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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30911
DDL2548-0024
Progetto di legge Camera n. 2548 - testo presentato - (DDL12-2548)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C2548. TESTIPDL
...C2548.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2548 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Ricorso al Consiglio nazionale).
    1.  Le deliberazioni dei consigli regionali relative alla
  iscrizione, alla cancellazione od alla reiscrizione nell'albo
  professionale e negli elenchi annessi nel registro dei
  praticanti, possono essere impugnate dall'interessato o dal
  pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio
  nazionale nel termine perentorio di trenta giorni; le
  deliberazioni in materia disciplinare, nel termine indicato,
  possono essere impugnate, oltre che dall'interessato e dal
  pubblico ministero, anche dal soggetto che ha rivolto esposto
  al consiglio regionale competente.
    2.  L'interessato ha, altresì, facoltà di ricorrere, entro
  trenta giorni dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla
  presentazione della domanda di iscrizione o di reiscrizione ai
  sensi del comma 1, qualora, entro tale termine, il consiglio
  regionale competente non abbia comunicato la propria
  decisione.
    3.  Per l'interessato il termine di cui al comma 1 decorre
  dal giorno della notificazione del provvedimento; per il
  pubblico ministero, per quanto concerne i provvedimenti in
  materia disciplinare, il termine decorre dal giorno della
  notificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 12; per i
  provvedimenti relativi alle iscrizioni, reiscrizioni o
  cancellazioni il termine decorre dalla comunicazione.
 
                              Pag. 34
 
    4.  I ricorsi al Consiglio nazionale non hanno effetto
  sospensivo.  L'interessato può, comunque, nel ricorso,
  richiedere la procedura d'urgenza; in tale caso il Consiglio
  nazionale deve decidere entro sessanta giorni dalla ricezione
  del ricorso.
    5.  Le decisioni del Consiglio nazionale di cui al presente
  articolo sono immediatamente esecutive, anche se impugnate
  davanti all'autorità giudiziaria.
    6.  Le deliberazioni del Consiglio nazionale pronunciate sui
  ricorsi in materia di iscrizione nell'albo professionale e
  negli elenchi annessi o nel registro dei praticanti e di
  cancellazione o di reiscrizione, nonché in materia
  disciplinare ed elettorale, sono motivate e notificate a mezzo
  di ufficiale giudiziario entro trenta giorni della delibera,
  all'interessato, al consiglio regionale competente, nonché al
  procuratore generale presso la corte di appello del luogo ove
  ha sede il consiglio regionale.
    7.  Prima della deliberazione sui ricorsi in materia
  disciplinare, il Consiglio nazionale deve, in ogni caso,
  sentire il pubblico ministero.  Questi presenta per iscritto le
  sue conclusioni, che sono comunicate all'incolpato a mezzo di
  lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    8.  Nei procedimenti disciplinari davanti al Consiglio
  nazionale, ove sia necessario acquisire nuove prove, il
  Consiglio delega, a tale fine, una commissione composta da
  almeno tre membri, che provvede con le forme previste per il
  giudizio di primo grado.  Se sono raccolte nuove prove,
  l'incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente o
  tramite il suo difensore prima della deliberazione finale.
    9.  Il Consiglio nazionale, su richiesta dell'interessato,
  può sospendere l'efficacia del provvedimento disciplinare,
  riesaminare integralmente i fatti e la procedura seguita e
  può, altresì, nel caso di ricorso prodotto soltanto
  dall'interessato, deliberare una sanzione disciplinare più
  grave.
    10.  Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più
  soggetti, gli effetti della decisione sono limitati
  all'interessato che ha proposto ricorso.  Il Consiglio
  nazionale può, tuttavia, quando l'identità delle questioni di
  fatto e di diritto lo consentano,
 
                              Pag. 35
 
  estendere gli effetti positivi della sua decisione anche ai
  soggetti che non hanno impugnato la decisione di primo
  grado.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2548 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=012 PAGFIN=0035 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=254800 00 FASCIDC=12DDL2548 SORTNAV=0254800 000 00000 ZZDDLC2548 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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