| (Codice deontologico).
1. Il Consiglio nazionale determina periodicamente i
princìpi e le norme di comportamento che, alla luce
dell'evoluzione della professione e per la tutela dei lettori,
devono essere osservate dagli iscritti nell'esercizio della
professione stessa e dell'attività giornalistica e raccoglie
sistematicamente la giurisprudenza in materia deontologica.
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2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio nazionale
istituisce il Comitato nazionale per la correttezza e la
lealtà dell'informazione di seguito denominato "Comitato
nazionale" al quale è attribuito il compito di accertare le
eventuali violazioni dei princìpi previsti al medesimo comma
1. Ove accerti tale violazione, il Comitato nazionale:
a) notifica al consiglio regionale territorialmente
competente il comportamento del giornalista per l'eventuale
apertura di un procedimento disciplinare, ai sensi
dell'articolo 20;
b) comunica la propria valutazione all'autore
dell'articolo o del servizio, nonché al direttore responsabile
dell'organo di informazione che ha pubblicato o diffuso
l'articolo od il servizio sottoposti a giudizio perché
provveda a pubblicarla o diffonderla, gratuitamente, entro un
congruo termine, sullo stesso organo di informazione e con
adeguato risalto. Avverte, altresì, i comitati di redazione
perché ne sollecitino la pubblicazione o la diffusione,
facendole proprie. Ove il direttore non provveda, il Comitato
nazionale rende altrimenti pubblica la propria valutazione,
anche attraverso gli strumenti di informazione editi dagli
organismi di categoria e segnala il comportamento omissivo del
direttore al consiglio regionale per gli eventuali
provvedimenti di propria competenza.
3. La composizione del Comitato nazionale e le disposizioni
relative al suo funzionamento sono determinate dal regolamento
di cui all'articolo 24.
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