| (Procedimenti e decisioni disciplinari).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 12,
nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che
l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al
consiglio regionale competente.
2. Ricevuta la notizia del fatto, il presidente del
consiglio regionale competente, responsabile del procedimento,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
può designare un consigliere che assume i poteri e le funzioni
di cui all'articolo 6 della medesima legge.
3. Il consigliere regionale designato ai sensi del comma 2,
deve, entro trenta giorni dall'incarico, svolgere una indagine
preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti
denunciati od altrimenti conosciuti, della cui fondatezza non
si abbia ancora sufficiente conferma, ai fini di una più
coerente valutazione, da parte del competente consiglio
regionale, della sussistenza dei presupposti minimi necessari
per l'apertura del giudizio disciplinare.
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4. Compiuta l'indagine preliminare di cui al comma 3, il
consigliere regionale designato richiede al consiglio
l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero
l'apertura del procedimento disciplinare, con la fissazione
della data per l'audizione dell'incolpato e lo svolgimento del
giudizio, precisando gli addebiti mossi all'incolpato.
5. Il consiglio regionale competente, sulla base delle
indicazioni di cui al comma 4, contesta all'incolpato, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti che
gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte e gli
assegna un termine non minore di trenta giorni per essere
ascoltato per eventuali discolpe. A tale fine l'incolpato ha
facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
6. La citazione di cui al comma 5 deve contenere:
a) le generalità dell'incolpato;
b) la menzione degli addebiti;
c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione;
d) informazione che l'inquisito può essere
assistito da un difensore e che, in caso di mancata
comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza;
e) l'eventuale elenco dei testimoni che saranno
presentati in giudizio;
f) il termine entro il quale l'incolpato ed il suo
difensore possono prendere visione degli atti del
procedimento, proporre deduzioni e documenti ed indicare
testimoni.
7. Nel procedimento disciplinare degli atti di assunzione
delle prove, consistenti nella deposizione dell'incolpato o di
eventuali testimoni e periti, è redatto verbale in forma
riassuntiva od integrale. Se nel corso del procedimento sono
raccolte prove od acquisiti documenti dopo che l'incolpato ha
reso le sue dichiarazioni, tali documenti e prove devono
essere messi a disposizione dell'incolpato e del suo difensore
con un termine non inferiore a quindici giorni per formulare
le eventuali difese in ordine agli elementi raccolti.
L'incolpato ed il suo difensore hanno comunque diritto
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di chiedere di essere sentiti dopo la raccolta di tutte le
prove e prima della decisione finale.
8. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio
regionale competente con votazione segreta.
9. Con la decisione che definisce il procedimento
disciplinare, possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula "non esservi
luogo a provvedimento disciplinare";
b) l'irrogazione di una delle sanzioni previste
all'articolo 19.
10. Ai fini della commisurazione della sanzione
disciplinare, il consiglio regionale competente tiene conto di
tutte le circostanze del fatto ed in particolare, della
gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei
suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento
successivo al fatto.
11. L'incolpato può ammettere l'addebito e concordare con
il consiglio regionale, previo assenso di quest'ultimo tenendo
conto della natura dell'addebito disciplinare, la sanzione
disciplinare, rinunciando ad ogni impugnazione. In tal caso la
sanzione applicata è ridotta nel seguente modo:
a) alla sanzione della radiazione è sostituita la
sospensione per un anno;
b) la sanzione della sospensione superiore a
quattro mesi è diminuita nella misura di un terzo;
c) la sanzione della sospensione da due a quattro
mesi è sostituita dalla sanzione della censura;
d) la sanzione della censura è sostituita con il
richiamo.
12. La decisione in materia disciplinare deve essere
motivata; essa è depositata, con gli atti relativi, nella
segreteria del consiglio regionale che l'ha pronunciata. A
cura del consigliere segretario è notificata, a mezzo di
ufficiale giudiziario ed entro dieci giorni dal deposito,
all'interessato, al
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procuratore della Repubblica competente per territorio ed al
Consiglio nazionale.
13. Il dispositivo della decisione definitiva che infligge
una sanzione più grave del richiamo ed il provvedimento di
sospensione cautelare, di cui ai commi 14 e seguenti, sono
pubblici e vengono affissi nell'albo esterno dell'Ordine e
comunicati a tutti i presidenti degli ordini regionali ed al
Consiglio nazionale.
14. Quando, per la gravità del fatto contestato, la
continuazione dell'attività professionale può arrecare
pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio
regionale competente, su richiesta del consigliere designato,
delibera la sospensione cautelare dell'incolpato
dall'esercizio della professione.
15. Ove, entro il termine massimo di tre mesi dalla
deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, ai
sensi del comma 14, non sia intervenuta la decisione
disciplinare, la stessa decade.
16. Il periodo di sospensione cautelare è computato nella
durata dell'eventuale sanzione disciplinare della
sospensione.
17. Il consiglio regionale competente dispone, in ogni
caso, la sospensione cautelare quando, nei confronti
dell'incolpato, è stato emesso un provvedimento limitativo
della libertà personale dell'autorità giudiziaria non revocato
o non annullato entro trenta giorni dalla sua esecuzione o
dalla sua pronuncia in caso di latitanza.
18. La sospensione cautelare, salvo nei casi in cui essa
consegue alla limitazione della libertà personale disposta
dall'autorità giudiziaria ai sensi del comma 17, non può
essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in
grado di svolgere la propria difesa, personalmente od a mezzo
di suoi difensori.
19. Il provvedimento di cui al comma 18 è impugnabile con
ricorso al Consiglio nazionale, ma il ricorso non ne sospende
l'esecutività.
20. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.
21. Il procedimento disciplinare di cui al presente
articolo si svolge ed è definito con procedura e valutazione
autonome
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rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi
fatti. Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata
iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può
essere promosso fino al termine di quello penale e, se già
iniziato, deve essere sospeso.
22. La sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato per quanto concerne
l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua
commissione da parte dell'incolpato. Se dai fatti oggetto del
procedimento disciplinare emergono estremi di reato
procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa
l'autorità giudiziaria.
23. Fermo quanto disposto dal presente articolo, l'iscritto
che è stato sottoposto a procedimento penale, anche se
definito in sede istruttoria, è sottoposto a procedimento
disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della
imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia
stata pronunciata perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non lo ha commesso.
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