| (Incompatibilità ed inattività).
1. Sono incompatibili con l'esercizio della professione di
giornalista e con
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l'iscrizione nel relativo albo professionale, l'iscrizione ad
altri albi o l'assunzione di un rapporto di pubblico impiego;
la qualifica di imprenditore, di amministratore unico di
società aventi ad oggetto attività commerciale a scopo di
lucro, fatta eccezione per le società costituite fra
giornalisti per l'esercizio dell'attività giornalistica; lo
svolgimento di attività commerciali e amministrative.
2. Sono, altresì, incompatibili con l'iscrizione all'albo
professionale la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati
od autonomi, anche privati, nonché gli incarichi o le funzioni
anche temporanei, esclusi quelli relativi all'esplicazione di
attività didattiche presso scuole di giornalismo,
professionali, di specializzazione, che determinino contrasti
di interessi con l'esercizio normale della professione, che
siano in contrasto morale e pratico con i princìpi
fondamentali della stessa, che incidano sul decoro e la
dignità della categoria, e che comportino un potere di
controllo sull'esercizio professionale medesimo.
3. Il giornalista che si trova o viene a trovarsi in una
delle condizioni di incompatibilità previste dal presente
articolo è sospeso dall'esercizio della professione e dalla
iscrizione all'albo ed è iscritto nella sezione speciale, di
cui al comma 2 dell'articolo 9.
4. La sospensione dall'albo professionale e l'iscrizione
nella sezione speciale ai sensi del comma 3, sono disposte
anche:
a) quando il giornalista, su richiesta del
consiglio regionale competente, non comprovi, con idonea
documentazione, di aver tratto nell'ultimo triennio
dall'esercizio professionale le risorse ed i mezzi necessari
per il proprio sostentamento o, comunque, non documenti un
rapporto continuativo subordinato od autonomo di lavoro
giornalistico;
b) nel caso di inattività professionale protrattasi
ininterrottamente per tre anni e non dovuta a disoccupazione
volontaria.
5. Nel calcolo dei periodi di cui al comma 4, non si tiene
conto della inattività
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dovuta all'assunzione di cariche o funzioni politiche,
amministrative o scientifiche, all'espletamento degli obblighi
militari, ed alle cause di comprovata forza maggiore.
6. Il consiglio regionale competente delibera di ufficio la
cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale, in caso
di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque
titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana,
salvo che l'interessato non assuma la cittadinanza di un Paese
membro dell'Unione europea.
7. Devono essere cancellati dall'albo professionale coloro
che hanno riportato condanne penali che importano
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel caso di
condanna che importa l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di
interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura od
altra misura restrittiva della libertà personale, gli effetti
dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla loro
revoca.
8. Nel caso di condanna penale che non importa la pena
accessoria di cui al comma 7, il consiglio regionale
competente inizia il procedimento disciplinare, ove ricorrano
le condizioni previste all'articolo 19.
9. Qualora la sospensione dall'esercizio della professione
disposta ai sensi del presente articolo si protragga per oltre
cinque anni, il consiglio regionale competente, sentito
l'interessato, provvede alla sua cancellazione dall'albo
professionale.
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