Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30916
DDL2549-0002
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! --  Quadro generale.  - Tutte
  le proiezioni demografiche indicano, per i prossimi decenni,
  un consistente calo della popolazione attiva.  Con l'espansione
  delle attività terziarie, inoltre, difficilmente saranno
  riproponibili i tassi di crescita della produttività, e perciò
  delle retribuzioni, conseguite nelle precedenti fasi di
  sviluppo industriale.  In una situazione che diventa più
  critica sotto il profilo economico e demografico, la ricerca
  dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale
  rappresenta un obiettivo prioritario.  Da ciò consegue
  l'impossibilità di garantire ai lavoratori un tasso di
  rendimento sulle pensioni superiore al presumibile tasso di
  crescita della base imponibile ai fini contributivi nel lungo
  periodo.  Il mancato rispetto di questa uguaglianza causa
  infatti l'insolvenza strutturale del sistema, e perciò il
  continuo trasferimento dei suoi disavanzi sulle generazioni
  future, a meno di creare avanzi del bilancio dello Stato tali
  da finanziare con continuità il  deficit
  previdenziale.
    Un vincolo sui tassi di rendimento esiste a prescindere
  dalla formula di calcolo delle pensioni.  Infatti, quando non
  sia fissato in anticipo, solo il calcolo  a posteriori
  dei tassi di rendimento consente di verificare la
  sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale nel lungo
  periodo.  In caso di mancato rispetto del vincolo, l'eccesso
  dei rendimenti di cui beneficiano alcune generazioni di
  assicurati deve essere recuperato dalle nuove generazioni,
  mediante una maggiore pressione contributiva e fiscale.  In
  definitiva, ogni riforma strutturale del
 
                               Pag. 2
 
  sistema pensionistico non può non muovere dalla
  consapevolezza che le risorse che possono essere trasferite ai
  pensionati sono strettamente correlate alla crescita
  dell'economia e all'andamento demografico.
  L'attuale forma di liquidazione delle pensioni.
    I tassi di rendimento impliciti presenti attualmente nel
  sistema previdenziale italiano sono in media superiori alla
  crescita del reddito nazionale e quindi risultano
  finanziariamente insostenibili.  In base alle previsioni per il
  1995, pur considerando i saldi attivi delle prestazioni
  temporanee, circa il 27 per cento delle prestazioni
  pensionistiche risulta finanziato dalla fiscalità generale:
  percentuale che sale ad oltre il 38 per cento, se si escludono
  dal computo dei contributi gli oneri sociali per i dipendenti
  pubblici a carico dello Stato.
    L'ultima riforma (decreto legislativo n. 503 del 1992), per
  quanto importante, è riuscita solo in parte ad intaccare gli
  squilibri esistenti, riportando i rendimenti delle pensioni
  maturate oltre i 60 anni a tassi più vicini alla crescita del
  prodotto lordo.  Tuttavia, il permanere all'interno del sistema
  italiano delle norme relative all'anzianità che consentono di
  anticipare l'età di pensionamento comporta ancor oggi un
  livello eccessivo e un'elevata variabilità dei rendimenti, che
  rende inaccettabili le disparità di trattamento fra
  pensionati.
    In particolare, l'applicazione del metodo di calcolo
  retributivo determina rendimenti impliciti maggiori per le
  carriere più dinamiche a scapito di quelle piatte, come sono
  in genere le carriere dei lavoratori con qualifiche più basse,
  nonché per le carriere brevi rispetto a quelle più lunghe.
    Il Governo, quindi, intendendo perseguire in prospettiva
  l'equilibrio finanziario della previdenza sociale, oltre che
  una maggiore correlazione fra storie contributive individuali
  e prestazioni, ritiene che un metodo di calcolo di tipo
  contributivo risponda adeguatamente allo scopo.  Va aggiunto
  che tale metodo ottiene anche una maggiore uniformità di
  trattamento fra gli appartenenti a diversi regimi
  previdenziali e un miglior adattamento delle regole del
  sistema pensionistico rispetto alle esigenze di flessibilità
  del mercato del lavoro e della mobilità professionale.
    Per dare completezza alle proposte di revisione della
  previdenza obbligatoria la legge di riforma include anche una
  serie di modifiche dell'attuale normativa riguardante la
  previdenza complementare.  L'intento è quello di consentire,
  con esenzione d'imposta sull'accantonamento dei contributi, il
  raggiungimento di una pensione aggiuntiva, il cui importo sia
  pari indicativamente ad una frazione compresa tra il 10 e il
  20 per cento dell'ultima retribuzione in un arco di tempo di
  30-40 anni.
    Con i parametri che verranno di seguito descritti e con
  l'adozione del nuovo metodo di calcolo per la liquidazione
  delle pensioni, il sistema previdenziale obbligatorio
  convergerà progressivamente verso una situazione di equilibrio
  sostenuta dall'aliquota di finanziamento del 32 per cento e da
  un contributo della fiscalità generale di circa due punti
  percentuali, che si confronta con l'attuale aliquota pura di
  equilibrio pari a circa il 44 per cento.
  Lo schema generale di riforma del sistema
  obbligatorio.
    La riforma tradotta nel presente disegno di legge tiene
  conto del complesso, articolato e approfondito confronto che
  il Governo ha avuto con l'insieme delle parti sociali.  Il
  nuovo ordinamento coinvolgerà tutte le fasce di lavoratori,
  sia pure considerando la preesistenza o meno della iscrizione
  ad un regime previdenziale obbligatorio.
    Coloro che inizieranno a lavorare dopo la riforma e
  verranno di conseguenza iscritti ad una gestione previdenziale
  obbligatoria, saranno soggetti al nuovo sistema di calcolo
  della pensione.
    Tutti coloro che, essendo iscritti a regimi previdenziali
  obbligatori, non hanno ancora raggiunto 18 anni di anzianità
  contributiva
 
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  calcoleranno invece la propria pensione in base a
  due quote:
      I quota: metodo retributivo preesistente per gli anni di
  anzianità già maturati;
      II quota: nuovo metodo per gli anni ancora da maturare,
  fino all'età prescelta per il pensionamento.
    Infine, per coloro che hanno superato i 18 anni di
  anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, verrà mantenuto il
  sistema di liquidazione interamente in base al metodo di
  calcolo retributivo, con le modifiche introdotte dal presente
  disegno di legge.
  L'età di pensionamento.
    Nel nuovo sistema a regime l'età di pensionamento è
  "flessibile", e consente a chi lavora la possibilità di
  ritirarsi in un intervallo di età compreso tra un limite
  minimo di 57 anni e massimo di 65 anni, salvo quanto previsto
  dalla normativa specifica di alcune categorie di
  lavoratori.
    Questa flessibilità, oltre che rispondere alle diverse
  esigenze degli individui, è funzionale alle modifiche in corso
  nel mercato del lavoro, poiché gli schemi flessibili di
  ritiro, in aggiunta a nuove regole sulla cumulabilità della
  pensione con i redditi da lavoro e d'impresa, si integrano
  meglio con le politiche di sostegno per i lavoratori di età
  più avanzata, che incontrano crescenti difficoltà ad essere
  ricollocati nei processi di mobilità.
    Il ritiro prima del compimento dei 65 anni è soggetto al
  vincolo di aver maturato una pensione a calcolo pari almeno al
  20 per cento in più rispetto all'assegno sociale previsto per
  gli ultra-sessantacinquenni e al requisito contributivo minimo
  di 5 anni.
    Il diritto ad ottenere una pensione a calcolo, al
  compimento dei 65 anni, è subordinato al solo requisito
  contributivo minimo di 5 anni.
  L'armonizzazione del sistema.
    Il nuovo sistema pensionistico obbligatorio include:
      lavoratori dipendenti del settore privato (FPLD);
      lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e
  coltivatori diretti);
      altri lavoratori afferenti ai Fondi speciali
  dell'INPS;
      dipendenti pubblici afferenti all'INPDAP;
      dipendenti dell'Amministrazione centrale dello Stato
  (ministeriali, magistrati, militari, forze di polizia,
  ecc.);
      regimi vari facenti carico sul bilancio dello Stato.
    In funzione del processo di armonizzazione dei diversi
  regimi, la base imponibile e pensionabile considerata per i
  dipendenti pubblici, sarà assimilata a quella dei lavoratori
  privati, ovvero terrà conto di tutte le forme di retribuzione
  aggiuntive incluse nel "modello 101".
    Eventuali nuovi regimi pensionistici obbligatori che
  dovessero nascere dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema
  saranno costruiti nel rispetto della normativa armonizzata con
  il metodo di calcolo contributivo della pensione.
    In questo senso, viene corretta anche la normativa di
  estensione del sistema pensionistico obbligatorio all'area del
  lavoro para-subordinato e delle professioni che ne siano
  ancora prive (articolo 11 della legge n. 537 del 1993).
  Metodo di calcolo a regime.
    Il nuovo sistema pensionistico a regime sarà basato sul
  metodo di calcolo contributivo.  Tale metodo - che rispetta gli
  schemi a ripartizione propri della previdenza pubblica -
  prevede:
        a)  il computo del "montante contributivo" da farsi
  mediante la capitalizzazione
 
