| Onorevoli Deputati! -- Quadro generale. - Tutte
le proiezioni demografiche indicano, per i prossimi decenni,
un consistente calo della popolazione attiva. Con l'espansione
delle attività terziarie, inoltre, difficilmente saranno
riproponibili i tassi di crescita della produttività, e perciò
delle retribuzioni, conseguite nelle precedenti fasi di
sviluppo industriale. In una situazione che diventa più
critica sotto il profilo economico e demografico, la ricerca
dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale
rappresenta un obiettivo prioritario. Da ciò consegue
l'impossibilità di garantire ai lavoratori un tasso di
rendimento sulle pensioni superiore al presumibile tasso di
crescita della base imponibile ai fini contributivi nel lungo
periodo. Il mancato rispetto di questa uguaglianza causa
infatti l'insolvenza strutturale del sistema, e perciò il
continuo trasferimento dei suoi disavanzi sulle generazioni
future, a meno di creare avanzi del bilancio dello Stato tali
da finanziare con continuità il deficit
previdenziale.
Un vincolo sui tassi di rendimento esiste a prescindere
dalla formula di calcolo delle pensioni. Infatti, quando non
sia fissato in anticipo, solo il calcolo a posteriori
dei tassi di rendimento consente di verificare la
sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale nel lungo
periodo. In caso di mancato rispetto del vincolo, l'eccesso
dei rendimenti di cui beneficiano alcune generazioni di
assicurati deve essere recuperato dalle nuove generazioni,
mediante una maggiore pressione contributiva e fiscale. In
definitiva, ogni riforma strutturale del
Pag. 2
sistema pensionistico non può non muovere dalla
consapevolezza che le risorse che possono essere trasferite ai
pensionati sono strettamente correlate alla crescita
dell'economia e all'andamento demografico.
L'attuale forma di liquidazione delle pensioni.
I tassi di rendimento impliciti presenti attualmente nel
sistema previdenziale italiano sono in media superiori alla
crescita del reddito nazionale e quindi risultano
finanziariamente insostenibili. In base alle previsioni per il
1995, pur considerando i saldi attivi delle prestazioni
temporanee, circa il 27 per cento delle prestazioni
pensionistiche risulta finanziato dalla fiscalità generale:
percentuale che sale ad oltre il 38 per cento, se si escludono
dal computo dei contributi gli oneri sociali per i dipendenti
pubblici a carico dello Stato.
L'ultima riforma (decreto legislativo n. 503 del 1992), per
quanto importante, è riuscita solo in parte ad intaccare gli
squilibri esistenti, riportando i rendimenti delle pensioni
maturate oltre i 60 anni a tassi più vicini alla crescita del
prodotto lordo. Tuttavia, il permanere all'interno del sistema
italiano delle norme relative all'anzianità che consentono di
anticipare l'età di pensionamento comporta ancor oggi un
livello eccessivo e un'elevata variabilità dei rendimenti, che
rende inaccettabili le disparità di trattamento fra
pensionati.
In particolare, l'applicazione del metodo di calcolo
retributivo determina rendimenti impliciti maggiori per le
carriere più dinamiche a scapito di quelle piatte, come sono
in genere le carriere dei lavoratori con qualifiche più basse,
nonché per le carriere brevi rispetto a quelle più lunghe.
Il Governo, quindi, intendendo perseguire in prospettiva
l'equilibrio finanziario della previdenza sociale, oltre che
una maggiore correlazione fra storie contributive individuali
e prestazioni, ritiene che un metodo di calcolo di tipo
contributivo risponda adeguatamente allo scopo. Va aggiunto
che tale metodo ottiene anche una maggiore uniformità di
trattamento fra gli appartenenti a diversi regimi
previdenziali e un miglior adattamento delle regole del
sistema pensionistico rispetto alle esigenze di flessibilità
del mercato del lavoro e della mobilità professionale.
Per dare completezza alle proposte di revisione della
previdenza obbligatoria la legge di riforma include anche una
serie di modifiche dell'attuale normativa riguardante la
previdenza complementare. L'intento è quello di consentire,
con esenzione d'imposta sull'accantonamento dei contributi, il
raggiungimento di una pensione aggiuntiva, il cui importo sia
pari indicativamente ad una frazione compresa tra il 10 e il
20 per cento dell'ultima retribuzione in un arco di tempo di
30-40 anni.
Con i parametri che verranno di seguito descritti e con
l'adozione del nuovo metodo di calcolo per la liquidazione
delle pensioni, il sistema previdenziale obbligatorio
convergerà progressivamente verso una situazione di equilibrio
sostenuta dall'aliquota di finanziamento del 32 per cento e da
un contributo della fiscalità generale di circa due punti
percentuali, che si confronta con l'attuale aliquota pura di
equilibrio pari a circa il 44 per cento.
Lo schema generale di riforma del sistema
obbligatorio.
La riforma tradotta nel presente disegno di legge tiene
conto del complesso, articolato e approfondito confronto che
il Governo ha avuto con l'insieme delle parti sociali. Il
nuovo ordinamento coinvolgerà tutte le fasce di lavoratori,
sia pure considerando la preesistenza o meno della iscrizione
ad un regime previdenziale obbligatorio.
Coloro che inizieranno a lavorare dopo la riforma e
verranno di conseguenza iscritti ad una gestione previdenziale
obbligatoria, saranno soggetti al nuovo sistema di calcolo
della pensione.
Tutti coloro che, essendo iscritti a regimi previdenziali
obbligatori, non hanno ancora raggiunto 18 anni di anzianità
contributiva
Pag. 3
calcoleranno invece la propria pensione in base a
due quote:
I quota: metodo retributivo preesistente per gli anni di
anzianità già maturati;
II quota: nuovo metodo per gli anni ancora da maturare,
fino all'età prescelta per il pensionamento.
Infine, per coloro che hanno superato i 18 anni di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, verrà mantenuto il
sistema di liquidazione interamente in base al metodo di
calcolo retributivo, con le modifiche introdotte dal presente
disegno di legge.
L'età di pensionamento.
Nel nuovo sistema a regime l'età di pensionamento è
"flessibile", e consente a chi lavora la possibilità di
ritirarsi in un intervallo di età compreso tra un limite
minimo di 57 anni e massimo di 65 anni, salvo quanto previsto
dalla normativa specifica di alcune categorie di
lavoratori.
Questa flessibilità, oltre che rispondere alle diverse
esigenze degli individui, è funzionale alle modifiche in corso
nel mercato del lavoro, poiché gli schemi flessibili di
ritiro, in aggiunta a nuove regole sulla cumulabilità della
pensione con i redditi da lavoro e d'impresa, si integrano
meglio con le politiche di sostegno per i lavoratori di età
più avanzata, che incontrano crescenti difficoltà ad essere
ricollocati nei processi di mobilità.
Il ritiro prima del compimento dei 65 anni è soggetto al
vincolo di aver maturato una pensione a calcolo pari almeno al
20 per cento in più rispetto all'assegno sociale previsto per
gli ultra-sessantacinquenni e al requisito contributivo minimo
di 5 anni.
Il diritto ad ottenere una pensione a calcolo, al
compimento dei 65 anni, è subordinato al solo requisito
contributivo minimo di 5 anni.
