| (Accesso e formazione professionale).
1. Il Consiglio nazionale, al fine di promuovere un aperto
ed incondizionato accesso alla professione giornalistica ed
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assicurare una qualificata formazione e specializzazione
professionale:
a) determina gli indirizzi e le condizioni per il
riconoscimento delle strutture abilitate allo svolgimento di
corsi di formazione teorica, integrativi della pratica
giornalistica o connessi a progetti formativi intesi a
promuovere l'occupazione nello specifico settore;
b) predispone, ogni quadriennio, il programma degli
esami di idoneità professionale, ai sensi dell'articolo 12;
c) determina, con proprio regolamento, sentito il
parere della Federazione nazionale della stampa italiana e
della Federazione italiana editori giornali, le
caratteristiche redazionali, organizzative ed editoriali degli
organi di informazione abilitati allo svolgimento della
pratica professionale e ne compila annualmente, sulla base
delle deliberazioni assunte dai consigli regionali, un elenco
nazionale;
d) promuove la pubblicazione di testi utili alla
preparazione dagli esami di idoneità professionale e li
aggiorna periodicamente;
e) nomina i giornalisti componenti la commissione
per la prova di idoneità professionale;
f) promuove e favorisce le iniziative tese
all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti nonché
all'approfondimento di argomenti di interesse
professionale.
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