| (Iscrizione all'albo).
1. L'albo professionale di cui all'articolo 9 è composto da
due elenchi:
a) l'elenco dei giornalisti;
b) l'elenco delle professionalità nel quale sono
iscritti i pubblicisti.
2. Possono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti
coloro i quali siano in possesso
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di un diploma di scuola media superiore, previa iscrizione
nel registro dei praticanti e superamento della prova di
idoneità professionale di cui all'articolo 11, e che:
a) abbiano esercitato continuativamente la pratica
giornalistica per almeno trentasei mesi e abbiano, nell'ambito
di tale periodo, seguito un corso integrativo di formazione
teorica al giornalismo per almeno sei mesi, ai sensi
dell'articolo 11;
b) comprovino l'esercizio, per almeno sei anni, di
una prestazione professionale, anche a tempo parziale, presso
organi di informazione abilitati al tirocinio professionale e
nell'ambito di tale periodo abbiano seguito un corso
integrativo di formazione teorica al giornalismo per almeno un
anno, secondo quanto previsto all'articolo 5.
3. Possono essere iscritti nell'elenco delle
professionalità coloro i quali siano in possesso di un diploma
di scuola media superiore e documentino una collaborazione
giornalistica per un periodo non inferiore a tre anni, svolta
anche in forma autonoma e regolarmente retribuita, e che
esercitino altre professioni od impieghi.
4. La documentazione relativa all'attività giornalistica
svolta e le modalità per l'iscrizione nell'elenco delle
professionalità, di cui al comma 3 sono stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 24.
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