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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30908
DDL2548-0021
Progetto di legge Camera n. 2548 - testo presentato - (DDL12-2548)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C2548. TESTIPDL
...C2548.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2548 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Disciplina degli iscritti). 
    1.  Gli iscritti nell'albo professionale, nel registro dei
  praticanti e negli elenchi annessi che non osservano i doveri
  stabiliti all'articolo 2, concernenti la correttezza
  dell'informazione o che si rendono colpevoli di fatti non
  conformi alla dignità professionale, anche con pubblicazioni
  contrarie al buon costume ai sensi dell'articolo 21 della
  Costituzione, oppure di fatti che compromettono la loro
  reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a
  procedimento disciplinare.  Forma oggetto di valutazione ai
  fini disciplinari il comportamento tenuto, ai sensi del
  presente comma, dal giornalista sia nell'esercizio della sua
  attività professionale sia al di fuori di esso.
    2.  Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal
  consiglio regionale competente ovvero su richiesta del
  procuratore generale competente o su segnalazione del Comitato
  nazionale.
    3.  L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia
  al consiglio regionale competente dell'inizio di ogni
 
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  procedimento penale nei confronti di iscritti all'albo
  professionale, negli elenchi annessi e nei registri dei
  praticanti.
    4.  La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al
  consiglio regionale presso il quale è iscritto l'incolpato.  Se
  l'incolpato o l'interessato è componente del consiglio
  regionale o del relativo collegio dei revisori dei conti, il
  procedimento disciplinare è rimesso ad altro consiglio
  regionale, su designazione del Consiglio nazionale.
  Analogamente, se l'incolpato è componente del Consiglio
  nazionale o del relativo collegio dei revisori dei conti, il
  procedimento disciplinare è rimesso ad un altro consiglio
  regionale designato dal Consiglio nazionale.
    5.  Il consiglio regionale che ha ricevuto notizia di un
  fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad un iscritto in un
  altro albo regionale, deve darne immediatamente comunicazione
  al consiglio di appartenenza; all'apertura del procedimento
  disciplinare provvede quest'ultimo.
    6.  Quando il comportamento di cui al comma 1 riguarda
  giornalisti iscritti in ordini regionali diversi, la
  competenza per l'azione disciplinare spetta al consiglio
  regionale designato dal Consiglio nazionale.
    7.  Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e
  sulla ricusazione decide lo stesso consiglio regionale
  competente.  Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a
  mancare il numero legale, il presidente del consiglio
  regionale rimette gli atti al consiglio regionale designato
  dal Consiglio nazionale.
    8.  Il consiglio regionale competente ai sensi del comma 7,
  se autorizza l'astensione o riconosce legittima la
  ricusazione, si sostituisce al consiglio regionale cui
  appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che
  sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la
  prosecuzione del procedimento.
    9.  Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione
  motivata del consiglio regionale competente, previa audizione
  dell'incolpato.
 
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    10.  Le sanzioni disciplinari, in relazione alla natura e
  gravità del comportamento tenuto dall'iscritto, sono:
        a)  il richiamo;
        b)  la censura;
        c)  la sospensione dall'esercizio della professione
  per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un
  anno;
        d)  la radiazione dall'albo professionale.
    11.  Il richiamo è disposto in caso di infrazione scusabile
  e di lieve entità; esso consiste nel rilievo della non
  conformità del comportamento dell'interessato ai princìpi di
  assoluta correttezza e di pieno rispetto dell'etica
  professionale e nell'avvertimento a non persistere nel
  comportamento medesimo.  Il richiamo è comunicato al
  giornalista per iscritto dal presidente del consiglio
  regionale competente.
    12.  Il provvedimento di richiamo è deliberato ai sensi del
  comma 11, senza l'osservanza delle disposizioni di cui
  all'articolo 20; l'iscritto tuttavia può, entro trenta giorni
  dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato il regolare
  procedimento disciplinare.
    13.  La censura è disposta nel caso di infrazione che, pur
  se di rilevante entità, non è tale da ledere la dignità del
  giornalista o della categoria; essa comporta il convincimento,
  desunto dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità,
  dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo,
  che l'incolpato non ricorrerà in altra infrazione, consiste
  nel biasimo formale per la mancanza commessa ed è disposta con
  l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20.
    14.  La sospensione dall'esercizio della professione è
  disposta nel caso di infrazione grave o tale da ledere la
  dignità del giornalista od il decoro della categoria; essa
  consiste nel divieto temporaneo di esercizio della
  professione, e nella relativa perdita di anzianità di
  iscrizione all'albo, per un periodo non inferiore a due mesi e
  non superiore ad un anno.
    15.  In pendenza di procedimento disciplinare, penale ed
  amministrativo, per fatti di particolare gravità o rilevanza
  ai fini
 
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  dell'esercizio professionale, può essere disposta la
  sospensione cautelare dell'iscritto.
    16.  La sospensione dall'esercizio della professione è
  disposta anche in caso di prolungata morosità dell'iscritto
  nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine; nel caso in
  cui l'iscritto sospeso per morosità persista nella
  inadempienza degli obblighi contributivi, il consiglio
  regionale competente, sentito l'interessato, può disporne la
  radiazione.
    17.  La radiazione dall'albo professionale è disposta nel
  caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento,
  gravemente compromesso la propria dignità professionale ed il
  decoro e l'indipendenza della categoria, ovvero abbia subìto
  per due volte la sanzione della sospensione, o abbia commesso
  altra grave infrazione tale da rendere incompatibile la sua
  iscrizione nell'albo e negli elenchi annessi o nel registro
  dei praticanti.  La radiazione consiste nel divieto permanente
  di esercizio della professione e nella cessazione
  dall'appartenenza all'Ordine.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2548 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=016 PAGFIN=0028 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=254800 00 FASCIDC=12DDL2548 SORTNAV=0254800 000 00000 ZZDDLC2548 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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