L'armonizzazione del sistema.
Il nuovo sistema pensionistico obbligatorio include:
lavoratori dipendenti del settore privato (FPLD);
lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e
coltivatori diretti);
altri lavoratori afferenti ai Fondi speciali
dell'INPS;
dipendenti pubblici afferenti all'INPDAP;
dipendenti dell'Amministrazione centrale dello Stato
(ministeriali, magistrati, militari, forze di polizia,
ecc.);
regimi vari facenti carico sul bilancio dello Stato.
In funzione del processo di armonizzazione dei diversi
regimi, la base imponibile e pensionabile considerata per i
dipendenti pubblici, sarà assimilata a quella dei lavoratori
privati, ovvero terrà conto di tutte le forme di retribuzione
aggiuntive incluse nel "modello 101".
Eventuali nuovi regimi pensionistici obbligatori che
dovessero nascere dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema
saranno costruiti nel rispetto della normativa armonizzata con
il metodo di calcolo contributivo della pensione.
In questo senso, viene corretta anche la normativa di
estensione del sistema pensionistico obbligatorio all'area del
lavoro para-subordinato e delle professioni che ne siano
ancora prive (articolo 11 della legge n. 537 del 1993).
Metodo di calcolo a regime.
Il nuovo sistema pensionistico a regime sarà basato sul
metodo di calcolo contributivo. Tale metodo - che rispetta gli
schemi a ripartizione propri della previdenza pubblica -
prevede:
a) il computo del "montante contributivo" da farsi
mediante la capitalizzazione
Pag. 4
dei contributi versati ad un tasso pari al tasso di
crescita del prodotto interno lordo;
b) la moltiplicazione del montante così ottenuto
per un "coefficiente di trasformazione" riferito ad ogni età
compresa tra 57 e 65 anni e correlato al periodo di godimento
atteso della pensione e incorporante un tasso di sconto pari
all'1,5 per cento corrispondente al prevedibile tasso di
crescita di lungo periodo del prodotto interno lordo.
Data la novità del nuovo sistema si ritiene opportuno
fornire di seguito una illustrazione analitica con delle
esemplificazioni applicative delle disposizioni recate
dall'articolo 2, commi da 1 a 6, che costituiscono il fulcro
del sistema medesimo.
Articolo 2, comma 1: stabilisce i princìpi generali
del nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo
annuo anticipato verrà determinato come prodotto tra il
montante individuale dei contributi e il coefficiente di
trasformazione. Quest'ultimo è espresso come inverso del
fattore di attualizzazione attuariale inclusivo delle ipotesi
sulla pensione di reversibilità a favore del coniuge
sopravvissuto così come modificate dal presente disegno di
legge. A questo proposito è stata assunta l'ipotesi che lo
scarto di età tra i coniugi sia di tre anni a favore del
coniuge "donna" e si è tenuto conto delle probabilità di
lasciare famiglia da parte del percettore della pensione
diretta. Il coefficiente di trasformazione (c.d.t.) viene
adeguato in relazione all'età effettiva dell'iscritto al fondo
pensioni al momento dell'inizio del percepimento della
pensione nel seguente modo:
se l'età del pensionato al momento dell'inizio
dell'erogazione della pensione fosse ad esempio pari a 57 anni
e tre mesi, il coefficiente di trasformazione viene così
calcolato:
c.d.t. all'età di 57 anni=0,0472;
c.d.t. all'età di 58 anni=0,0486;
c.d.t. all'età di 57 anni e tre mesi=
0,0472+3/12*(0,0486-0,0472)=0,04755.
Articolo 2, comma 2: il comma 2 stabilisce che per
coloro che matureranno 40 anni di anzianità contributiva
conseguita attraverso attività lavorative effettivamente
svolte, verrà impiegato, nel caso di età del pensionando
inferiore ai 62 anni, il coefficiente di trasformazione
relativo all'età di 62 anni.
Articolo 2, comma 3: il comma 3 definisce l'impiego
dell'aliquota di computo, di cui al successivo comma 5, per la
determinazione dei contributi pensionistici annuali e le
modalità di rivalutazione annuale del montante individuale dei
contributi attraverso l'impiego del tasso annuo di
capitalizzazione così come definito al successivo comma 4.
Esempio: inizio dell'attività lavorativa: maggio 1996; il
montante al 31 dicembre 1996 è costituito dalla somma dei
contributi mensili fino al 31 dicembre 1996.
Al febbraio 1998 il montante sarà così determinato: la
somma dei contributi mensili fino al 31 dicembre 1996 viene
rivalutata al tasso di capitalizzazione per l'anno 1997, che
potrà essere definito solo nel corso del 1998 dal momento che
è necessario disporre del dato del PIL relativo al 1997, al 31
dicembre 1997. Ad essi vengono sommati i contributi mensili
versati nel corso del 1997. I contributi di gennaio e di
febbraio 1998 verrano contabilizzati alla data del 31 dicembre
1998. In caso di collocazione a riposo i contributi mensili
versati dall'inizio dell'anno verranno sommati al montante del
31 dicembre precedente.
Articolo 2, comma 4: definisce le modalità di calcolo
del tasso annuo di capitalizzazione definito come media
geometrica mobile dei tassi di variazione del PIL registrati
nel quinquennio precedente l'anno da rivalutare. La scelta
della media mobile quinquennale è stata fatta al fine di
depurare le variazioni annue del PIL dagli effetti ciclici di
breve periodo.
Pag. 5
Esempio di calcolo del tasso di capitalizzazione per il
1997:
Volendo rivalutare al 31 dicembre 1997 il montante
individuale dei contributi già rivalutato al 31 dicembre 1996
(posto per comodità pari a 100) è necessario calcolare il
tasso di capitalizzazione relativo al 1997. A questo scopo è
possibile seguire due modalità di calcolo equivalenti:
calcolare la media geometrica dei tassi di variazione annui;
oppure quella che illustriamo nell'esempio seguente:
PIL 1992=1.504.003;
PIL 1993=1.550.150;
PIL 1994=1.641.105;
PIL 1995=1.800.000;
PIL 1996=1.900.000;
PIL 1997=2.000.000.
Fattore di capitalizzazione da applicare nel 1997:
(PIL 1997/PIL 1992)(1/5) = (2.000.000/1.504.003)(1/5) =
1,058659401.
Tasso di capitalizzazione pari al 5,8659401 per cento.
Quindi il montante individuale dei contributi al 31 dicembre
1997 sarà pari a 100*1,058659401. Ad esso saranno sommate le
contribuzioni computate nel corso del 1997.
Articolo 2, comma 5: definisce l'entità dell'aliquota
di computo da impiegare per il calcolo delle contribuzioni
annue per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori
autonomi.
Articolo 2, comma 6: il comma 6 stabilisce il
principio della revisione periodica dei coefficienti di
trasformazione. Il principio cardine su cui si poggia l'intera
riforma è che il sistema contributivo che è stato disegnato
per il sistema previdenziale a "regime" è in grado di
garantirne l'equilibrio strutturale al valore dell'aliquota di
computo. Tale equilibrio è intimamente legato alla scelta sia
del tasso di capitalizzazione che dei valori dei coefficienti
di trasformazione.
