| (Iscrizione all'albo, negli elenchi
e nei registri).
1. Per l'iscrizione all'albo professionale ed ai relativi
elenchi, nonché al registro di cui, rispettivamente agli
articoli 9, 10 ed 11, è necessario il possesso dei seguenti
requisiti;
a) essere cittadini della Repubblica ovvero di uno
Stato membro della Comunità europea;
b) godere dei diritti civili;
c) avere il proprio domicilio professionale nella
circoscrizione regionale od interregionale.
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2. La domanda di iscrizione ai sensi del comma 1, deve
essere corredata dai seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di residenza o del domicilio
professionale;
c) attestazione del versamento della tassa di
concessione governativa, nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni, per le iscrizioni negli albi professionali;
d) copia autenticata del diploma di scuola media
superiore.
3. I certificati di cui alle lettere a) e b)
del comma 2, possono essere sostituiti da una dichiarazione
sottoscritta dall'interessato ed autenticata secondo le
modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, ed attestante la data ed il luogo di nascita, il domicilio
professionale e la cittadinanza.
4. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza,
dell'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti del
richiedente si provvede d'ufficio da parte del consiglio
regionale competente.
5. Non possono essere iscritti nell'albo, negli elenchi o
nel registro di cui al comma 1, coloro che abbiano riportato
una condanna penale che importa l'interdizione dai pubblici
uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia
intervenuta riabilitazione.
6. Nel caso di condanna che non importa l'interdizione dai
pubblici uffici, o se questa è cessata, o nel caso di condanna
per delitti considerati infamanti, anche se l'esecuzione della
pena è cessata, il consiglio regionale competente può
concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze
e in particolare la condotta del richiedente successivamente
alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole
dell'iscrizione.
7. L'iscrizione ai sensi del presente articolo è deliberata
dal competente consiglio regionale entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa domanda.
8. La decisione di cui al comma 7 è comunicata
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata. Decorso
inutilmente
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tale termine il richiedente può ricorrere, entro trenta
giorni, al Consiglio nazionale, che decide sulla domanda di
iscrizione.
9. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione
nell'albo e negli elenchi annessi e nel registro dei
praticanti deve essere motivato e notificato all'interessato,
a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici
giorni dalla deliberazione.
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