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  dei contributi versati ad un tasso pari al tasso di
  crescita del prodotto interno lordo;
        b)  la moltiplicazione del montante così ottenuto
  per un "coefficiente di trasformazione" riferito ad ogni età
  compresa tra 57 e 65 anni e correlato al periodo di godimento
  atteso della pensione e incorporante un tasso di sconto pari
  all'1,5 per cento corrispondente al prevedibile tasso di
  crescita di lungo periodo del prodotto interno lordo.
    Data la novità del nuovo sistema si ritiene opportuno
  fornire di seguito una illustrazione analitica con delle
  esemplificazioni applicative delle disposizioni recate
  dall'articolo 2, commi da 1 a 6, che costituiscono il fulcro
  del sistema medesimo.
      Articolo 2, comma 1:  stabilisce i princìpi generali
  del nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo
  annuo anticipato verrà determinato come prodotto tra il
  montante individuale dei contributi e il coefficiente di
  trasformazione.  Quest'ultimo è espresso come inverso del
  fattore di attualizzazione attuariale inclusivo delle ipotesi
  sulla pensione di reversibilità a favore del coniuge
  sopravvissuto così come modificate dal presente disegno di
  legge.  A questo proposito è stata assunta l'ipotesi che lo
  scarto di età tra i coniugi sia di tre anni a favore del
  coniuge "donna" e si è tenuto conto delle probabilità di
  lasciare famiglia da parte del percettore della pensione
  diretta.  Il coefficiente di trasformazione (c.d.t.) viene
  adeguato in relazione all'età effettiva dell'iscritto al fondo
  pensioni al momento dell'inizio del percepimento della
  pensione nel seguente modo:
      se l'età del pensionato al momento dell'inizio
  dell'erogazione della pensione fosse ad esempio pari a 57 anni
  e tre mesi, il coefficiente di trasformazione viene così
  calcolato:
        c.d.t. all'età di 57 anni=0,0472;
        c.d.t. all'età di 58 anni=0,0486;
        c.d.t. all'età di 57 anni e tre mesi=
  0,0472+3/12*(0,0486-0,0472)=0,04755.
      Articolo 2, comma 2:  il comma 2 stabilisce che per
  coloro che matureranno 40 anni di anzianità contributiva
  conseguita attraverso attività lavorative effettivamente
  svolte, verrà impiegato, nel caso di età del pensionando
  inferiore ai 62 anni, il coefficiente di trasformazione
  relativo all'età di 62 anni.
    Articolo 2, comma 3:  il comma 3 definisce l'impiego
  dell'aliquota di computo, di cui al successivo comma 5, per la
  determinazione dei contributi pensionistici annuali e le
  modalità di rivalutazione annuale del montante individuale dei
  contributi attraverso l'impiego del tasso annuo di
  capitalizzazione così come definito al successivo comma 4.
    Esempio: inizio dell'attività lavorativa: maggio 1996; il
  montante al 31 dicembre 1996 è costituito dalla somma dei
  contributi mensili fino al 31 dicembre 1996.
    Al febbraio 1998 il montante sarà così determinato: la
  somma dei contributi mensili fino al 31 dicembre 1996 viene
  rivalutata al tasso di capitalizzazione per l'anno 1997, che
  potrà essere definito solo nel corso del 1998 dal momento che
  è necessario disporre del dato del PIL relativo al 1997, al 31
  dicembre 1997.  Ad essi vengono sommati i contributi mensili
  versati nel corso del 1997.  I contributi di gennaio e di
  febbraio 1998 verrano contabilizzati alla data del 31 dicembre
  1998.  In caso di collocazione a riposo i contributi mensili
  versati dall'inizio dell'anno verranno sommati al montante del
  31 dicembre precedente.
      Articolo 2, comma 4:  definisce le modalità di calcolo
  del tasso annuo di capitalizzazione definito come media
  geometrica mobile dei tassi di variazione del PIL registrati
  nel quinquennio precedente l'anno da rivalutare.  La scelta
  della media mobile quinquennale è stata fatta al fine di
  depurare le variazioni annue del PIL dagli effetti ciclici di
  breve periodo.
 
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    Esempio di calcolo del tasso di capitalizzazione per il
  1997:
    Volendo rivalutare al 31 dicembre 1997 il montante
  individuale dei contributi già rivalutato al 31 dicembre 1996
  (posto per comodità pari a 100) è necessario calcolare il
  tasso di capitalizzazione relativo al 1997.  A questo scopo è
  possibile seguire due modalità di calcolo equivalenti:
  calcolare la media geometrica dei tassi di variazione annui;
  oppure quella che illustriamo nell'esempio seguente:
      PIL 1992=1.504.003;
      PIL 1993=1.550.150;
      PIL 1994=1.641.105;
      PIL 1995=1.800.000;
      PIL 1996=1.900.000;
      PIL 1997=2.000.000.
    Fattore di capitalizzazione da applicare nel 1997:
      (PIL 1997/PIL 1992)(1/5) = (2.000.000/1.504.003)(1/5) =
  1,058659401.
    Tasso di capitalizzazione pari al 5,8659401 per cento.
  Quindi il montante individuale dei contributi al 31 dicembre
  1997 sarà pari a 100*1,058659401.  Ad esso saranno sommate le
  contribuzioni computate nel corso del 1997.
      Articolo 2, comma 5:  definisce l'entità dell'aliquota
  di computo da impiegare per il calcolo delle contribuzioni
  annue per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori
  autonomi.
      Articolo 2, comma 6:  il comma 6 stabilisce il
  principio della revisione periodica dei coefficienti di
  trasformazione.  Il principio cardine su cui si poggia l'intera
  riforma è che il sistema contributivo che è stato disegnato
  per il sistema previdenziale a "regime" è in grado di
  garantirne l'equilibrio strutturale al valore dell'aliquota di
  computo.  Tale equilibrio è intimamente legato alla scelta sia
  del tasso di capitalizzazione che dei valori dei coefficienti
  di trasformazione.
    Il primo è stato individuato nel tasso di variazione del
  prodotto interno lordo, tale scelta risulta valida solo se non
  risultano scostamenti sistematici tra le variazioni della
  massa retributiva imponibile ai fini contributivi e i tassi di
  variazione del PIL.  La seconda se i coefficienti di
  trasformazione, che incorporano ipotesi demografiche relative
  alla mortalità degli individui secondo le tavole di mortalità
  rilevate dall'ISTAT per il 1990 e un tasso presuntivo di
  crescita del PIL di lungo periodo pari all'1,5 per cento
  reale, risultano corretti rispetto agli andamenti effettivi.
  Nel caso in cui tali assunzioni risultino inadeguate rispetto
  ai dati effettivi è necessario prevedere la possibilità di una
  loro revisione periodica da parte delle autorità di politica
  economica.  In caso contrario ne risulterebbe pregiudicato
  l'equilibrio strutturale del sistema previdenziale.
  La contribuzione.
  INPS: il Fondo pensioni lavoratori dipen  denti.
    Con l'adozione di una diversa e più coerente divisione
  tra spesa previdenziale e assistenziale, l'aliquota
  contributiva formalmente riferita al finanziamento delle
  pensioni viene ricalcolata, mantenendo il vincolo
  dell'invarianza della percentuale complessiva dei prelievi
  contributivi sui redditi imponibili.  A ciò va aggiunta la
  rimodulazione delle prestazioni temporanee le cui gestioni
  risultano strutturalmente in attivo.  A seguito di queste
  rielaborazioni, per i fondi dei lavoratori dipendenti
  l'aliquota contributiva diretta a finanziare l'Assicurazione
  generale obbligatoria si fissa al 32 per cento.
  INPS: artigiani e commercianti.
    Le modalità di calcolo delle prestazioni del nuovo metodo
  di calcolo introdotto consentono di prevedere un'ampia
  flessibilità delle regole contributive.  In particolare, si può
  prevedere la scelta per i lavoratori autonomi iscritti ai
  fondi dell'INPS,
 
