, con particolare riferimento a quelle
intese a favorire la formazione, l'aggiornamento ed il
perfezionamento tecnico e culturale del giornalista;
e) coordina a livello nazionale le verifiche
periodiche sull'aggiornamento e la qualificazione
professionale degli iscritti;
f) esprime parere sullo scioglimento dei consigli
regionali, ai sensi dell'articolo 8;
g) decide sui conflitti di competenza tra i
consigli regionali;
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli regionali in materia di
iscrizione o di cancellazione dall'albo, dal registro dei
praticanti e dagli elenchi annessi all'albo, sui ricorsi in
materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni;
i) redige il regolamento, approvato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, per la trattazione dei ricorsi
e per gli affari di sua competenza;
l) rappresenta la professione nelle manifestazioni
scientifiche e culturali nazionali ed internazionali; cura e
promuove
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le relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri
con i quali può stipulare convenzioni di collaborazione e di
reciproco riconoscimento; designa i propri rappresentanti in
commissioni, enti ed organizzazioni nazionali e
internazionali;
m) nomina commissioni consultive;
n) determina, con deliberazione approvata con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare delle
quote annuali, dovute dagli iscritti, per le spese del proprio
funzionamento;
o) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione
approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il
limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli
regionali dai rispettivi iscritti;
p) nomina i giornalisti componenti la commissione
per la prova di idoneità professionale di cui all'articolo
12;
q) cura il massimario delle delibere del Consiglio
nazionale e dei consigli regionali, per garantire la
concordanza degli indirizzi;
r) pubblica l'organo di stampa della categoria e
nomina il direttore responsabile;
s) provvede, ogni biennio, alla pubblicazione, in
un unico albo nazionale, dei singoli albi regionali;
t) determina, ogni anno, la tabella, approvata con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, dei compensi
minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti non
regolate dal contratto collettivo.
10. Ai componenti del Consiglio nazionale si applica il
disposto di cui al comma 12 dell'articolo 3.
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