| 1. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1 avviene
su domanda da parte dei professionisti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione nel relativo albo professionale da
almeno tre anni. Tale requisito non è richiesto per i gruppi
di professionisti associati;
b) inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili
per legge con l'esercizio della libera professione.
2. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve
risultare da apposita dichiarazione degli interessati,
presentata contestualmente alla domanda di iscrizione e con la
firma autenticata a norma di legge.
3. L'iscrizione deve essere richiesta per un ambito
definito tra le materie civili, penali, del lavoro,
amministrative o di altro genere.
4. Le amministrazioni, nell'affidare gli incarichi ai
professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 1,
rilasciano una dichiarazione con la quale si specificano i
motivi del mancato ricorso ai propri uffici legali, ove
esistenti.
5. Le amministrazioni, nell'affidare gli incarichi, devono
altresì rispettare la rotazione
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tra coloro che in ordine cronologico abbiano
presentato la domanda di iscrizione agli elenchi e per i
relativi ambiti e non risultino aver avuto affidati altri
incarichi a partire dalla data di istituzione dell'albo e sino
ad esaurimento dell'utilizzo di quanti risultino inseriti.
6. Il rifiuto di accettare l'incarico comporta il
trasferimento del professionista all'ultimo posto delle
iscrizioni nell'albo nell'ambito prescelto come risultante
alla data entro la quale l'accettazione dell'incarico va
fatta.
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