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  tra l'allineamento dell'aliquota contributiva, attualmente
  inferiore a quella dei lavoratori dipendenti, per avere
  prestazioni equivalenti a quelle del regime generale, e il
  mantenimento di aliquote inferiori con la corrispondente
  differenziazione delle prestazioni, sotto il vincolo
  dell'equilibrio finanziario delle gestioni.
    All'atto della riforma, attraverso il ricalcolo degli
  attivi patrimoniali tradotti in aliquota e in considerazione
  dell'attuale evoluzione strutturale del rapporto tra
  pensionati e attivi, relativamente più favorevole rispetto al
  fondo dei lavoratori dipendenti, nonché della maggiore
  variabilità e incertezza dei redditi da lavoro autonomo, viene
  riconosciuta ai fini del computo un'aliquota pari a 20 punti
  percentuali.  Tale riconoscimento non dovrà essere preclusivo
  per il futuro di maggiorazioni dei contributi a carico dei
  lavoratori autonomi assicurati, in linea con l'evoluzione
  dell'equilibrio finanziario dei vari fondi, comprovato dalla
  tenuta di bilanci tecnici che formulino previsioni
  sistematiche per un arco di tempo almeno decennale.
  Integrazione delle aliquote.
    Come detto in precedenza, con la formula di liquidazione
  contributiva, l'equilibrio tra entrate e uscite viene
  garantito a regime se, a parità di quota dei redditi soggetti
  a contribuzione, si adotta un rendimento coerente con la
  crescita del PIL.  In via preliminare, può tuttavia essere
  ritenuto necessario fissare un grado di copertura
  "significativo" da garantire nel calcolo della pensione.  In
  altri termini, anziché dare per accettati i tassi di
  sostituzione (rapporto percentuale tra la prima rata dopo il
  pensionamento e l'ultima retribuzione), che risultano
  dall'applicazione dell'aliquota legale, viene creato un
  raccordo con i trattamenti ottenibili con il precedente
  sistema, affinché basandosi su una "figura tipo" di lavoratore
  venga fissato un tasso di sostituzione ritenuto socialmente
  irrinunciabile.
    La proposta del Governo si basa sulla scelta di un
  lavoratore di riferimento con 62 anni di età e 37 anni di
  contribuzione, a cui garantire un "grado di copertura" pari a
  quello che sarebbe prodotto, tra circa 20 anni, dalle leggi
  vigenti (riforma Amato a regime).  Per ottenere tale risultato
  sono stati ipotizzati un tasso di capitalizzazione (crescita
  reale del PIL) pari all'1,5 per cento annuo e un tasso di
  crescita della retribuzione del lavoratore tipo del 2 per
  cento l'anno.  Con tali ipotesi la copertura (pensione pari al
  61,4 per cento lordo e 68 per cento al netto dei contributi
  rispetto all'ultima retribuzione) risulta garantita in
  presenza di un'aliquota di computo pari al 33 per cento.
    Per l'ottenimento di questa aliquota viene previsto:
        (a)  il trasferimento di quote di contribuzione
  dalla gestione delle prestazioni temporanee all'aliquota
  previdenziale, attualmente pari a circa il 27 per cento;
        (b)  l'utilizzo di una integrazione pari a 1 punto
  percentuale di aliquota, che rappresenta il "contributo della
  fiscalità generale" al sistema pensionistico pubblico.
  Indicizzazione delle pensioni.
    Le pensioni saranno indicizzate alla dinamica dei prezzi,
  poiché i gradi di copertura sopra descritti vincolano tale
  scelta.  Inoltre, dal 2009, è prevista un'aliquota aggiuntiva
  fino a un punto percentuale della base imponibile per la
  fascia delle pensioni fino a 10 milioni.
  Le norme transitorie.
    Come detto, dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, una
  quota della pensione continua ad essere calcolata con il
  metodo retributivo.
    Per coloro che nei prossimi anni avranno le pensioni,
  interamente o in parte, liquidate con il metodo retributivo,
  la legge introduce nuove norme per regolare l'accesso alla
  pensione, prevedendo diverse soluzioni in funzione sia
  dell'età
 
                               Pag. 7
 
  anagrafica e dell'anzianità contributiva sia della sola
  anzianità contributiva.  In considerazione della specificità di
  trattamento previsto dall'attuale regime, i dipendenti
  pubblici fruiranno di un regime transitorio in parte diverso
  da quello dei lavoratori dipendenti privati.  Per l'accesso ai
  pensionamenti di anzianità vengono infatti definite due
  ulteriori possibilità rispetto a quelle previste per i
  dipendenti privati.  Al riguardo si rinvia alle rispettive
  previsioni normative.
  Rilevazione e valutazione della spesa previdenziale.
    La rilevazione periodica dei valori di contabilità
  nazionale e delle tavole attuariali necessari ai fini del
  calcolo è affidata all'ISTAT.  Essendo le tavole attuariali
  diverse per sesso, per evitare di liquidare alle donne una
  pensione inferiore a quella degli uomini, a pari condizioni di
  carriera, si ricorrerà alla media dei valori relativi a maschi
  e femmine.
    Seguendo la logica del metodo contributivo, i valori dei
  coefficienti di trasformazione devono essere aggiornati
  periodicamente, per restare in linea con l'evoluzione
  demografica e con la dinamica reale del prodotto lordo, nonché
  per compensare le variazioni della quota dei redditi soggetti
  a contribuzione sul valore aggiunto totale.
                          Contenuto
                 delle singole disposizioni.
  Previdenza obbligatoria.
    Nello specifico il Titolo I, composto dall'articolo 1,
  enuclea i princìpi informatori del sistema pensionistico
  obbligatorio e complementare, che, fatto salvo il pluralismo
  gestionale, recupera la stabilizzazione della spesa
  pensionistica in correlazione al prodotto interno lordo,
  facendo salvi i princìpi di flessibilizzazione dell'accesso ai
  trattamenti pensionistici e di armonizzazione delle varie
  discipline allo scopo del superamento delle diversificazioni
  in atto esistenti tra i vari ordinamenti.  L'articolo precisa
  altresì (commi 2 e 3) che le disposizioni della legge per la
  loro particolare rilevanza costituiscono princìpi fondamentali
  di riforma economico-sociale della Repubblica e che, inoltre,
  la legge, anche per la sua stessa evidenziata funzione di
  stabilizzazione della spesa pensionistica, costituisce aspetto
  fondamentale e parte integrante della manovra di finanza
  pubblica, in riferimento all'arco temporale 1995-1998,
  concorrendo al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto
  da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti
  dall'articolo 1, commi 1 e 2, della "Legge finanziaria
  1995".
    Nella considerazione del nesso tra previdenza obbligatoria
  e previdenza complementare come parti di un unico sistema,
  data la finalità perseguita dalla previdenza complementare del
  conseguimento di livelli aggiuntivi di copertura
  pensionistica, la legge disciplina unitariamente le due forme
  di previdenza rispettivamente al titolo II e al titolo III.
    Nel titolo II, composto da sei capi, il capo I è rivolto a
  definire il sistema di computo dei trattamenti pensionistici
  ed i requisiti di accesso, sia nel sistema contributivo sia
  nel sistema retributivo, tenendo presente l'esigenza di
  procedere alla introduzione del primo con necessaria
  gradualità allo scopo di evitare il travolgimento di
  situazioni giuridiche ed aspettative maturate sulla base delle
  disposizioni fino ad oggi vigenti.
    In tal senso l'articolo 2 stabilisce l'applicabilità del
  nuovo sistema, come definito ai commi da 1 a 6 già commentati
  in sede di quadro generale, per i lavoratori privi di
  anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della
  riforma mentre i commi 7 e 8 definiscono l'ambito di
  protrazione del sistema retributivo fino ad oggi vigente per i
  lavoratori già in possesso di anzianità contributiva.
    Resta così fermo il sistema retributivo per coloro che alla
  predetta data abbiano già maturato una anzianità contributiva
  di 18 anni, mentre per gli infradiciottenni è
 
