| (Attribuzioni del Ministro di
grazia e giustizia).
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta
vigilanza sul Consiglio nazionale e sui consigli regionali.
2. Il Ministro di grazia e giustizia può, con proprio
decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale o
su segnalazione del Consiglio nazionale stesso, sciogliere un
consiglio regionale che non sia in grado di funzionare
regolarmente, quando sia trascorso il termine di cui
all'articolo 7, senza che si sia provveduto alla elezione del
nuovo consiglio o quando il consiglio richiamato
all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge
persista nel violarli.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, il Ministro di
grazia e giustizia nomina un giornalista su designazione del
Consiglio nazionale, quale commissario straordinario, al quale
sono affidate le funzioni del consiglio fino alla elezione del
nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal
decreto di scioglimento.
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