Il primo è stato individuato nel tasso di variazione del
prodotto interno lordo, tale scelta risulta valida solo se non
risultano scostamenti sistematici tra le variazioni della
massa retributiva imponibile ai fini contributivi e i tassi di
variazione del PIL. La seconda se i coefficienti di
trasformazione, che incorporano ipotesi demografiche relative
alla mortalità degli individui secondo le tavole di mortalità
rilevate dall'ISTAT per il 1990 e un tasso presuntivo di
crescita del PIL di lungo periodo pari all'1,5 per cento
reale, risultano corretti rispetto agli andamenti effettivi.
Nel caso in cui tali assunzioni risultino inadeguate rispetto
ai dati effettivi è necessario prevedere la possibilità di una
loro revisione periodica da parte delle autorità di politica
economica. In caso contrario ne risulterebbe pregiudicato
l'equilibrio strutturale del sistema previdenziale.
La contribuzione.
INPS: il Fondo pensioni lavoratori dipen denti.
Con l'adozione di una diversa e più coerente divisione
tra spesa previdenziale e assistenziale, l'aliquota
contributiva formalmente riferita al finanziamento delle
pensioni viene ricalcolata, mantenendo il vincolo
dell'invarianza della percentuale complessiva dei prelievi
contributivi sui redditi imponibili. A ciò va aggiunta la
rimodulazione delle prestazioni temporanee le cui gestioni
risultano strutturalmente in attivo. A seguito di queste
rielaborazioni, per i fondi dei lavoratori dipendenti
l'aliquota contributiva diretta a finanziare l'Assicurazione
generale obbligatoria si fissa al 32 per cento.
INPS: artigiani e commercianti.
Le modalità di calcolo delle prestazioni del nuovo metodo
di calcolo introdotto consentono di prevedere un'ampia
flessibilità delle regole contributive. In particolare, si può
prevedere la scelta per i lavoratori autonomi iscritti ai
fondi dell'INPS,
Pag. 6
tra l'allineamento dell'aliquota contributiva, attualmente
inferiore a quella dei lavoratori dipendenti, per avere
prestazioni equivalenti a quelle del regime generale, e il
mantenimento di aliquote inferiori con la corrispondente
differenziazione delle prestazioni, sotto il vincolo
dell'equilibrio finanziario delle gestioni.
All'atto della riforma, attraverso il ricalcolo degli
attivi patrimoniali tradotti in aliquota e in considerazione
dell'attuale evoluzione strutturale del rapporto tra
pensionati e attivi, relativamente più favorevole rispetto al
fondo dei lavoratori dipendenti, nonché della maggiore
variabilità e incertezza dei redditi da lavoro autonomo, viene
riconosciuta ai fini del computo un'aliquota pari a 20 punti
percentuali. Tale riconoscimento non dovrà essere preclusivo
per il futuro di maggiorazioni dei contributi a carico dei
lavoratori autonomi assicurati, in linea con l'evoluzione
dell'equilibrio finanziario dei vari fondi, comprovato dalla
tenuta di bilanci tecnici che formulino previsioni
sistematiche per un arco di tempo almeno decennale.
Integrazione delle aliquote.
Come detto in precedenza, con la formula di liquidazione
contributiva, l'equilibrio tra entrate e uscite viene
garantito a regime se, a parità di quota dei redditi soggetti
a contribuzione, si adotta un rendimento coerente con la
crescita del PIL. In via preliminare, può tuttavia essere
ritenuto necessario fissare un grado di copertura
"significativo" da garantire nel calcolo della pensione. In
altri termini, anziché dare per accettati i tassi di
sostituzione (rapporto percentuale tra la prima rata dopo il
pensionamento e l'ultima retribuzione), che risultano
dall'applicazione dell'aliquota legale, viene creato un
raccordo con i trattamenti ottenibili con il precedente
sistema, affinché basandosi su una "figura tipo" di lavoratore
venga fissato un tasso di sostituzione ritenuto socialmente
irrinunciabile.
La proposta del Governo si basa sulla scelta di un
lavoratore di riferimento con 62 anni di età e 37 anni di
contribuzione, a cui garantire un "grado di copertura" pari a
quello che sarebbe prodotto, tra circa 20 anni, dalle leggi
vigenti (riforma Amato a regime). Per ottenere tale risultato
sono stati ipotizzati un tasso di capitalizzazione (crescita
reale del PIL) pari all'1,5 per cento annuo e un tasso di
crescita della retribuzione del lavoratore tipo del 2 per
cento l'anno. Con tali ipotesi la copertura (pensione pari al
61,4 per cento lordo e 68 per cento al netto dei contributi
rispetto all'ultima retribuzione) risulta garantita in
presenza di un'aliquota di computo pari al 33 per cento.
Per l'ottenimento di questa aliquota viene previsto:
(a) il trasferimento di quote di contribuzione
dalla gestione delle prestazioni temporanee all'aliquota
previdenziale, attualmente pari a circa il 27 per cento;
(b) l'utilizzo di una integrazione pari a 1 punto
percentuale di aliquota, che rappresenta il "contributo della
fiscalità generale" al sistema pensionistico pubblico.
Indicizzazione delle pensioni.
Le pensioni saranno indicizzate alla dinamica dei prezzi,
poiché i gradi di copertura sopra descritti vincolano tale
scelta. Inoltre, dal 2009, è prevista un'aliquota aggiuntiva
fino a un punto percentuale della base imponibile per la
fascia delle pensioni fino a 10 milioni.
Le norme transitorie.
Come detto, dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, una
quota della pensione continua ad essere calcolata con il
metodo retributivo.
Per coloro che nei prossimi anni avranno le pensioni,
interamente o in parte, liquidate con il metodo retributivo,
la legge introduce nuove norme per regolare l'accesso alla
pensione, prevedendo diverse soluzioni in funzione sia
dell'età
Pag. 7
anagrafica e dell'anzianità contributiva sia della sola
anzianità contributiva. In considerazione della specificità di
trattamento previsto dall'attuale regime, i dipendenti
pubblici fruiranno di un regime transitorio in parte diverso
da quello dei lavoratori dipendenti privati. Per l'accesso ai
pensionamenti di anzianità vengono infatti definite due
ulteriori possibilità rispetto a quelle previste per i
dipendenti privati. Al riguardo si rinvia alle rispettive
previsioni normative.
Rilevazione e valutazione della spesa previdenziale.
La rilevazione periodica dei valori di contabilità
nazionale e delle tavole attuariali necessari ai fini del
calcolo è affidata all'ISTAT. Essendo le tavole attuariali
diverse per sesso, per evitare di liquidare alle donne una
pensione inferiore a quella degli uomini, a pari condizioni di
carriera, si ricorrerà alla media dei valori relativi a maschi
e femmine.
Seguendo la logica del metodo contributivo, i valori dei
coefficienti di trasformazione devono essere aggiornati
periodicamente, per restare in linea con l'evoluzione
demografica e con la dinamica reale del prodotto lordo, nonché
per compensare le variazioni della quota dei redditi soggetti
a contribuzione sul valore aggiunto totale.
