| 1. Sono istituiti presso, le unità sanitarie locali, i
comuni, le province, ivi comprese quelle autonome di Trento e
di Bolzano, e le regioni, anche a statuto speciale, gli
elenchi dei professionisti, sia singoli sia associati, ai
quali conferire incarichi professionali di consulenza ed
assistenza legale come di mandato alle liti.
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