| (Disciplina degli iscritti).
1. Gli iscritti nell'albo professionale, nel registro dei
praticanti e negli elenchi annessi che non osservano i doveri
stabiliti all'articolo 2, concernenti la correttezza
dell'informazione o che si rendono colpevoli di fatti non
conformi alla dignità professionale, anche con pubblicazioni
contrarie al buon costume ai sensi dell'articolo 21 della
Costituzione, oppure di fatti che compromettono la loro
reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a
procedimento disciplinare. Forma oggetto di valutazione ai
fini disciplinari il comportamento tenuto, ai sensi del
presente comma, dal giornalista sia nell'esercizio della sua
attività professionale sia al di fuori di esso.
2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal
consiglio regionale competente ovvero su richiesta del
procuratore generale competente o su segnalazione del Comitato
nazionale.
3. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia
al consiglio regionale competente dell'inizio di ogni
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procedimento penale nei confronti di iscritti all'albo
professionale, negli elenchi annessi e nei registri dei
praticanti.
4. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al
consiglio regionale presso il quale è iscritto l'incolpato. Se
l'incolpato o l'interessato è componente del consiglio
regionale o del relativo collegio dei revisori dei conti, il
procedimento disciplinare è rimesso ad altro consiglio
regionale, su designazione del Consiglio nazionale.
Analogamente, se l'incolpato è componente del Consiglio
nazionale o del relativo collegio dei revisori dei conti, il
procedimento disciplinare è rimesso ad un altro consiglio
regionale designato dal Consiglio nazionale.
5. Il consiglio regionale che ha ricevuto notizia di un
fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad un iscritto in un
altro albo regionale, deve darne immediatamente comunicazione
al consiglio di appartenenza; all'apertura del procedimento
disciplinare provvede quest'ultimo.
6. Quando il comportamento di cui al comma 1 riguarda
giornalisti iscritti in ordini regionali diversi, la
competenza per l'azione disciplinare spetta al consiglio
regionale designato dal Consiglio nazionale.
7. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e
sulla ricusazione decide lo stesso consiglio regionale
competente. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a
mancare il numero legale, il presidente del consiglio
regionale rimette gli atti al consiglio regionale designato
dal Consiglio nazionale.
8. Il consiglio regionale competente ai sensi del comma 7,
se autorizza l'astensione o riconosce legittima la
ricusazione, si sostituisce al consiglio regionale cui
appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che
sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la
prosecuzione del procedimento.
9. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione
motivata del consiglio regionale competente, previa audizione
dell'incolpato.
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10. Le sanzioni disciplinari, in relazione alla natura e
gravità del comportamento tenuto dall'iscritto, sono:
a) il richiamo;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione
per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un
anno;
d) la radiazione dall'albo professionale.
11. Il richiamo è disposto in caso di infrazione scusabile
e di lieve entità; esso consiste nel rilievo della non
conformità del comportamento dell'interessato ai princìpi di
assoluta correttezza e di pieno rispetto dell'etica
professionale e nell'avvertimento a non persistere nel
comportamento medesimo. Il richiamo è comunicato al
giornalista per iscritto dal presidente del consiglio
regionale competente.
12. Il provvedimento di richiamo è deliberato ai sensi del
comma 11, senza l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 20; l'iscritto tuttavia può, entro trenta giorni
dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato il regolare
procedimento disciplinare.
13. La censura è disposta nel caso di infrazione che, pur
se di rilevante entità, non è tale da ledere la dignità del
giornalista o della categoria; essa comporta il convincimento,
desunto dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità,
dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo,
che l'incolpato non ricorrerà in altra infrazione, consiste
nel biasimo formale per la mancanza commessa ed è disposta con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20.
14. La sospensione dall'esercizio della professione è
disposta nel caso di infrazione grave o tale da ledere la
dignità del giornalista od il decoro della categoria; essa
consiste nel divieto temporaneo di esercizio della
professione, e nella relativa perdita di anzianità di
iscrizione all'albo, per un periodo non inferiore a due mesi e
non superiore ad un anno.
15. In pendenza di procedimento disciplinare, penale ed
amministrativo, per fatti di particolare gravità o rilevanza
ai fini
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dell'esercizio professionale, può essere disposta la
sospensione cautelare dell'iscritto.
16. La sospensione dall'esercizio della professione è
disposta anche in caso di prolungata morosità dell'iscritto
nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine; nel caso in
cui l'iscritto sospeso per morosità persista nella
inadempienza degli obblighi contributivi, il consiglio
regionale competente, sentito l'interessato, può disporne la
radiazione.
17. La radiazione dall'albo professionale è disposta nel
caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento,
gravemente compromesso la propria dignità professionale ed il
decoro e l'indipendenza della categoria, ovvero abbia subìto
per due volte la sanzione della sospensione, o abbia commesso
altra grave infrazione tale da rendere incompatibile la sua
iscrizione nell'albo e negli elenchi annessi o nel registro
dei praticanti. La radiazione consiste nel divieto permanente
di esercizio della professione e nella cessazione
dall'appartenenza all'Ordine.
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