Contenuto
delle singole disposizioni.
Previdenza obbligatoria.
Nello specifico il Titolo I, composto dall'articolo 1,
enuclea i princìpi informatori del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare, che, fatto salvo il pluralismo
gestionale, recupera la stabilizzazione della spesa
pensionistica in correlazione al prodotto interno lordo,
facendo salvi i princìpi di flessibilizzazione dell'accesso ai
trattamenti pensionistici e di armonizzazione delle varie
discipline allo scopo del superamento delle diversificazioni
in atto esistenti tra i vari ordinamenti. L'articolo precisa
altresì (commi 2 e 3) che le disposizioni della legge per la
loro particolare rilevanza costituiscono princìpi fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica e che, inoltre,
la legge, anche per la sua stessa evidenziata funzione di
stabilizzazione della spesa pensionistica, costituisce aspetto
fondamentale e parte integrante della manovra di finanza
pubblica, in riferimento all'arco temporale 1995-1998,
concorrendo al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto
da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della "Legge finanziaria
1995".
Nella considerazione del nesso tra previdenza obbligatoria
e previdenza complementare come parti di un unico sistema,
data la finalità perseguita dalla previdenza complementare del
conseguimento di livelli aggiuntivi di copertura
pensionistica, la legge disciplina unitariamente le due forme
di previdenza rispettivamente al titolo II e al titolo III.
Nel titolo II, composto da sei capi, il capo I è rivolto a
definire il sistema di computo dei trattamenti pensionistici
ed i requisiti di accesso, sia nel sistema contributivo sia
nel sistema retributivo, tenendo presente l'esigenza di
procedere alla introduzione del primo con necessaria
gradualità allo scopo di evitare il travolgimento di
situazioni giuridiche ed aspettative maturate sulla base delle
disposizioni fino ad oggi vigenti.
In tal senso l'articolo 2 stabilisce l'applicabilità del
nuovo sistema, come definito ai commi da 1 a 6 già commentati
in sede di quadro generale, per i lavoratori privi di
anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della
riforma mentre i commi 7 e 8 definiscono l'ambito di
protrazione del sistema retributivo fino ad oggi vigente per i
lavoratori già in possesso di anzianità contributiva.
Resta così fermo il sistema retributivo per coloro che alla
predetta data abbiano già maturato una anzianità contributiva
di 18 anni, mentre per gli infradiciottenni è
Pag. 8
seguito un sistema promiscuo impostato sul cosiddetto calcolo
pro-rata, nel senso che si procede alla liquidazione di
una quota di pensione con il sistema retributivo per le
anzianità maturate ante il 1996 e di una quota con il
sistema contributivo per le ulteriori contribuzioni che si
andranno ad acquisire.
Detto ultimo sistema, inerente ai lavoratori con anzianità
inferiore ai 18 anni, va applicato anche per quanto riguarda
l'assegno di invalidità, nonché le pensioni di inabilità in
relazione alle quali le maggiorazioni ad esse attribuibili si
computano con il sistema contributivo ed assumendo specifici
coefficienti di trasformazione (coefficiente relativo ai 57
anni di età per l'assegno di invalidità e ai 60 anni per le
quote di maggiorazione relativamente ai lavoratori che dette
età non avessero raggiunto).
In considerazione della esposta tripartizione del sistema
di computo delle pensioni (pensione contributiva, pensione
retributiva e pensione con il sistema misto) vengono
conseguentemente definiti i requisiti di anzianità anagrafica
e contributiva per l'accesso ai trattamenti e comunque i
regimi giuridici che ad essi presiedono.
Per la pensione contributiva l'articolo 4 prevede
l'ammissione al trattamento, definito pensione di vecchiaia,
al compimento del 57^ anno di età per coloro che a tale età
hanno almeno 5 anni di contribuzione effettiva ed a condizione
che l'importo maturato a calcolo superi una soglia minima di
liquidazione (1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, dal
quale si prescinde al compimento del 65^ anno di età - comma
2).
E' questo un momento di flessibilizzazione dell'accesso al
trattamento pensionistico, essendo la liquidazione del
trattamento influenzato da disincentivi ed incentivi definiti
dal coefficiente di trasformazione da applicare al montante
contributivo dell'interessato e diversificato, in funzione
dell'età ed operante fino alla soglia del 65^ anno. L'adozione
del sistema contributivo, con particolare riferimento al
coefficiente di trasformazione, consente di superare
l'istituto dell'integrazione al minimo, ferma restando la
tutela del lavoratore percettore di trattamenti pensionistici
esigui assicurata dall'assegno sociale regolato dall'articolo
28: prestazione di carattere assistenziale conseguibile al
compimento del 65^ anno di età ed in presenza di specifiche
soglie di reddito di cui nel prosieguo si dà conto.
Con lo stesso articolo, si definiscono i sistemi di cumulo
con redditi da lavoro autonomo e dipendente, individuando un
sistema più restrittivo in funzione dell'età anagrafica
posseduta (63 anni di età).
Per quanto riguarda la cosiddetta pensione retributiva,
sono applicate le regole previste dalla previgente disciplina
alle quali sono apportati i seguenti correttivi:
a) base pensionabile:
l'articolo 3, al comma 1, accelera la progressione di
ampliamento del periodo retributivo di riferimento per il
calcolo della pensione per i lavoratori dipendenti che,
fissato dal decreto legislativo n. 503 del 1992, in 10 anni a
regime per i lavoratori con anzianità contributiva superiore
ai 15 anni, sarebbe stato raggiunto con incremento di 1 anno
ogni 2 anni rispetto a quello in essere alla data del 31
dicembre 1992. Tale accelerazione avviene con il ritmo di 1
anno ogni 16 mesi.
Per i lavoratori autonomi con più di 15 anni di anzianità
contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1992 si
prevede, con la stessa gradualità dianzi descritta,
l'elevazione fino a 15 anni del periodo di riferimento per il
computo della pensione;
b) pensioni di anzianità:
l'articolo 5 definisce i requisiti per l'accesso alla
pensione di anzianità risultanti dalla coesistenza di un'età
anagrafica non inferiore a 57 anni per i casi di anzianità
contributiva pari o superiore ai 35 anni. Dal requisito
anagrafico si prescinde al conseguimento di una anzianità
contributiva di 40 anni. Detta disposizione, da valere "a
regime", trova temperamento, in fase di prima applicazione,
secondo una gradualità cronologicamente
Pag. 9
definita che opera, sia per quanto riguarda il requisito
dell'età anagrafica da combinarsi, come si è detto, con
l'anzianità contributiva, sia per quanto riguarda l'anzianità
contributiva svincolata dal requisito dell'età.
Nel transitorio si dà altresì conto della particolare
situazione delle età sino ad oggi richieste per il
pensionamento anticipato nelle forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, ad esempio statali,
per i quali, in alternativa, sono previste ulteriori
possibilità di accesso, sia pure disincentivate da
coefficienti di riduzione degli importi pensionistici. Dei
tempi, dei requisiti di età e di anzianità e delle riduzioni
danno conto le tabelle B, C e D, parti integranti
dell'articolo che qui si illustra.