                               Pag. 8
 
  seguito un sistema promiscuo impostato sul cosiddetto calcolo
  pro-rata,  nel senso che si procede alla liquidazione di
  una quota di pensione con il sistema retributivo per le
  anzianità maturate  ante  il 1996 e di una quota con il
  sistema contributivo per le ulteriori contribuzioni che si
  andranno ad acquisire.
    Detto ultimo sistema, inerente ai lavoratori con anzianità
  inferiore ai 18 anni, va applicato anche per quanto riguarda
  l'assegno di invalidità, nonché le pensioni di inabilità in
  relazione alle quali le maggiorazioni ad esse attribuibili si
  computano con il sistema contributivo ed assumendo specifici
  coefficienti di trasformazione (coefficiente relativo ai 57
  anni di età per l'assegno di invalidità e ai 60 anni per le
  quote di maggiorazione relativamente ai lavoratori che dette
  età non avessero raggiunto).
    In considerazione della esposta tripartizione del sistema
  di computo delle pensioni (pensione contributiva, pensione
  retributiva e pensione con il sistema misto) vengono
  conseguentemente definiti i requisiti di anzianità anagrafica
  e contributiva per l'accesso ai trattamenti e comunque i
  regimi giuridici che ad essi presiedono.
    Per la pensione contributiva l'articolo 4 prevede
  l'ammissione al trattamento, definito pensione di vecchiaia,
  al compimento del 57^ anno di età per coloro che a tale età
  hanno almeno 5 anni di contribuzione effettiva ed a condizione
  che l'importo maturato a calcolo superi una soglia minima di
  liquidazione (1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, dal
  quale si prescinde al compimento del 65^ anno di età - comma
  2).
    E' questo un momento di flessibilizzazione dell'accesso al
  trattamento pensionistico, essendo la liquidazione del
  trattamento influenzato da disincentivi ed incentivi definiti
  dal coefficiente di trasformazione da applicare al montante
  contributivo dell'interessato e diversificato, in funzione
  dell'età ed operante fino alla soglia del 65^ anno.  L'adozione
  del sistema contributivo, con particolare riferimento al
  coefficiente di trasformazione, consente di superare
  l'istituto dell'integrazione al minimo, ferma restando la
  tutela del lavoratore percettore di trattamenti pensionistici
  esigui assicurata dall'assegno sociale regolato dall'articolo
  28: prestazione di carattere assistenziale conseguibile al
  compimento del 65^ anno di età ed in presenza di specifiche
  soglie di reddito di cui nel prosieguo si dà conto.
    Con lo stesso articolo, si definiscono i sistemi di cumulo
  con redditi da lavoro autonomo e dipendente, individuando un
  sistema più restrittivo in funzione dell'età anagrafica
  posseduta (63 anni di età).
    Per quanto riguarda la cosiddetta pensione retributiva,
  sono applicate le regole previste dalla previgente disciplina
  alle quali sono apportati i seguenti correttivi:
  a)  base pensionabile:
      l'articolo 3, al comma 1, accelera la progressione di
  ampliamento del periodo retributivo di riferimento per il
  calcolo della pensione per i lavoratori dipendenti che,
  fissato dal decreto legislativo n. 503 del 1992, in 10 anni a
  regime per i lavoratori con anzianità contributiva superiore
  ai 15 anni, sarebbe stato raggiunto con incremento di 1 anno
  ogni 2 anni rispetto a quello in essere alla data del 31
  dicembre 1992.  Tale accelerazione avviene con il ritmo di 1
  anno ogni 16 mesi.
    Per i lavoratori autonomi con più di 15 anni di anzianità
  contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1992 si
  prevede, con la stessa gradualità dianzi descritta,
  l'elevazione fino a 15 anni del periodo di riferimento per il
  computo della pensione;
  b)  pensioni di anzianità:
      l'articolo 5 definisce i requisiti per l'accesso alla
  pensione di anzianità risultanti dalla coesistenza di un'età
  anagrafica non inferiore a 57 anni per i casi di anzianità
  contributiva pari o superiore ai 35 anni.  Dal requisito
  anagrafico si prescinde al conseguimento di una anzianità
  contributiva di 40 anni.  Detta disposizione, da valere "a
  regime", trova temperamento, in fase di prima applicazione,
  secondo una gradualità cronologicamente
 
                               Pag. 9
 
  definita che opera, sia per quanto riguarda il requisito
  dell'età anagrafica da combinarsi, come si è detto, con
  l'anzianità contributiva, sia per quanto riguarda l'anzianità
  contributiva svincolata dal requisito dell'età.
    Nel transitorio si dà altresì conto della particolare
  situazione delle età sino ad oggi richieste per il
  pensionamento anticipato nelle forme esclusive
  dell'assicurazione generale obbligatoria, ad esempio statali,
  per i quali, in alternativa, sono previste ulteriori
  possibilità di accesso, sia pure disincentivate da
  coefficienti di riduzione degli importi pensionistici.  Dei
  tempi, dei requisiti di età e di anzianità e delle riduzioni
  danno conto le tabelle B, C e D, parti integranti
  dell'articolo che qui si illustra.
    Lo stesso articolo definisce le cosiddette "finestre" di
  accesso alla pensione, per quanto riguarda la decorrenza delle
  medesime, facendo rinvio all'apposita tabella E nonché alle
  ipotesi di deroga ad esse (commi 5, 6, 7 e 8);
  c)  sistema misto:
      per il sistema di liquidazione per  prorata,  si
  assumono le regole ed i requisiti di accesso al trattamento
  come descritti per le pensioni liquidate interamente con il
  sistema retributivo.
    Va, infine, evidenziato come il lavoratore, ancorché per
  effetto dell'anzianità contributiva posseduta sia nelle
  condizioni di accedere alla cosiddetta "pensione retributiva"
  o a quota di essa, possa optare per una liquidazione secondo
  le regole del sistema contributivo a condizione che abbia
  conseguito una anzianità assicurativa non inferiore a 15 anni
  di cui almeno 5 a decorrere dal 31 dicembre 1996 (vedasi
  articolo 4, comma 5).
    Il capo I contiene, infine, due articoli regolanti profili
  inerenti al lavoro usurante (articolo 7) ed agli istituti
  degli accrediti figurativi, della ricongiunzione, dei riscatti
  e della prosecuzione volontaria (articolo 8).
    In tema di lavori usuranti, mentre per un verso si
  rideterminano i procedimenti per la loro individuazione anche
  tramite l'apporto consultivo di un'apposita commissione
  tecnico-scientifica e di un osservatorio per l'analisi e
  l'indagine delle attività usuranti, di quelle nocive, delle
  aspettative di vita e dell'esposizione a rischio
  professionale, per l'altro si prefigura il concorso da parte
  dello Stato nella misura non superiore al 20 per cento dei
  conseguenti oneri.  Quanto ai benefici, il comma 2 regola
  l'anticipazione di un anno per le età anagrafiche richieste ai
  fini dell'ammissione alla pensione di anzianità così come
  disciplinato dall'articolo 5 del provvedimento in esame, che
  concorre con i benefici già previsti in tema di età per la
  pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto
  legislativo 11 agosto 1993, n. 374, di cui si conferma la
  portata.  Per le pensioni liquidate con il sistema
  contributivo, l'attività usurante può operare, a scelta del
  lavoratore, sul coefficiente di trasformazione, che è
  parametrato all'età anagrafica posseduta incrementata di un
  anno per ogni sei anni di occupazione nelle predette attività
  usuranti, ovvero sull'età pensionabile che può essere
  anticipata fino ad un anno.
    Alla regolamentazione degli aspetti relativi agli accrediti
  figurativi, alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al
  riscatto e alla prosecuzione volontaria, il comma 1
  dell'articolo 8 deferisce ad un decreto legislativo aspetti
  sia di armonizzazione tra le varie discipline in atto che di
  adeguamento al sistema contributivo di calcolo.  Va segnalata
  l'armonizzazione delle discipline dei vari regimi inerenti
  alle contribuzioni figurative per periodi di malattia,
  maternità e di aspettativa per incarichi sindacali nonché la
  previsione di ammissione al riscatto dei periodi di formazione
  professionale, studio e ricerca, di tipologie di inserimento
  nel mercato del lavoro, di casi di lavori discontinui,
  saltuari, precari o stagionali, qualora non già coperti da
  obblighi assicurativi.  Inoltre, al fine di valorizzare la
  particolare situazione lavorativa e familiare della donna,
  viene
 
