| (Esercizio della professione).
1. Nessuno può usare il titolo di giornalista se non è
iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 9. La
violazione di tale disposizione è punita ai sensi
dell'articolo 498 del codice penale, ove il fatto non
costituisca reato più grave.
2. Salvo quanto previsto all'articolo 13, nessuno può
assumere il titolo né esercitare le funzioni di direttore,
condirettore e vice direttore, redattore capo, capo servizio,
redattore, collaboratore fisso, corrispondente da copoluoghi
di regione o di provincia, titolare o membro di uffici stampa
pubblici o privati, di pubblicazioni a stampa, di agenzie di
stampa o telematiche, di agenzie di servizi per l'informazione
o funzioni corrispondenti nel settore dell'informazione
audiovisiva se non è iscritto all'albo e negli elenchi annessi
e nel registro, ai sensi del medesimo articolo 14.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo è punita ai sensi dell'articolo 348 del codice
penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.
4. L'esercizio di ogni altra attività nel settore
dell'informazione, compresa quella di collaborazione esterna
che non comporti vincoli di dipendenza, ad esclusione di
quelle stabilite al comma 2, è libero per tutti i
cittadini.
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