Lo stesso articolo definisce le cosiddette "finestre" di
accesso alla pensione, per quanto riguarda la decorrenza delle
medesime, facendo rinvio all'apposita tabella E nonché alle
ipotesi di deroga ad esse (commi 5, 6, 7 e 8);
c) sistema misto:
per il sistema di liquidazione per prorata, si
assumono le regole ed i requisiti di accesso al trattamento
come descritti per le pensioni liquidate interamente con il
sistema retributivo.
Va, infine, evidenziato come il lavoratore, ancorché per
effetto dell'anzianità contributiva posseduta sia nelle
condizioni di accedere alla cosiddetta "pensione retributiva"
o a quota di essa, possa optare per una liquidazione secondo
le regole del sistema contributivo a condizione che abbia
conseguito una anzianità assicurativa non inferiore a 15 anni
di cui almeno 5 a decorrere dal 31 dicembre 1996 (vedasi
articolo 4, comma 5).
Il capo I contiene, infine, due articoli regolanti profili
inerenti al lavoro usurante (articolo 7) ed agli istituti
degli accrediti figurativi, della ricongiunzione, dei riscatti
e della prosecuzione volontaria (articolo 8).
In tema di lavori usuranti, mentre per un verso si
rideterminano i procedimenti per la loro individuazione anche
tramite l'apporto consultivo di un'apposita commissione
tecnico-scientifica e di un osservatorio per l'analisi e
l'indagine delle attività usuranti, di quelle nocive, delle
aspettative di vita e dell'esposizione a rischio
professionale, per l'altro si prefigura il concorso da parte
dello Stato nella misura non superiore al 20 per cento dei
conseguenti oneri. Quanto ai benefici, il comma 2 regola
l'anticipazione di un anno per le età anagrafiche richieste ai
fini dell'ammissione alla pensione di anzianità così come
disciplinato dall'articolo 5 del provvedimento in esame, che
concorre con i benefici già previsti in tema di età per la
pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, di cui si conferma la
portata. Per le pensioni liquidate con il sistema
contributivo, l'attività usurante può operare, a scelta del
lavoratore, sul coefficiente di trasformazione, che è
parametrato all'età anagrafica posseduta incrementata di un
anno per ogni sei anni di occupazione nelle predette attività
usuranti, ovvero sull'età pensionabile che può essere
anticipata fino ad un anno.
Alla regolamentazione degli aspetti relativi agli accrediti
figurativi, alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al
riscatto e alla prosecuzione volontaria, il comma 1
dell'articolo 8 deferisce ad un decreto legislativo aspetti
sia di armonizzazione tra le varie discipline in atto che di
adeguamento al sistema contributivo di calcolo. Va segnalata
l'armonizzazione delle discipline dei vari regimi inerenti
alle contribuzioni figurative per periodi di malattia,
maternità e di aspettativa per incarichi sindacali nonché la
previsione di ammissione al riscatto dei periodi di formazione
professionale, studio e ricerca, di tipologie di inserimento
nel mercato del lavoro, di casi di lavori discontinui,
saltuari, precari o stagionali, qualora non già coperti da
obblighi assicurativi. Inoltre, al fine di valorizzare la
particolare situazione lavorativa e familiare della donna,
viene
Pag. 10
riconosciuto, nelle ipotesi di liquidazione con il sistema
contributivo, l'accredito figurativo:
a) nei casi di assenza dal lavoro per periodo di
educazione ed assistenza ai figli fino al sesto anno in
ragione di sei mesi per ciascun figlio e nel limite
complessivo di 24 mesi;
b) nei casi di assenza dal lavoro per assistenza ai
figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore, purché
conviventi, nel caso siano essi disabili per la durata di 30
giorni l'anno e per un massimo di 18 mesi. Inoltre, sempre con
riferimento alla liquidazione della pensione con il sistema
contributivo, la maternità è tutelata nel senso di riconoscere
alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito
fissato per la pensione di anzianità pari a 4 mesi per ogni
figlio e nel limite massimo di 1 anno, ovvero, in alternativa,
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo
all'età posseduta maggiorato di 1 anno in caso di uno o due
figli e di 2 anni in caso di 3 o più figli.
Il capo II è diretto a regolare la disciplina dei cumuli ed
in particolare:
a) il cumulo della pensione ai superstiti con il
reddito del titolare. In effetti, le disposizioni recate
all'articolo 9 contengono altresì un allineamento
all'assicurazione generale obbligatoria delle forme di esso
sostitutive ed esclusive nonché la predeterminazione della
percentuale di reversibilità nei casi di presenza di soli
figli di minore età ovvero inabili (commi 1 e 2); quanto alla
cumulabilità sono previsti coefficienti di riduzione del
trattamento ai superstiti in funzione di tre soglie di reddito
come definite nella tabella F allegata al provvedimento;
b) anche per l'assegno di invalidità si fa ricorso
ad una apposita tabella, la tabella G, ove le misure di
riduzione sono riportate in relazione all'entità del reddito
posseduto derivante da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa
(articolo 10);
c) quanto poi al cumulo tra assegno e pensione di
invalidità e di inabilità con prestazioni INAIL, viene
affermato il principio dell'assorbimento dei trattamenti in
parola (assegno e pensioni) con la rendita vitalizia
dell'INAIL, ove trattamenti e rendita abbiano causa da uno
stesso evento invalidante. Ne deriva che la pensione o
l'assegno vanno ridotti fino a concorrenza della rendita
predetta.
Per tutti i regimi di cumulo qui considerati è stato
affermato il principio della salvaguardia dei trattamenti
secondo le liquidazioni già riconosciute e quindi in tutti e
tre gli articoli (9, 10 e 11) viene adottata una formula che,
in effetti, fa salvi i trattamenti in godimento con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Il capo III è destinato ai profili di armonizzazione tra i
vari regimi previdenziali regolanti le forme di previdenza
attraverso cui si articola il sistema pensionistico.
In particolare, l'articolo 12 istituisce la gestione
separata dei trattamenti pensionistici per i dipendenti della
pubblica amministrazione in seno all'INPDAP, definendone la
misura dell'aliquota di finanziamento nonché le modalità e le
competenze erogative che restano demandate alla Direzione
provinciale del tesoro.
L'articolo 13 regola il trattamento di fine rapporto per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni mediante
allineamento dei diversi regimi in atto operanti con la
disciplina recata dall'articolo 2120 del codice civile per il
comparto dell'impiego privato, attraverso momenti di
esecuzione da rinvenirsi nella contrattazione collettiva
nazionale in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo n. 29 del 1993 ed anche per quanto concerne la
struttura retributiva e contributiva del personale ai fini
dell'applicazione della disciplina sulla previdenza
complementare.
L'articolo 14 definisce la base contributiva e pensionabile
per le forme di previdenza in favore dei dipendenti della
pubblica amministrazione allineandole a quelle previste dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione
generale obbligatoria.
Pag. 11
L'articolo 15 estende il regime della pensione di inabilità
di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del
pubblico impiego, che ne è in atto sprovvisto, nelle ipotesi
di liquidazione con il sistema retributivo.
