| (Azione giudiziaria).
1. Le decisioni di cui all'articolo 22 sono immediatamente
esecutive. Esse, tuttavia, possono essere impugnate, nel
termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale
del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio
regionale presso cui il giornalista è iscritto.
2. Nei ricorsi in materia disciplinare, su istanza del
ricorrente proposta nello stesso ricorso, il tribunale può
sospendere, per gravi e fondati motivi, l'esecuzione della
decisione impugnata.
3. Avverso la sentenza del tribunale di cui al comma 2 è
consentito ricorso alla corte di appello competente per
territorio nel termine di trenta giorni dalla notifica.
4. Il collegio del tribunale e della corte di appello, ai
fini di cui al presente articolo, sono integrati da due
giornalisti, estratti a sorte da un apposito elenco, che ogni
triennio il consiglio regionale competente trasmette al
tribunale ed alla corte d'appello competenti, e comprendente
tutti i giornalisti iscritti al relativo albo professionale da
almeno cinque anni; i giornalisti, alla scadenza
dell'incarico, non possono essere nuovamente inseriti in tale
elenco.
5. Possono proporre ricorso all'autorità giudiziaria sia
l'interessato sia il procuratore della Repubblica ed il
procuratore generale competenti per territorio. Il tribunale e
la corte d'appello competenti provvedono con sentenza, sentiti
il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può
annullare la deliberazione impugnata per vizi di legittimità
inerenti al provvedimento. Le sentenze sono notificate, a cura
della cancelleria, al pubblico ministero, ai ricorrenti, al
consiglio regionale competenti ed al Consiglio nazionale.
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