| (Norme transitorie e finali).
1. In sede di prima attuazione della presente legge ed
entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, il
Consiglio nazionale indice apposite sessioni di esami alle
quali possono partecipare i pubblicisti iscritti nel relativo
elenco di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b),
anche se non in possesso del diploma di scuola media
superiore, che comprovino di avere esercitato, negli ultimi
tre anni, in via esclusiva o continuativa, l'attività
giornalistica. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultano iscritti, ai sensi delle
disposizioni previgenti, nell'elenco dei giornalisti di cui al
medesimo articolo 10, comma 1, lettera a), e non sono in
possesso del diploma di scuola media superiore non perdono i
diritti acquisiti.
2. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 febbraio
1963, n. 69, che siano in contrasto o comunque incompatibili
con la presente legge.
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