L'articolo 16 estende alle pensioni delle forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria dovute nei casi di
cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, per
infermità o per morte nonché alle pensioni di reversibilità la
disciplina prevista per l'integrazione al minimo nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Va da sé che detta
integrazione opera limitatamente alle ipotesi di operatività
della pensione secondo il calcolo retributivo e misto essendo
preclusa l'applicazione dell'integrazione al minimo alle
pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo
per effetto dell'esplicita previsione in tal senso recata dal
comma 11 dell'articolo 2 del provvedimento in esame.
L'articolo 17 rivisita l'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, che, come è noto, definisce la retribuzione
imponibile ai fini degli obblighi contributivi, dando così
definitiva risposta ad indirizzi giurisprudenziali venutisi
formando con il tempo e superando quindi momenti di
contenzioso in atto.
Con l'articolo 18, mentre si provvede a superare, con il
comma 1, gli effetti contraddittori derivati dall'applicazione
generalizzata della aliquota unica di rendimento introdotta
dall'articolo 17 della legge n. 724 del 1994, attraverso
l'affermazione che la sua applicazione non può comportare la
fruizione di un trattamento superiore a quello che sarebbe
spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento
previste dall'ordinamento, con il comma 2 si fanno salve
talune posizioni giuridiche sostanzialmente maturate in
costanza del previgente regime in materia di computo
dell'indennità integrativa speciale, ma il cui esercizio
veniva precluso dal regime di blocco in tema di pensioni di
anzianità che ha coinvolto, come è noto, il periodo
antecedente la riforma in esame. Significativo, infine, è il
comma 3 dell'articolo 18 che, consentendo alle lavoratrici del
pubblico impiego la possibilità di accesso alla pensione al
sessantesimo anno di età con le regole della pensione di
vecchiaia, in effetti allinea la normativa in atto vigente
sull'età per la pensione di vecchiaia a quella prevista a
regime nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell'assicurazione generale obbligatoria.
L'articolo 19 dà conto di oggettive peculiarità proprie di
alcune attività lavorative per gli effetti di correlazione che
si esplicano sulle forme di previdenza obbligatoria in loro
favore previste, deferendo a momenti di delegazione
l'armonizzazione dei regimi pensionistici. In particolare, si
tratta delle categorie di lavoratori per i quali già il
decreto legislativo n. 503 del 1992 all'articolo 5 aveva fatta
apposita deroga con riferimento all'età per il pensionamento
di vecchiaia, nonché di quei rapporti di impiego la cui
tipicità è già stabilita e riconosciuta dall'ordinamento
giuridico con particolare riferimento alla peculiarità delle
carriere e/o dei requisiti di età anagrafica avanzata per il
collocamento a riposo d'ufficio. Trattasi di definire
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nel rispetto
dei princìpi di flessibilità e di coerenza anche con il
sistema di calcolo contributivo coniugati con le peculiari ed
obiettive esigenze dei rispettivi settori di attività.
Con riferimento, altresì, alle peculiari caratteristiche
del lavoro in agricoltura e delle relative capacità
contributive del settore, con lo scopo di rendere compatibili
le dette specialità con i criteri generali di riforma,
l'articolo 20 conferisce deleghe al Governo rivolte a
rimodulare le fasce di reddito convenzionale, razionalizzare
le agevolazioni contributive, graduare l'adeguamento del
fabbisogno gestionale, fiscalizzare gli oneri sociali in
coerenza con gli altri settori, individuare appositi
coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del
calcolo del trattamento pensionistico ed armonizzare la
disciplina degli accrediti figurativi per periodi di
disoccupazione in relazione all'attività lavorativa
espletata.
L'articolo 21 regola la tutela previdenziale per gli
addetti ad attività di lavoro
Pag. 12
autonomo, libero-professionale e di collaborazione coordinata
e continuativa per garantire loro una adeguata forma di
protezione. L'articolo si compendia in una delega rivolta alla
enucleazione di apposite gestioni o aggregazioni in forme già
esistenti per categorie similari ove possibili, delle attività
libero-professionali strutturate in ordinistica o con
iscrizione in appositi albi o elenchi mediante un modello
organizzativo delineato secondo il decreto legislativo n. 509
del 1994. Nel contempo, con normativa diretta, si provvede ad
istituire in seno all'INPS un'apposita, separata gestione per
le forme di attività qui considerate ivi comprese quelle dei
liberi professionisti per i quali non sia stata ancora
definita la forma della gestione autonoma o aggregata di cui
si è detto o non sia possibile attuarla, strutturata su una
misura percentuale di contribuzione del 10 per cento
ragguagliata al reddito da attività professionale quale
risulta ai fini dell'IRPEF e su criteri di liquidazione dei
trattamenti pensionisci con il sistema contributivo del
calcolo.
Analoga delega recata dall'articolo 22 è prevista per le
pensioni alle casalinghe rivolta alla revisione della gestione
mutualità pensione istituita presso l'INPS in funzione
dell'applicazione del sistema contributivo di calcolo della
pensione e ferma restando la volontarietà di accesso.
Il capo IV reca disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale quali: l'evidenziazione in seno
all'INPS dello stato patrimoniale ed economico generale al
netto degli interventi assistenziali (articolo 23); le
modalità di concorso dello Stato alle gestioni previdenziali
con la rideterminazione dei criteri di ripartizione tra le
varie gestioni pensionistiche dell'apporto globalmente
previsto a carico dello Stato in funzione del rapporto tra
attivi e pensionati, alle risultanze gestionali ed ai carichi
contributivi (articolo 24); il riordino delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali di inabilità ed invalidità
attraverso apposita delega da realizzarsi secondo criteri di
armonizzazione dei requisiti medico-sanitari, dei procedimenti
di erogazione e revisione e di graduzione degli interventi in
rapporto alla specificità delle differenti tutele con
riferimento anche alle discipline delle incompatibilità e
cumulabilità; la delega stessa è rivolta anche a definire
momenti di potenziamento dell'azione di verifica e di
controllo delle diverse forme di tutela anche attraverso
raccordo tra competenze diverse (articolo 25); la definizione
(articolo 28) in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, dell'assegno sociale in favore dei cittadini
italiani residenti in Italia al compimento del 65^ anno di
età; l'importo del trattamento, fissato per il 1996 in lire
6.240.000, è successivamente indicizzato secondo la disciplina
prevista per la pensione sociale ed è in rapporto di
assorbimento con i redditi dell'interessato, ove non
coniugato, ovvero con la parte di reddito eccedente l'importo
della quota dell'assegno sociale, se coniugato, comprendendo
nel reddito, ai fini dell'assorbimento, anche quello del
coniuge.
Il capo V reca disposizioni diverse, delle quali:
l'articolo 29, regola profili di classificazione nel settore
economico di appartenenza dell'attività espletata dal datore
di lavoro; l'articolo 30, disciplina i termini prescrizionali
dei contributi; l'articolo 31, definisce, in particolare, i
poteri e le funzioni dei Comitati amministratori delle
gestioni degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali in seno all'INPS, nonché le modalità di
definizione dei tassi di interesse da corrispondersi nei casi
di utilizzazione degli avanzi di amministrazione delle
ricordate gestioni in ragione del tasso medio di rendimento
annuale dei titoli di Stato.