                              Pag. 10
 
  riconosciuto, nelle ipotesi di liquidazione con il sistema
  contributivo, l'accredito figurativo:
        a)  nei casi di assenza dal lavoro per periodo di
  educazione ed assistenza ai figli fino al sesto anno in
  ragione di sei mesi per ciascun figlio e nel limite
  complessivo di 24 mesi;
        b)  nei casi di assenza dal lavoro per assistenza ai
  figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore, purché
  conviventi, nel caso siano essi disabili per la durata di 30
  giorni l'anno e per un massimo di 18 mesi.  Inoltre, sempre con
  riferimento alla liquidazione della pensione con il sistema
  contributivo, la maternità è tutelata nel senso di riconoscere
  alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito
  fissato per la pensione di anzianità pari a 4 mesi per ogni
  figlio e nel limite massimo di 1 anno, ovvero, in alternativa,
  l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo
  all'età posseduta maggiorato di 1 anno in caso di uno o due
  figli e di 2 anni in caso di 3 o più figli.
    Il capo II è diretto a regolare la disciplina dei cumuli ed
  in particolare:
        a)  il cumulo della pensione ai superstiti con il
  reddito del titolare.  In effetti, le disposizioni recate
  all'articolo 9 contengono altresì un allineamento
  all'assicurazione generale obbligatoria delle forme di esso
  sostitutive ed esclusive nonché la predeterminazione della
  percentuale di reversibilità nei casi di presenza di soli
  figli di minore età ovvero inabili (commi 1 e 2); quanto alla
  cumulabilità sono previsti coefficienti di riduzione del
  trattamento ai superstiti in funzione di tre soglie di reddito
  come definite nella tabella F allegata al provvedimento;
        b)  anche per l'assegno di invalidità si fa ricorso
  ad una apposita tabella, la tabella G, ove le misure di
  riduzione sono riportate in relazione all'entità del reddito
  posseduto derivante da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa
  (articolo 10);
        c)  quanto poi al cumulo tra assegno e pensione di
  invalidità e di inabilità con prestazioni INAIL, viene
  affermato il principio dell'assorbimento dei trattamenti in
  parola (assegno e pensioni) con la rendita vitalizia
  dell'INAIL, ove trattamenti e rendita abbiano causa da uno
  stesso evento invalidante.  Ne deriva che la pensione o
  l'assegno vanno ridotti fino a concorrenza della rendita
  predetta.
    Per tutti i regimi di cumulo qui considerati è stato
  affermato il principio della salvaguardia dei trattamenti
  secondo le liquidazioni già riconosciute e quindi in tutti e
  tre gli articoli (9, 10 e 11) viene adottata una formula che,
  in effetti, fa salvi i trattamenti in godimento con
  riassorbimento sui futuri miglioramenti.
    Il capo III è destinato ai profili di armonizzazione tra i
  vari regimi previdenziali regolanti le forme di previdenza
  attraverso cui si articola il sistema pensionistico.
    In particolare, l'articolo 12 istituisce la gestione
  separata dei trattamenti pensionistici per i dipendenti della
  pubblica amministrazione in seno all'INPDAP, definendone la
  misura dell'aliquota di finanziamento nonché le modalità e le
  competenze erogative che restano demandate alla Direzione
  provinciale del tesoro.
    L'articolo 13 regola il trattamento di fine rapporto per i
  dipendenti delle pubbliche amministrazioni mediante
  allineamento dei diversi regimi in atto operanti con la
  disciplina recata dall'articolo 2120 del codice civile per il
  comparto dell'impiego privato, attraverso momenti di
  esecuzione da rinvenirsi nella contrattazione collettiva
  nazionale in conformità alle disposizioni del decreto
  legislativo n. 29 del 1993 ed anche per quanto concerne la
  struttura retributiva e contributiva del personale ai fini
  dell'applicazione della disciplina sulla previdenza
  complementare.
    L'articolo 14 definisce la base contributiva e pensionabile
  per le forme di previdenza in favore dei dipendenti della
  pubblica amministrazione allineandole a quelle previste dal
  Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione
  generale obbligatoria.
 
                              Pag. 11
 
    L'articolo 15 estende il regime della pensione di inabilità
  di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del
  pubblico impiego, che ne è in atto sprovvisto, nelle ipotesi
  di liquidazione con il sistema retributivo.
    L'articolo 16 estende alle pensioni delle forme esclusive
  dell'assicurazione generale obbligatoria dovute nei casi di
  cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, per
  infermità o per morte nonché alle pensioni di reversibilità la
  disciplina prevista per l'integrazione al minimo nel regime
  dell'assicurazione generale obbligatoria.  Va da sé che detta
  integrazione opera limitatamente alle ipotesi di operatività
  della pensione secondo il calcolo retributivo e misto essendo
  preclusa l'applicazione dell'integrazione al minimo alle
  pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo
  per effetto dell'esplicita previsione in tal senso recata dal
  comma 11 dell'articolo 2 del provvedimento in esame.
    L'articolo 17 rivisita l'articolo 12 della legge 30 aprile
  1969, n. 153, che, come è noto, definisce la retribuzione
  imponibile ai fini degli obblighi contributivi, dando così
  definitiva risposta ad indirizzi giurisprudenziali venutisi
  formando con il tempo e superando quindi momenti di
  contenzioso in atto.
    Con l'articolo 18, mentre si provvede a superare, con il
  comma 1, gli effetti contraddittori derivati dall'applicazione
  generalizzata della aliquota unica di rendimento introdotta
  dall'articolo 17 della legge n. 724 del 1994, attraverso
  l'affermazione che la sua applicazione non può comportare la
  fruizione di un trattamento superiore a quello che sarebbe
  spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento
  previste dall'ordinamento, con il comma 2 si fanno salve
  talune posizioni giuridiche sostanzialmente maturate in
  costanza del previgente regime in materia di computo
  dell'indennità integrativa speciale, ma il cui esercizio
  veniva precluso dal regime di blocco in tema di pensioni di
  anzianità che ha coinvolto, come è noto, il periodo
  antecedente la riforma in esame.  Significativo, infine, è il
  comma 3 dell'articolo 18 che, consentendo alle lavoratrici del
  pubblico impiego la possibilità di accesso alla pensione al
  sessantesimo anno di età con le regole della pensione di
  vecchiaia, in effetti allinea la normativa in atto vigente
  sull'età per la pensione di vecchiaia a quella prevista a
  regime nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
  dell'assicurazione generale obbligatoria.
    L'articolo 19 dà conto di oggettive peculiarità proprie di
  alcune attività lavorative per gli effetti di correlazione che
  si esplicano sulle forme di previdenza obbligatoria in loro
  favore previste, deferendo a momenti di delegazione
  l'armonizzazione dei regimi pensionistici.  In particolare, si
  tratta delle categorie di lavoratori per i quali già il
  decreto legislativo n. 503 del 1992 all'articolo 5 aveva fatta
  apposita deroga con riferimento all'età per il pensionamento
  di vecchiaia, nonché di quei rapporti di impiego la cui
  tipicità è già stabilita e riconosciuta dall'ordinamento
  giuridico con particolare riferimento alla peculiarità delle
  carriere e/o dei requisiti di età anagrafica avanzata per il
  collocamento a riposo d'ufficio.  Trattasi di definire
  requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nel rispetto
  dei princìpi di flessibilità e di coerenza anche con il
  sistema di calcolo contributivo coniugati con le peculiari ed
  obiettive esigenze dei rispettivi settori di attività.
    Con riferimento, altresì, alle peculiari caratteristiche
  del lavoro in agricoltura e delle relative capacità
  contributive del settore, con lo scopo di rendere compatibili
  le dette specialità con i criteri generali di riforma,
  l'articolo 20 conferisce deleghe al Governo rivolte a
  rimodulare le fasce di reddito convenzionale, razionalizzare
  le agevolazioni contributive, graduare l'adeguamento del
  fabbisogno gestionale, fiscalizzare gli oneri sociali in
  coerenza con gli altri settori, individuare appositi
  coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del
  calcolo del trattamento pensionistico ed armonizzare la
  disciplina degli accrediti figurativi per periodi di
  disoccupazione in relazione all'attività lavorativa
  espletata.
    L'articolo 21 regola la tutela previdenziale per gli
  addetti ad attività di lavoro
 
