| (Registro dei praticanti).
1. All'albo professionale dei giornalisti è annesso il
registro dei praticanti, di seguito denominato "registro", al
quale sono iscritti coloro che intendono avviarsi alla
professione giornalistica.
2. Il registro è suddiviso in due sezioni, alle quali
possono essere iscritti:
a) i praticanti presso le aziende editoriali;
b) coloro che svolgono prestazioni professionali,
anche a tempo parziale,
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presso organi di informazione abilitati al tirocinio
professionale.
3. Per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), la
domanda di iscrizione nella relativa sezione deve essere
corredata, oltre che dai documenti previsti all'articolo 14,
dalla dichiarazione del direttore responsabile comprovante
l'effettivo inizio della pratica.
4. La pratica giornalistica deve essere svolta presso un
organo di informazione quotidiano o periodico, scritto,
parlato o visivo, ovvero una agenzia di stampa di informazione
generale od una agenzia di produzione dei servizi
giornalistici, che rispondano ai requisiti ed alle condizioni
previsti all'articolo 5 e che svolgano attività giornalistica
regolare e continuativa da almeno un anno.
5. Gli organi di informazione di cui al comma 4 devono, per
consistenza delle strutture redazionali ed
organizzative-editoriali e per la qualità ed ampiezza del
lavoro giornalistico, presentare caratteristiche di
completezza operativa tali da assicurare al praticante la più
ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività
giornalistica, secondo requisiti e condizioni preventivamente
stabiliti dal Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo
5.
6. La pratica giornalistica deve essere effettiva ed il
praticante deve essere impiegato in almeno due servizi
redazionali.
7. Il periodo di praticantato deve comprendere, dopo il
periodo di prova di sei mesi, la frequenza obbligatoria di
corsi di formazione teorica della durata complessiva non
inferiore a sei mesi, presso strutture formative riconosciute
ai sensi dell'articolo 5.
8. Al termine del corso di formazione teorica, di cui al
comma 7, il direttore dell'istituto presso cui la formazione è
stata svolta rilascia al praticante un certificato di
frequenza e di superamento degli esami di profitto. Tale
certificato deve essere presentato unitamente alla domanda di
iscrizione agli esami di idoneità professionale, di cui
all'articolo 12.
9. Il praticante deve essere seguito e guidato, durante la
pratica, da un tutore professionale, scelto dal direttore
responsabile, che comunica la relativa nomina al
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consiglio regionale territorialmente competente.
10. L'iscrizione al registro decorre dalla data di
effettivo inizio del praticantato.
11. Il praticante non può rimanere iscritto per più di
sette anni nel registro.
12. I comitati di redazione degli organi di cui al comma 4
vigilano sul rispetto delle disposizioni stabilite dal
presente articolo per lo svolgimento della pratica
professionale.
13. Al compimento del trentaseiesimo mese di pratica il
direttore responsabile rilascia al praticante una
dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta,
specificando le diverse mansioni affidategli.
14. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o
ritardi l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 13, il
consiglio regionale competente, informato tempestivamente
dall'interessato, rilascia, ove ne ricorrano le condizioni, la
dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica.
15. E' fatta comunque salva, ove ne ricorrano gli estremi,
l'azione disciplinare prevista dall'articolo 19 nei confronti
del direttore responsabile.
16. Per i soggetti di cui al comma 2, lettera b), la
domanda per l'iscrizione nella relativa sezione deve essere
corredata, oltre che dai documenti di cui all'articolo 14,
dalla dichiarazione del direttore o dei direttori responsabili
attestante l'inizio di una prestazione giornalistica
continuativa, anche a tempo parziale.
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