L'articolo 32 reca disposizioni nei confronti dei
cosiddetti enti assoggettati alla disciplina del decreto
legislativo n. 509 del 1994, perché nell'ambito dell'autonomia
loro conferita dallo stesso decreto legislativo individuino
gli strumenti necessari a garantire gli equilibri di gestione
da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 15 anni,
attraverso variazioni di aliquote contributive e
riparametrazione dei coefficienti di rendimento. Lo stesso
articolo
Pag. 13
ridefinisce i periodi di riferimento per base pensionabile in
linea con quanto previsto all'articolo 3 della precedente
legge, nonché i requisiti di età e di anzianità contributiva
per l'accesso alle pensioni di anzianità e conferisce agli
organi di amministrazione degli enti la potestà di adozione
del sistema contributivo per il calcolo delle pensioni.
L'articolo 33 induce alla emersione del lavoro sommerso per
lavoratori extracomunitari, prevedendo un condono
previdenziale esercitabile entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge da parte del datore di lavoro.
Trattasi di consentire a quest'ultimo la regolarizzazione nel
termine suesposto dei contributi e premi previdenziali ed
assistenziali afferenti a rapporti di lavoro pregressi o in
atto intrattenuti con cittadini extracomunitari, attraverso il
versamento dei relativi importi maggiorati di cinque punti
percentuali (commi 1 e 2). Viene prevista inoltre la
possibilità per i lavoratori extracomunitari, che cessino
dall'attività lavorativa in Italia, di ottenere la
liquidazione dei contributi afferenti al loro lavoro da parte
degli istituti assicuratori, maggiorati di cinque punti
percentuali al momento in cui lasciano il territorio nazionale
e sempre che, ovviamente, non sussistano convenzioni
internazionali che altrimenti dispongano. L'articolo è
integrato da disposizioni di carattere organizzativo e di
raccordo tra le competenze diverse al fine di pervenire al
monitoraggio e controllo del fenomeno occupazionale degli
extracomunitari nel Paese.
L'articolo 34 dispone il ricalcolo dell'integrazione al
trattamento minimo dopo aver preso in considerazione la
rivalutazione del pro-rata estero. Nello stesso tempo, a
salvaguardia dei diritti acquisiti, vengono congelati gli
importi dei trattamenti minimi vigenti al 31 dicembre 1995
fino al momento in cui la perequazione della pensione base non
assorbe gradualmente detti importi. Inoltre, nello stabilire
che una pensione a puro calcolo è pari ad 1/40 del trattamento
minimo vigente, si è inteso riportare ad equità la consistenza
delle pensioni in regime internazionale che, per effetto del
combinato disposto delle norme, sono attualmente di importi
esigui. Per le anzianità contributive inferiori all'anno,
l'importo mensile non può essere inferiore a lire 6.000 poiché
tale è l'importo che spetterebbe ad un lavoratore che si trovi
in una posizione assicurativa di maggiore sfavore. Infine, si
prevede la neutralizzazione, ai fini della erogazione degli
interessi legali su pensione, del periodo intercorrente tra la
presentazione della domanda all'ente previdenziale del Paese
convenzionato, e la ricezione della stessa da parte di enti
italiani gestori di forme di previdenza obbligatoria.
Sono, infine, comprese nel capo in considerazione due
disposizioni inerenti a profili organizzativi per il
monitoraggio e controllo della spesa previdenziale e di
vigilanza sugli obblighi contributivi.
Per il primo aspetto sovviene la costituzione del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale la cui istituzione e
funzionamento sono regolati dall'articolo 35. Detto Nucleo,
composto da non più di 15 membri di elevata competenza ed
esperienza in materia previdenziale, ha compiti di
osservazione e controllo degli andamenti finanziari dei flussi
di finanziamento e di spesa delle dinamiche di correlazione
tra attivi e pensionati, nonché degli equilibri
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
nel suo insieme considerato, nonché con riferimento alle
singole gestioni. Conseguentemente, il Nucleo svolge attività
di informazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulle vicende gestionali ai fini dell'esercizio di
intervento e vigilanza e provvede alla formulazione di
proposte modificative ove occorrenti. A dette attività si
affiancano iniziative in materia di ricerca e rilevazioni di
dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni
previdenziali.
Quanto all'intensificazione dell'attività di vigilanza,
l'articolo 36 prevede il potenziamento della dotazione
organica dell'Ispettorato del lavoro nonché l'istituzione di
un Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione
dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale e
assicurativa.
Pag. 14
Nel capo VI, l'articolo 37 detta disposizioni allo scopo di
uniformare e raccogliere in un unico testo le complesse,
frammentate e numerose disposizioni in materia previdenziale
anche ai fini di costituire uno strumento di conoscenza e
lettura utile non solo agli operatori; l'articolo 38 definisce
regole comuni per il procedimento di realizzazione delle
deleghe previste dalla presente legge; l'articolo 39 in tema
di adeguamenti contributivi dispone la devoluzione di quote
contributive per il finanziamento per prestazioni temporanee
verso le gestioni previdenziali, nonché del contributo di 0,35
punti percentuali diretto al finanziamento della Gescal.
Disposizioni in materia di previdenza com
plementare.
1. Il titolo III reca le linee di riforma del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, improntate ai seguenti
criteri:
a) si amplia l'area dei possibili beneficiari della
previdenza complementare anche ai soci lavoratori delle
società cooperative, in coerenza con la loro inclusione nel
sistema previdenziale pubblico. In questo senso opera
l'articolo 40, comma 1, che aggiunge una nuova lettera
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993 laddove
menziona le categorie dei destinatari della previdenza
complementare. Tenendo conto di tale previsione, il comma 3
del medesimo articolo 40 inserisce tra le fonti istitutive dei
fondi pensione anche gli accordi tra soci lavoratori;
b) con la modifica della lettera a) del comma
2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993, si
conferma, per quanto riguarda l'area del lavoro dipendente, la
formula dei fondi pensione in regime di contribuzione
definita. In questo senso interviene il comma 2 dell'articolo
40, lasciando cadere il riferimento al criterio del tasso
minimo garantito. Con questo, non si esclude che, ferma
restando la formula della contribuzione definita, anche
nell'area del lavoro dipendente si possa adottare il predetto
criterio qualora il fondo sia convenzionato con soggetti
abilitati ad assumere il rischio connesso;
c) viene esclusa la possibilità di autorizzare
all'esercizio nuovi fondi pensione nella forma del patrimonio
interno al complessivo patrimonio aziendale. A questo fine,
l'articolo 41 conferma la possibilità di autorizzare nuovi
fondi solo nella forma dell'associazione non riconosciuta
ovvero nella forma del soggetto con personalità giuridica ai
sensi dell'articolo 12 del codice civile. Ciò risponde ad
obiettivi di maggiore garanzia del risparmio affidato ai fondi
e di maggiore partecipazione dei soggetti interessati alla
previdenza complementare;
d) con l'articolo 42, si introducono una serie di
innovazioni all'articolo 6 del decreto legislativo n. 124 del
1993, così riassumibili:
si amplia l'area dei potenziali gestori del risparmio
raccolto dai fondi, con l'inserimento in tale area anche delle
società di gestione dei fondi comuni. In questo senso, opera
la prima parte dell'articolo 42;
si valorizza il ruolo dei fondi nel rapporto con i
soggetti a cui gli stessi affidano la gestione delle risorse
nella fase di accantonamento, riconoscendo ai fondi un potere
di indirizzo di carattere generale.