                              Pag. 12
 
  autonomo, libero-professionale e di collaborazione coordinata
  e continuativa per garantire loro una adeguata forma di
  protezione.  L'articolo si compendia in una delega rivolta alla
  enucleazione di apposite gestioni o aggregazioni in forme già
  esistenti per categorie similari ove possibili, delle attività
  libero-professionali strutturate in ordinistica o con
  iscrizione in appositi albi o elenchi mediante un modello
  organizzativo delineato secondo il decreto legislativo n. 509
  del 1994.  Nel contempo, con normativa diretta, si provvede ad
  istituire in seno all'INPS un'apposita, separata gestione per
  le forme di attività qui considerate ivi comprese quelle dei
  liberi professionisti per i quali non sia stata ancora
  definita la forma della gestione autonoma o aggregata di cui
  si è detto o non sia possibile attuarla, strutturata su una
  misura percentuale di contribuzione del 10 per cento
  ragguagliata al reddito da attività professionale quale
  risulta ai fini dell'IRPEF e su criteri di liquidazione dei
  trattamenti pensionisci con il sistema contributivo del
  calcolo.
    Analoga delega recata dall'articolo 22 è prevista per le
  pensioni alle casalinghe rivolta alla revisione della gestione
  mutualità pensione istituita presso l'INPS in funzione
  dell'applicazione del sistema contributivo di calcolo della
  pensione e ferma restando la volontarietà di accesso.
    Il capo IV reca disposizioni diverse in materia
  assistenziale e previdenziale quali: l'evidenziazione in seno
  all'INPS dello stato patrimoniale ed economico generale al
  netto degli interventi assistenziali (articolo 23); le
  modalità di concorso dello Stato alle gestioni previdenziali
  con la rideterminazione dei criteri di ripartizione tra le
  varie gestioni pensionistiche dell'apporto globalmente
  previsto a carico dello Stato in funzione del rapporto tra
  attivi e pensionati, alle risultanze gestionali ed ai carichi
  contributivi (articolo 24); il riordino delle prestazioni
  previdenziali ed assistenziali di inabilità ed invalidità
  attraverso apposita delega da realizzarsi secondo criteri di
  armonizzazione dei requisiti medico-sanitari, dei procedimenti
  di erogazione e revisione e di graduzione degli interventi in
  rapporto alla specificità delle differenti tutele con
  riferimento anche alle discipline delle incompatibilità e
  cumulabilità; la delega stessa è rivolta anche a definire
  momenti di potenziamento dell'azione di verifica e di
  controllo delle diverse forme di tutela anche attraverso
  raccordo tra competenze diverse (articolo 25); la definizione
  (articolo 28) in luogo della pensione sociale e delle relative
  maggiorazioni, dell'assegno sociale in favore dei cittadini
  italiani residenti in Italia al compimento del 65^ anno di
  età; l'importo del trattamento, fissato per il 1996 in lire
  6.240.000, è successivamente indicizzato secondo la disciplina
  prevista per la pensione sociale ed è in rapporto di
  assorbimento con i redditi dell'interessato, ove non
  coniugato, ovvero con la parte di reddito eccedente l'importo
  della quota dell'assegno sociale, se coniugato, comprendendo
  nel reddito, ai fini dell'assorbimento, anche quello del
  coniuge.
    Il capo V reca disposizioni diverse, delle quali:
  l'articolo 29, regola profili di classificazione nel settore
  economico di appartenenza dell'attività espletata dal datore
  di lavoro; l'articolo 30, disciplina i termini prescrizionali
  dei contributi; l'articolo 31, definisce, in particolare, i
  poteri e le funzioni dei Comitati amministratori delle
  gestioni degli artigiani e degli esercenti attività
  commerciali in seno all'INPS, nonché le modalità di
  definizione dei tassi di interesse da corrispondersi nei casi
  di utilizzazione degli avanzi di amministrazione delle
  ricordate gestioni in ragione del tasso medio di rendimento
  annuale dei titoli di Stato.
    L'articolo 32 reca disposizioni nei confronti dei
  cosiddetti enti assoggettati alla disciplina del decreto
  legislativo n. 509 del 1994, perché nell'ambito dell'autonomia
  loro conferita dallo stesso decreto legislativo individuino
  gli strumenti necessari a garantire gli equilibri di gestione
  da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 15 anni,
  attraverso variazioni di aliquote contributive e
  riparametrazione dei coefficienti di rendimento.  Lo stesso
  articolo
 
                              Pag. 13
 
  ridefinisce i periodi di riferimento per base pensionabile in
  linea con quanto previsto all'articolo 3 della precedente
  legge, nonché i requisiti di età e di anzianità contributiva
  per l'accesso alle pensioni di anzianità e conferisce agli
  organi di amministrazione degli enti la potestà di adozione
  del sistema contributivo per il calcolo delle pensioni.
    L'articolo 33 induce alla emersione del lavoro sommerso per
  lavoratori extracomunitari, prevedendo un condono
  previdenziale esercitabile entro 120 giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge da parte del datore di lavoro.
  Trattasi di consentire a quest'ultimo la regolarizzazione nel
  termine suesposto dei contributi e premi previdenziali ed
  assistenziali afferenti a rapporti di lavoro pregressi o in
  atto intrattenuti con cittadini extracomunitari, attraverso il
  versamento dei relativi importi maggiorati di cinque punti
  percentuali (commi 1 e 2).  Viene prevista inoltre la
  possibilità per i lavoratori extracomunitari, che cessino
  dall'attività lavorativa in Italia, di ottenere la
  liquidazione dei contributi afferenti al loro lavoro da parte
  degli istituti assicuratori, maggiorati di cinque punti
  percentuali al momento in cui lasciano il territorio nazionale
  e sempre che, ovviamente, non sussistano convenzioni
  internazionali che altrimenti dispongano.  L'articolo è
  integrato da disposizioni di carattere organizzativo e di
  raccordo tra le competenze diverse al fine di pervenire al
  monitoraggio e controllo del fenomeno occupazionale degli
  extracomunitari nel Paese.
    L'articolo 34 dispone il ricalcolo dell'integrazione al
  trattamento minimo dopo aver preso in considerazione la
  rivalutazione del  pro-rata  estero.  Nello stesso tempo, a
  salvaguardia dei diritti acquisiti, vengono congelati gli
  importi dei trattamenti minimi vigenti al 31 dicembre 1995
  fino al momento in cui la perequazione della pensione base non
  assorbe gradualmente detti importi.  Inoltre, nello stabilire
  che una pensione a puro calcolo è pari ad 1/40 del trattamento
  minimo vigente, si è inteso riportare ad equità la consistenza
  delle pensioni in regime internazionale che, per effetto del
  combinato disposto delle norme, sono attualmente di importi
  esigui.  Per le anzianità contributive inferiori all'anno,
  l'importo mensile non può essere inferiore a lire 6.000 poiché
  tale è l'importo che spetterebbe ad un lavoratore che si trovi
  in una posizione assicurativa di maggiore sfavore.  Infine, si
  prevede la neutralizzazione, ai fini della erogazione degli
  interessi legali su pensione, del periodo intercorrente tra la
  presentazione della domanda all'ente previdenziale del Paese
  convenzionato, e la ricezione della stessa da parte di enti
  italiani gestori di forme di previdenza obbligatoria.
    Sono, infine, comprese nel capo in considerazione due
  disposizioni inerenti a profili organizzativi per il
  monitoraggio e controllo della spesa previdenziale e di
  vigilanza sugli obblighi contributivi.
    Per il primo aspetto sovviene la costituzione del Nucleo di
  valutazione della spesa previdenziale la cui istituzione e
  funzionamento sono regolati dall'articolo 35.  Detto Nucleo,
  composto da non più di 15 membri di elevata competenza ed
  esperienza in materia previdenziale, ha compiti di
  osservazione e controllo degli andamenti finanziari dei flussi
  di finanziamento e di spesa delle dinamiche di correlazione
  tra attivi e pensionati, nonché degli equilibri
  economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
  nel suo insieme considerato, nonché con riferimento alle
  singole gestioni.  Conseguentemente, il Nucleo svolge attività
  di informazione del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale sulle vicende gestionali ai fini dell'esercizio di
  intervento e vigilanza e provvede alla formulazione di
  proposte modificative ove occorrenti.  A dette attività si
  affiancano iniziative in materia di ricerca e rilevazioni di
  dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni
  previdenziali.
    Quanto all'intensificazione dell'attività di vigilanza,
  l'articolo 36 prevede il potenziamento della dotazione
  organica dell'Ispettorato del lavoro nonché l'istituzione di
  un Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione
  dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale e
  assicurativa.
 
