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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30909
DDL2548-0022
Progetto di legge Camera n. 2548 - testo presentato - (DDL12-2548)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C2548. TESTIPDL
...C2548.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2548 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Procedimenti e decisioni disciplinari).
    1.  Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 12,
  nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che
  l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al
  consiglio regionale competente.
    2.  Ricevuta la notizia del fatto, il presidente del
  consiglio regionale competente, responsabile del procedimento,
  ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
  può designare un consigliere che assume i poteri e le funzioni
  di cui all'articolo 6 della medesima legge.
    3.  Il consigliere regionale designato ai sensi del comma 2,
  deve, entro trenta giorni dall'incarico, svolgere una indagine
  preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti
  denunciati od altrimenti conosciuti, della cui fondatezza non
  si abbia ancora sufficiente conferma, ai fini di una più
  coerente valutazione, da parte del competente consiglio
  regionale, della sussistenza dei presupposti minimi necessari
  per l'apertura del giudizio disciplinare.
 
                              Pag. 29
 
    4.  Compiuta l'indagine preliminare di cui al comma 3, il
  consigliere regionale designato richiede al consiglio
  l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero
  l'apertura del procedimento disciplinare, con la fissazione
  della data per l'audizione dell'incolpato e lo svolgimento del
  giudizio, precisando gli addebiti mossi all'incolpato.
    5.  Il consiglio regionale competente, sulla base delle
  indicazioni di cui al comma 4, contesta all'incolpato, a mezzo
  di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti che
  gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte e gli
  assegna un termine non minore di trenta giorni per essere
  ascoltato per eventuali discolpe.  A tale fine l'incolpato ha
  facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
    6.  La citazione di cui al comma 5 deve contenere:
        a)  le generalità dell'incolpato;
        b)  la menzione degli addebiti;
        c)  l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
  della comparizione;
        d)  informazione che l'inquisito può essere
  assistito da un difensore e che, in caso di mancata
  comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza;
        e)  l'eventuale elenco dei testimoni che saranno
  presentati in giudizio;
        f)  il termine entro il quale l'incolpato ed il suo
  difensore possono prendere visione degli atti del
  procedimento, proporre deduzioni e documenti ed indicare
  testimoni.
    7.  Nel procedimento disciplinare degli atti di assunzione
  delle prove, consistenti nella deposizione dell'incolpato o di
  eventuali testimoni e periti, è redatto verbale in forma
  riassuntiva od integrale.  Se nel corso del procedimento sono
  raccolte prove od acquisiti documenti dopo che l'incolpato ha
  reso le sue dichiarazioni, tali documenti e prove devono
  essere messi a disposizione dell'incolpato e del suo difensore
  con un termine non inferiore a quindici giorni per formulare
  le eventuali difese in ordine agli elementi raccolti.
  L'incolpato ed il suo difensore hanno comunque diritto
 
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  di chiedere di essere sentiti dopo la raccolta di tutte le
  prove e prima della decisione finale.
    8.  I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio
  regionale competente con votazione segreta.
    9.  Con la decisione che definisce il procedimento
  disciplinare, possono essere deliberati:
        a)  il proscioglimento, con la formula "non esservi
  luogo a provvedimento disciplinare";
        b)  l'irrogazione di una delle sanzioni previste
  all'articolo 19.
    10.  Ai fini della commisurazione della sanzione
  disciplinare, il consiglio regionale competente tiene conto di
  tutte le circostanze del fatto ed in particolare, della
  gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei
  suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento
  successivo al fatto.
    11.  L'incolpato può ammettere l'addebito e concordare con
  il consiglio regionale, previo assenso di quest'ultimo tenendo
  conto della natura dell'addebito disciplinare, la sanzione
  disciplinare, rinunciando ad ogni impugnazione.  In tal caso la
  sanzione applicata è ridotta nel seguente modo:
        a)  alla sanzione della radiazione è sostituita la
  sospensione per un anno;
        b)  la sanzione della sospensione superiore a
  quattro mesi è diminuita nella misura di un terzo;
        c)  la sanzione della sospensione da due a quattro
  mesi è sostituita dalla sanzione della censura;
        d)  la sanzione della censura è sostituita con il
  richiamo.
    12.  La decisione in materia disciplinare deve essere
  motivata; essa è depositata, con gli atti relativi, nella
  segreteria del consiglio regionale che l'ha pronunciata.  A
  cura del consigliere segretario è notificata, a mezzo di
  ufficiale giudiziario ed entro dieci giorni dal deposito,
  all'interessato, al
 
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  procuratore della Repubblica competente per territorio ed al
  Consiglio nazionale.
    13.  Il dispositivo della decisione definitiva che infligge
  una sanzione più grave del richiamo ed il provvedimento di
  sospensione cautelare, di cui ai commi 14 e seguenti, sono
  pubblici e vengono affissi nell'albo esterno dell'Ordine e
  comunicati a tutti i presidenti degli ordini regionali ed al
  Consiglio nazionale.
    14.  Quando, per la gravità del fatto contestato, la
  continuazione dell'attività professionale può arrecare
  pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio
  regionale competente, su richiesta del consigliere designato,
  delibera la sospensione cautelare dell'incolpato
  dall'esercizio della professione.
    15.  Ove, entro il termine massimo di tre mesi dalla
  deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, ai
  sensi del comma 14, non sia intervenuta la decisione
  disciplinare, la stessa decade.
    16.  Il periodo di sospensione cautelare è computato nella
  durata dell'eventuale sanzione disciplinare della
  sospensione.
    17.  Il consiglio regionale competente dispone, in ogni
  caso, la sospensione cautelare quando, nei confronti
  dell'incolpato, è stato emesso un provvedimento limitativo
  della libertà personale dell'autorità giudiziaria non revocato
  o non annullato entro trenta giorni dalla sua esecuzione o
  dalla sua pronuncia in caso di latitanza.
    18.  La sospensione cautelare, salvo nei casi in cui essa
  consegue alla limitazione della libertà personale disposta
  dall'autorità giudiziaria ai sensi del comma 17, non può
  essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in
  grado di svolgere la propria difesa, personalmente od a mezzo
  di suoi difensori.
    19.  Il provvedimento di cui al comma 18 è impugnabile con
  ricorso al Consiglio nazionale, ma il ricorso non ne sospende
  l'esecutività.
    20.  La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
  momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.
    21.  Il procedimento disciplinare di cui al presente
  articolo si svolge ed è definito con procedura e valutazione
  autonome
 
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  rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi
  fatti.  Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata
  iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può
  essere promosso fino al termine di quello penale e, se già
  iniziato, deve essere sospeso.
    22.  La sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito
  a dibattimento ha efficacia di giudicato per quanto concerne
  l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua
  commissione da parte dell'incolpato.  Se dai fatti oggetto del
  procedimento disciplinare emergono estremi di reato
  procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa
  l'autorità giudiziaria.
    23.  Fermo quanto disposto dal presente articolo, l'iscritto
  che è stato sottoposto a procedimento penale, anche se
  definito in sede istruttoria, è sottoposto a procedimento
  disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della
  imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia
  stata pronunciata perché il fatto non sussiste o perché
  l'imputato non lo ha commesso.
 
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