| (Comunicazioni).
1. Una copia dell'albo professionale deve essere depositata
ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli
regionali, presso la cancelleria della corte di appello del
capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la
segreteria del Consiglio nazionale e presso il Ministero di
grazia e giustizia.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dall'albo
professionale deve essere data comunicazione, entro due mesi,
al Ministro di grazia e giustizia, alla cancelleria della
corte di appello del capoluogo della regione in cui ha sede il
competente consiglio regionale, al procuratore generale della
stessa corte di appello ed al Consiglio nazionale.
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