                              Pag. 14
 
    Nel capo VI, l'articolo 37 detta disposizioni allo scopo di
  uniformare e raccogliere in un unico testo le complesse,
  frammentate e numerose disposizioni in materia previdenziale
  anche ai fini di costituire uno strumento di conoscenza e
  lettura utile non solo agli operatori; l'articolo 38 definisce
  regole comuni per il procedimento di realizzazione delle
  deleghe previste dalla presente legge; l'articolo 39 in tema
  di adeguamenti contributivi dispone la devoluzione di quote
  contributive per il finanziamento per prestazioni temporanee
  verso le gestioni previdenziali, nonché del contributo di 0,35
  punti percentuali diretto al finanziamento della Gescal.
  Disposizioni in materia di previdenza com
  plementare.
    1.  Il titolo III reca le linee di riforma del decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, improntate ai seguenti
  criteri:
        a)  si amplia l'area dei possibili beneficiari della
  previdenza complementare anche ai soci lavoratori delle
  società cooperative, in coerenza con la loro inclusione nel
  sistema previdenziale pubblico.  In questo senso opera
  l'articolo 40, comma 1, che aggiunge una nuova lettera
  all'articolo 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993 laddove
  menziona le categorie dei destinatari della previdenza
  complementare.  Tenendo conto di tale previsione, il comma 3
  del medesimo articolo 40 inserisce tra le fonti istitutive dei
  fondi pensione anche gli accordi tra soci lavoratori;
        b)  con la modifica della lettera  a)  del comma
  2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993, si
  conferma, per quanto riguarda l'area del lavoro dipendente, la
  formula dei fondi pensione in regime di contribuzione
  definita.  In questo senso interviene il comma 2 dell'articolo
  40, lasciando cadere il riferimento al criterio del tasso
  minimo garantito.  Con questo, non si esclude che, ferma
  restando la formula della contribuzione definita, anche
  nell'area del lavoro dipendente si possa adottare il predetto
  criterio qualora il fondo sia convenzionato con soggetti
  abilitati ad assumere il rischio connesso;
        c)  viene esclusa la possibilità di autorizzare
  all'esercizio nuovi fondi pensione nella forma del patrimonio
  interno al complessivo patrimonio aziendale.  A questo fine,
  l'articolo 41 conferma la possibilità di autorizzare nuovi
  fondi solo nella forma dell'associazione non riconosciuta
  ovvero nella forma del soggetto con personalità giuridica ai
  sensi dell'articolo 12 del codice civile.  Ciò risponde ad
  obiettivi di maggiore garanzia del risparmio affidato ai fondi
  e di maggiore partecipazione dei soggetti interessati alla
  previdenza complementare;
        d)  con l'articolo 42, si introducono una serie di
  innovazioni all'articolo 6 del decreto legislativo n. 124 del
  1993, così riassumibili:
        si amplia l'area dei potenziali gestori del risparmio
  raccolto dai fondi, con l'inserimento in tale area anche delle
  società di gestione dei fondi comuni.  In questo senso, opera
  la prima parte dell'articolo 42;
        si valorizza il ruolo dei fondi nel rapporto con i
  soggetti a cui gli stessi affidano la gestione delle risorse
  nella fase di accantonamento, riconoscendo ai fondi un potere
  di indirizzo di carattere generale.
    Per quanto riguarda la fase di erogazione delle
  prestazioni, si riconosce la possibilità che i fondi,
  autorizzati dalla commissione di vigilanza, costituiscano
  apposite riserve per far fronte alle erogazioni delle
  prestazioni e affidino la gestione finanziaria di dette
  riserve ai soggetti specializzati.
    Lo schema proposto determina una situazione in cui tutte le
  categorie di soggetti gestori possono concorrere in maniera
  trasparente anche in questa seconda fase.  Ai fondi viene,
  infatti, lasciata la facoltà di optare per soluzioni di tipo
  assicurativo tramite convenzioni con imprese assicurative ai
  fini dell'erogazione delle rendite.
    Con il comma 4- sexies,  inserito nell'articolo 6 del
  decreto legislativo n. 124 del 1993, si consente ai fondi
  pensione, concernenti
 
                              Pag. 15
 
  il personale delle Autorità di vigilanza sui soggetti
  coi quali i fondi pensione possono convenzionarsi, di gestire
  direttamente le risorse da essi raccolte, evitando in questo
  modo che gli stessi debbano rivolgersi ad uno o più fra i
  soggetti vigilati.  Nello stesso senso interviene la modifica
  all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del
  1993, operata dal comma 1 dell'articolo 50 del disegno di
  legge;
        e)  con l'articolo 43 si introduce l'istituto della
  Banca depositaria, a fini di garanzia del risparmio affidato
  ai fondi pensione;
        f)  con l'articolo 44 si perfeziona la normativa
  prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del
  1993.  Tale normativa menziona la sola retribuzione quale base
  di computo della contribuzione destinata al finanziamento dei
  fondi pensione.  Con le innovazioni proposte, considerando che
  anche i lavoratori autonomi e i soci lavoratori possono
  aderire ai fondi pensione, si individuano basi di computo
  della contribuzione a favore dei fondi adatte a tali
  categorie: reddito dichiarato ai fini IRPEF; imponibile ai
  fini della contribuzione previdenziale obbligatoria;
        g)  con l'articolo 45 si perfeziona la disciplina
  dei fondi aperti, prevedendo che anche la contrattazione
  collettiva possa precostituire condizioni per l'adesione a
  tali fondi.  Per consentire un'effettiva concorrenza fra le
  diverse formule, si lega inizialmente la normativa sui fondi
  pensione aperti all'avvio della contrattazione collettiva
  istitutiva di fondi pensione;
        h)  con l'articolo 46 si affida alle fonti
  istitutive la regolamentazione del trasferimento da un fondo
  ad un altro per scelta individuale, con alcune cautele intese
  ad evitare che il recesso anticipato determini problemi alla
  stabilità finanziaria dei fondi e alla programmabilità degli
  investimenti;
        i)  con l'articolo 49 si delega il Governo a
  potenziare la struttura di vigilanza sui fondi pensione
  tramite la riformulazione della normativa del decreto
  legislativo n. 124 del 1993, che per diffuso riconoscimento
  non risulta al riguardo adeguata, in base ai seguenti
  principi: precisazione dei confini dell'area da sottoporre a
  vigilanza; ridefinizione della configurazione della
  commissione, prevedendo che ad essa partecipino esclusivamente
  esperti; ridefinizione dei poteri della commissione
  chiarendone le prerogative in funzione di una maggiore
  incisività dell'azione di vigilanza;
        l)  con l'articolo 51 si provvede a definire uno
  specifico quadro sanzionatorio a tutela della corretta
  applicazione della previdenza complementare.
    2.  Le linee di riforma della disciplina fiscale del decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono improntate ai
  seguenti criteri generali:
      viene soppressa, mediante la riformulazione dell'articolo
  13, l'imposta "d'ingresso" del 15 per cento sui contributi
  versati ai fondi;
      viene confermata l'esclusione da IRPEG e ILOR dei
  contributi del datore di lavoro attenuando la condizione
  dell'impiego del TFR ai fini del finanziamento dei fondi;
      viene modificato il regime dei contributi versati dal
  lavoratore, passando dalla detrazione dall'IRPEF alla
  deduzione dalla base imponibile ai fini della stessa
  imposta;
      le predette agevolazioni operano, per quanto concerne i
  contributi del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite
  massimo del 2 per cento della retribuzione e comunque non
  oltre 2,5 milioni per ciascuna componente;
      le stesse agevolazioni operano a condizione che venga
  rispettato il rapporto 1:1 tra ciascuna componente e il TFR
  utilizzato per il finanziamento del fondo, tenendo conto che
  per i lavoratori di prima occupazione resta fermo l'obbligo
  dell'integrale utilizzo del TFR;
      il limite di deducibilità dei contributi del lavoratore
  versati ai fondi pensione diviene autonomo rispetto a quello
  previsto per le forme previdenziali di tipo individuale;
 
