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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30903
DDL2548-0016
Progetto di legge Camera n. 2548 - testo presentato - (DDL12-2548)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C2548. TESTIPDL
...C2548.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2548 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Iscrizione all'albo, negli elenchi
                       e nei registri).
    1.  Per l'iscrizione all'albo professionale ed ai relativi
  elenchi, nonché al registro di cui, rispettivamente agli
  articoli 9, 10 ed 11, è necessario il possesso dei seguenti
  requisiti;
        a)  essere cittadini della Repubblica ovvero di uno
  Stato membro della Comunità europea;
        b)  godere dei diritti civili;
        c)  avere il proprio domicilio professionale nella
  circoscrizione regionale od interregionale.
 
                              Pag. 21
 
    2.  La domanda di iscrizione ai sensi del comma 1, deve
  essere corredata dai seguenti documenti:
        a)  estratto dell'atto di nascita;
        b)  certificato di residenza o del domicilio
  professionale;
        c)  attestazione del versamento della tassa di
  concessione governativa, nella misura prevista dalle vigenti
  disposizioni, per le iscrizioni negli albi professionali;
        d)  copia autenticata del diploma di scuola media
  superiore.
    3.  I certificati di cui alle lettere  a)  e  b)
  del comma 2, possono essere sostituiti da una dichiarazione
  sottoscritta dall'interessato ed autenticata secondo le
  modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
  15, ed attestante la data ed il luogo di nascita, il domicilio
  professionale e la cittadinanza.
    4.  Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza,
  dell'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti del
  richiedente si provvede d'ufficio da parte del consiglio
  regionale competente.
    5.  Non possono essere iscritti nell'albo, negli elenchi o
  nel registro di cui al comma 1, coloro che abbiano riportato
  una condanna penale che importa l'interdizione dai pubblici
  uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia
  intervenuta riabilitazione.
    6.  Nel caso di condanna che non importa l'interdizione dai
  pubblici uffici, o se questa è cessata, o nel caso di condanna
  per delitti considerati infamanti, anche se l'esecuzione della
  pena è cessata, il consiglio regionale competente può
  concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze
  e in particolare la condotta del richiedente successivamente
  alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole
  dell'iscrizione.
    7.  L'iscrizione ai sensi del presente articolo è deliberata
  dal competente consiglio regionale entro sessanta giorni dalla
  presentazione della relativa domanda.
    8.  La decisione di cui al comma 7 è comunicata
  all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.  Decorso
  inutilmente
 
                              Pag. 22
 
  tale termine il richiedente può ricorrere, entro trenta
  giorni, al Consiglio nazionale, che decide sulla domanda di
  iscrizione.
    9.  Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione
  nell'albo e negli elenchi annessi e nel registro dei
  praticanti deve essere motivato e notificato all'interessato,
  a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici
  giorni dalla deliberazione.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2548 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=023 PAGFIN=0022 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=254800 00 FASCIDC=12DDL2548 SORTNAV=0254800 000 00000 ZZDDLC2548 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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