| (Prescrizione e reiscrizione).
1. L'azione disciplinare di cui agli articoli 19 e 20 si
prescrive entro cinque anni dalla data in cui il consiglio
regionale competente viene a conoscenza del fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso
procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal
giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna
o di proscioglimento.
3. La prescrizione di cui al comma 1 è interrotta dalla
notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguire con
le modalità di cui all'articolo 20, nonché dalle discolpe
presentate per iscritto dall'incolpato.
4. La prescrizione interrotta ai sensi del comma 3,
ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se gli
atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito al
comma 1 può essere prolungato oltre la metà.
Pag. 33
5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei
confronti di tutti coloro che hanno concorso nel fatto che ha
dato luogo al procedimento disciplinare.
6. Il giornalista radiato dall'albo professionale e dagli
elenchi annessi o dal registro dei praticanti a seguito di
provvedimento disciplinare può chiedere di essere reiscritto,
trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
7. Il consiglio regionale competente delibera sulla domanda
di cui al comma 6; la deliberazione è notificata nei modi e
nei termini di cui al comma 9 dell'articolo 14.
| |