| (Ricorso al Consiglio nazionale).
1. Le deliberazioni dei consigli regionali relative alla
iscrizione, alla cancellazione od alla reiscrizione nell'albo
professionale e negli elenchi annessi nel registro dei
praticanti, possono essere impugnate dall'interessato o dal
pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio
nazionale nel termine perentorio di trenta giorni; le
deliberazioni in materia disciplinare, nel termine indicato,
possono essere impugnate, oltre che dall'interessato e dal
pubblico ministero, anche dal soggetto che ha rivolto esposto
al consiglio regionale competente.
2. L'interessato ha, altresì, facoltà di ricorrere, entro
trenta giorni dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla
presentazione della domanda di iscrizione o di reiscrizione ai
sensi del comma 1, qualora, entro tale termine, il consiglio
regionale competente non abbia comunicato la propria
decisione.
3. Per l'interessato il termine di cui al comma 1 decorre
dal giorno della notificazione del provvedimento; per il
pubblico ministero, per quanto concerne i provvedimenti in
materia disciplinare, il termine decorre dal giorno della
notificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 12; per i
provvedimenti relativi alle iscrizioni, reiscrizioni o
cancellazioni il termine decorre dalla comunicazione.
Pag. 34
4. I ricorsi al Consiglio nazionale non hanno effetto
sospensivo. L'interessato può, comunque, nel ricorso,
richiedere la procedura d'urgenza; in tale caso il Consiglio
nazionale deve decidere entro sessanta giorni dalla ricezione
del ricorso.
5. Le decisioni del Consiglio nazionale di cui al presente
articolo sono immediatamente esecutive, anche se impugnate
davanti all'autorità giudiziaria.
6. Le deliberazioni del Consiglio nazionale pronunciate sui
ricorsi in materia di iscrizione nell'albo professionale e
negli elenchi annessi o nel registro dei praticanti e di
cancellazione o di reiscrizione, nonché in materia
disciplinare ed elettorale, sono motivate e notificate a mezzo
di ufficiale giudiziario entro trenta giorni della delibera,
all'interessato, al consiglio regionale competente, nonché al
procuratore generale presso la corte di appello del luogo ove
ha sede il consiglio regionale.
7. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia
disciplinare, il Consiglio nazionale deve, in ogni caso,
sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le
sue conclusioni, che sono comunicate all'incolpato a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Nei procedimenti disciplinari davanti al Consiglio
nazionale, ove sia necessario acquisire nuove prove, il
Consiglio delega, a tale fine, una commissione composta da
almeno tre membri, che provvede con le forme previste per il
giudizio di primo grado. Se sono raccolte nuove prove,
l'incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente o
tramite il suo difensore prima della deliberazione finale.
9. Il Consiglio nazionale, su richiesta dell'interessato,
può sospendere l'efficacia del provvedimento disciplinare,
riesaminare integralmente i fatti e la procedura seguita e
può, altresì, nel caso di ricorso prodotto soltanto
dall'interessato, deliberare una sanzione disciplinare più
grave.
10. Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più
soggetti, gli effetti della decisione sono limitati
all'interessato che ha proposto ricorso. Il Consiglio
nazionale può, tuttavia, quando l'identità delle questioni di
fatto e di diritto lo consentano,
Pag. 35
estendere gli effetti positivi della sua decisione anche ai
soggetti che non hanno impugnato la decisione di primo
grado.
| |