| (Elenchi annessi all'albo).
1. All'albo professionale dei giornalisti sono annessi due
elenchi, ai quali sono, rispettivamente, iscritti:
a) coloro che, pur non esercitando l'attività di
giornalista, assumono la qualifica di direttori responsabili o
di redattori di pubblicazioni, quotidiane o periodiche, a
carattere tecnico, professionale-scientifico, religioso,
assistenziale, studentesco, sindacale ovvero espressione di
enti locali, di associazioni o di movimenti spontanei di base,
di organi di partiti, di movimenti politici o di
organizzazioni sindacali;
b) i giornalisti stranieri residenti in Italia.
2. Gli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 sono
esclusi dall'elettorato attivo o passivo degli organi di cui
alla presente legge.
3. A ciascun iscritto nell'elenco è rilasciato un
certificato attestante l'iscrizione.
4. Le modalità per l'iscrizione negli elenchi sono
determinate, per ciascuna categoria di cui al comma 1, dal
regolamento di cui all'articolo 24.
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