                              Pag. 16
 
      allo scopo di stimolare l'utilizzo del TFR e compensare i
  costi del suo smobilizzo, è consentita la costituzione di una
  speciale riserva in sospensione d'imposta in misura non
  superiore al 3 per cento delle quote del TFR destinate ai
  fondi pensione;
      fermo restando il regime generale delle ritenute alla
  fonte che si applicheranno a titolo d'imposta sui redditi
  percepiti dai fondi, viene sostituita l'imposizione
  patrimoniale dello 0,125 annuo con un'imposta sostitutiva
  nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5
  milioni per i primi 5 periodi d'imposta, conservando peraltro
  un prelievo patrimoniale dello 0,55 annuo sulla componente
  costituita da immobili che nel periodo transitorio i fondi
  esistenti possono direttamente detenere;
      le prestazioni, in forma di capitale e in forma di
  rendita, derivanti dalle forme pensionistiche complementari
  vengono in ogni caso e, quindi, a prescindere dallo strumento
  contrattuale prescelto per la capitalizzazione dei contributi
  e per l'erogazione delle prestazioni, assoggettate
  rispettivamente a tassazione separata alla stregua delle altre
  indennità di fine rapporto ovvero a tassazione corrente nella
  misura dell'87,5 per cento; quest'ultima misura è volta ad
  attenuare il fenomeno della doppia imposizione che altrimenti
  si verificherebbe "a monte" sui redditi percepiti dal fondo
  (che, come detto, sono soggetti alla ritenuta a titolo
  d'imposta) e "a valle" sulle prestazioni erogate;
      fermi restando i criteri suindicati, per i lavoratori
  autonomi (esercenti arti e professioni, titolari di reddito
  d'impresa) la deduzione fiscale è commisurata al 6 per cento
  del reddito imponibile dichiarato con un limite assoluto di
  lire 5 milioni; analoghi criteri vengono adottati per i
  lavoratori soci di cooperative di produzione e di consumo.
    Ciò premesso in via generale, con riferimento alle singole
  norme dell'articolato proposto si rileva quanto segue.
    L'articolo 47 sostituisce l'articolo 13 del decreto
  legislativo n. 124 del 1993.  Il comma 1 del nuovo articolo 13
  prevede l'esclusione dall'imposta delle quote di TFR destinate
  ai fondi pensione.  Il comma 2 del nuovo articolo 13 prevede la
  deducibilità, ai fini della determinazione del reddito
  d'impresa, dei contributi del datore di lavoro fino al limite
  del 2 per cento della retribuzione annua complessiva e
  comunque fino a 2,5 milioni, a condizione che un importo
  almeno pari di quote di TFR rispetto all'ammontare del
  contributo sia destinato alla previdenza complementare.  Il
  comma 3 del nuovo articolo 13 riformula innanzitutto
  l'articolo 48, comma 2, lettera  a)  del testo unico delle
  imposte sui redditi (TUIR), prevedendo che non concorrono a
  formare il reddito di lavoro dipendente, oltre che i
  contributi versati dal datore di lavoro, quelli versati dal
  lavoratore stesso (esclusa la destinazione di quote di TFR).
  Al riguardo si applicano i limiti del 2 per cento e di 2,5
  milioni e, allo scopo di incentivare l'utilizzo del TFR, a
  condizione che un importo almeno pari di quote di TFR rispetto
  all'ammontare del contributo sia destinato alla previdenza
  complementare.  Si chiarisce, inoltre, che le agevolazioni
  fiscali spettano solo a condizione che i contributi siano
  versati a fondi o casse di previdenza rientranti nella
  disciplina del decreto legislativo n. 124 del 1993.  Infine,
  viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 48 per estendere il
  predetto regime di favore ai lavoratori soci di cooperative di
  produzione e lavoro.  Al comma 4 del nuovo articolo 13 è
  prevista la deduzione (come onere deducibile dal reddito
  complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR) dei contributi
  versati ai fondi pensione dai lavoratori autonomi o
  imprenditori, con applicazione anche in tal caso di un limite
  percentuale rispetto al reddito di lavoro dichiarato pari al 6
  per cento e di un limite di importo pari a 5 milioni.  Il
  riferimento al reddito di lavoro o d'impresa dichiarato ha
  anche lo scopo di favorire l'emersione dei redditi
  prodotti.
    Il comma 5 del nuovo articolo 13 prevede una particolare
  agevolazione (riserva di utili in sospensione d'imposta) per
  "compensare" sotto il profilo economicofinanziario i datori di
  lavoro della destinazione di quote di TFR ai fondi pensione.
 
                              Pag. 17
 
  Anche tale previsione è volta ad incentivare l'utilizzo del
  TFR.  In particolare, si dispone la deducibilità, agli effetti
  della normativa vigente in materia di reddito d'impresa, di un
  importo non superiore al 3 per cento delle quote di TFR
  destinate ai fondi pensione, con la costituzione di una
  speciale riserva in sospensione d'imposta.
    I commi 6 e 7 del nuovo articolo 13 contengono modifiche
  agli articoli 47 e 48 del TUIR, in modo da trattare le
  prestazioni periodiche erogate dai fondi pensione, qualunque
  dovesse essere lo strumento giuridico in base al quale siano
  erogate, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  (nuova lettera  h-bis  dell'articolo 47), assoggettandole
  peraltro ad imposta non per la totalità del loro ammontare ma
  solo per l'87,5 per cento (articolo 48, comma 7- bis):
  tale ultima misura dovrebbe consentire di recuperare la
  tassazione "a monte" subita dal fondo pensione, essenzialmente
  sotto forma di ritenute alla fonte a titolo d'imposta, la cui
  aliquota mediamente si colloca attualmente intorno al 12,5 per
  cento, inoltre, tenendo anche conto del disposto dell'ultimo
  comma dell'articolo 47, l'assimilazione ai redditi di lavoro
  dipendente comporta l'applicazione alle predette prestazioni
  delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR
  ai redditi di lavoro dipendente.
    Ai commi 8 e 9 del nuovo articolo 13 si chiarisce che le
  prestazioni in forma di capitale sono tutte assoggettate per
  il loro intero ammontare (salva la riduzione annuale di 500
  mila lire per la parte spettante, avente, come detto,
  anch'essa la finalità di compensare eventuali effetti
  inflazionistici nonché l'abbattimento di cui al comma 2
  dell'articolo 17 del TUIR) a tassazione separata, come TFR
  (lavoratori dipendenti o assimilati) o come liquidazione di
  fine rapporto (lavoratori autonomi).
    I commi 10 e 11 del nuovo articolo 13 riprendono, con
  alcune modifiche, i commi 6- ter  e 8 del previgente
  articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
    Il comma 12 dispone la raccolta di dati informativi sulla
  quantità e composizione delle risorse destinate al
  finanziamento dei fondi pensione, in modo da consentire alle
  competenti amministrazioni di disporre di tutti gli elementi
  di conoscenza per valutare i riflessi della previdenza
  complementare della finanza pubblica.
    I commi 2 e 3 dell'articolo 47 rispettivamente chiariscono
  le modalità di applicazione dell'articolo 17, comma 2 del TUIR
  nel caso di fondi pensione disciplinati dal decreto
  legislativo n. 124 del 1993 e modificano l'articolo 42 del
  TUIR (per i cosiddetti capitali assicurativi) disponendo che
  comunque la disciplina ivi prevista non si applica ai capitali
  erogati dai fondi pensione disciplinati dal decreto
  legislativo n. 124 del 1993.
    L'articolo 48 del disegno di legge si compone di cinque
  commi, il primo dei quali sostituisce l'articolo 14 del
  decreto legislativo n. 124 del 1993 e gli altri contengono
  norme transitorie.  Riguardo alla riformulazione dell'articolo
  14, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle
  imposte sui redditi in misura fissa (lire 10 milioni ridotta a
  lire 5 milioni per i primi cinque anni di attività del fondo)
  nonché l'applicazione delle ritenute alla fonte a titolo
  definitivo (comma 1) e l'applicazione per i fondi aventi un
  patrimonio immobiliare dell'imposta sostitutiva nella misura
  dello 0,50 per cento del valore del patrimonio stesso, fino al
  momento in cui non procederanno alla trasformazione ai sensi
  dell'articolo 6, comma 1, lettera  d)  (comma 3).  Con i
  successivi commi si introducono disposizioni transitorie per
  il versamento dell'imposta sostitutiva relativamente agli anni
  1993 e 1994 nonché una norma per il versamento dell'imposta
  sostitutiva da parte dei cosiddetti fondi interni già
  costituiti come patrimonio, distinto e separato nell'ambito
  del patrimonio della medesima società o ente.  Si regolamenta
  inoltre l'applicazione dell'imposta di registro alle
  operazioni che riguardano i fondi pensione nonché il
  versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG per gli anni
  1993 e 1994 nonché la compensazione con l'imposta sostitutiva
  dei versamenti dell'imposta del 15 per cento eventualmente già
  effettuati prima della sua sospensione e ora,
 
                              Pag. 18
 
  come prospettato nel presente disegno di legge, della sua
  definitiva abolizione.
    Con l'articolo 50 si modifica l'ultima parte del comma 7
  dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, in
  modo da conformarlo alla nuova formulazione dell'articolo 13,
  come modificata dal presente disegno di legge.  In sostanza si
  tratta di una modifica meramente formale volta a confermare
  l'inapplicabilità del nuovo regime fiscale ai soggetti
  (lavoratori dipendenti) già iscritti a fondi pensione alla
  data del 28 aprile 1993.  E' inoltre
  prevista una disposizione transitoria che consenta, senza
  oneri fiscali, il trasferimento di posizioni previdenziali non
  conformi alla nuova disciplina nei fondi pensione previsti dal
  decreto legislativo n. 124 del 1993.  Con il comma 3 del
  medesimo articolo 50 si prevede una specifica agevolazione
  fiscale a favore dei fondi pensione già gestiti secondo il
  prevalente criterio della ripartizione, intesa a sostenere il
  processo di adeguamento al criterio della capitalizzazione
  come richiesto dal decreto legislativo n. 124 del 1993.
 
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