Per quanto riguarda la fase di erogazione delle
prestazioni, si riconosce la possibilità che i fondi,
autorizzati dalla commissione di vigilanza, costituiscano
apposite riserve per far fronte alle erogazioni delle
prestazioni e affidino la gestione finanziaria di dette
riserve ai soggetti specializzati.
Lo schema proposto determina una situazione in cui tutte le
categorie di soggetti gestori possono concorrere in maniera
trasparente anche in questa seconda fase. Ai fondi viene,
infatti, lasciata la facoltà di optare per soluzioni di tipo
assicurativo tramite convenzioni con imprese assicurative ai
fini dell'erogazione delle rendite.
Con il comma 4- sexies, inserito nell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 124 del 1993, si consente ai fondi
pensione, concernenti
Pag. 15
il personale delle Autorità di vigilanza sui soggetti
coi quali i fondi pensione possono convenzionarsi, di gestire
direttamente le risorse da essi raccolte, evitando in questo
modo che gli stessi debbano rivolgersi ad uno o più fra i
soggetti vigilati. Nello stesso senso interviene la modifica
all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del
1993, operata dal comma 1 dell'articolo 50 del disegno di
legge;
e) con l'articolo 43 si introduce l'istituto della
Banca depositaria, a fini di garanzia del risparmio affidato
ai fondi pensione;
f) con l'articolo 44 si perfeziona la normativa
prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del
1993. Tale normativa menziona la sola retribuzione quale base
di computo della contribuzione destinata al finanziamento dei
fondi pensione. Con le innovazioni proposte, considerando che
anche i lavoratori autonomi e i soci lavoratori possono
aderire ai fondi pensione, si individuano basi di computo
della contribuzione a favore dei fondi adatte a tali
categorie: reddito dichiarato ai fini IRPEF; imponibile ai
fini della contribuzione previdenziale obbligatoria;
g) con l'articolo 45 si perfeziona la disciplina
dei fondi aperti, prevedendo che anche la contrattazione
collettiva possa precostituire condizioni per l'adesione a
tali fondi. Per consentire un'effettiva concorrenza fra le
diverse formule, si lega inizialmente la normativa sui fondi
pensione aperti all'avvio della contrattazione collettiva
istitutiva di fondi pensione;
h) con l'articolo 46 si affida alle fonti
istitutive la regolamentazione del trasferimento da un fondo
ad un altro per scelta individuale, con alcune cautele intese
ad evitare che il recesso anticipato determini problemi alla
stabilità finanziaria dei fondi e alla programmabilità degli
investimenti;
i) con l'articolo 49 si delega il Governo a
potenziare la struttura di vigilanza sui fondi pensione
tramite la riformulazione della normativa del decreto
legislativo n. 124 del 1993, che per diffuso riconoscimento
non risulta al riguardo adeguata, in base ai seguenti
principi: precisazione dei confini dell'area da sottoporre a
vigilanza; ridefinizione della configurazione della
commissione, prevedendo che ad essa partecipino esclusivamente
esperti; ridefinizione dei poteri della commissione
chiarendone le prerogative in funzione di una maggiore
incisività dell'azione di vigilanza;
l) con l'articolo 51 si provvede a definire uno
specifico quadro sanzionatorio a tutela della corretta
applicazione della previdenza complementare.
2. Le linee di riforma della disciplina fiscale del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono improntate ai
seguenti criteri generali:
viene soppressa, mediante la riformulazione dell'articolo
13, l'imposta "d'ingresso" del 15 per cento sui contributi
versati ai fondi;
viene confermata l'esclusione da IRPEG e ILOR dei
contributi del datore di lavoro attenuando la condizione
dell'impiego del TFR ai fini del finanziamento dei fondi;
viene modificato il regime dei contributi versati dal
lavoratore, passando dalla detrazione dall'IRPEF alla
deduzione dalla base imponibile ai fini della stessa
imposta;
le predette agevolazioni operano, per quanto concerne i
contributi del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite
massimo del 2 per cento della retribuzione e comunque non
oltre 2,5 milioni per ciascuna componente;
le stesse agevolazioni operano a condizione che venga
rispettato il rapporto 1:1 tra ciascuna componente e il TFR
utilizzato per il finanziamento del fondo, tenendo conto che
per i lavoratori di prima occupazione resta fermo l'obbligo
dell'integrale utilizzo del TFR;
il limite di deducibilità dei contributi del lavoratore
versati ai fondi pensione diviene autonomo rispetto a quello
previsto per le forme previdenziali di tipo individuale;
Pag. 16
allo scopo di stimolare l'utilizzo del TFR e compensare i
costi del suo smobilizzo, è consentita la costituzione di una
speciale riserva in sospensione d'imposta in misura non
superiore al 3 per cento delle quote del TFR destinate ai
fondi pensione;
fermo restando il regime generale delle ritenute alla
fonte che si applicheranno a titolo d'imposta sui redditi
percepiti dai fondi, viene sostituita l'imposizione
patrimoniale dello 0,125 annuo con un'imposta sostitutiva
nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5
milioni per i primi 5 periodi d'imposta, conservando peraltro
un prelievo patrimoniale dello 0,55 annuo sulla componente
costituita da immobili che nel periodo transitorio i fondi
esistenti possono direttamente detenere;
le prestazioni, in forma di capitale e in forma di
rendita, derivanti dalle forme pensionistiche complementari
vengono in ogni caso e, quindi, a prescindere dallo strumento
contrattuale prescelto per la capitalizzazione dei contributi
e per l'erogazione delle prestazioni, assoggettate
rispettivamente a tassazione separata alla stregua delle altre
indennità di fine rapporto ovvero a tassazione corrente nella
misura dell'87,5 per cento; quest'ultima misura è volta ad
attenuare il fenomeno della doppia imposizione che altrimenti
si verificherebbe "a monte" sui redditi percepiti dal fondo
(che, come detto, sono soggetti alla ritenuta a titolo
d'imposta) e "a valle" sulle prestazioni erogate;
fermi restando i criteri suindicati, per i lavoratori
autonomi (esercenti arti e professioni, titolari di reddito
d'impresa) la deduzione fiscale è commisurata al 6 per cento
del reddito imponibile dichiarato con un limite assoluto di
lire 5 milioni; analoghi criteri vengono adottati per i
lavoratori soci di cooperative di produzione e di consumo.
Ciò premesso in via generale, con riferimento alle singole
norme dell'articolato proposto si rileva quanto segue.
L'articolo 47 sostituisce l'articolo 13 del decreto
legislativo n. 124 del 1993. Il comma 1 del nuovo articolo 13
prevede l'esclusione dall'imposta delle quote di TFR destinate
ai fondi pensione. Il comma 2 del nuovo articolo 13 prevede la
deducibilità, ai fini della determinazione del reddito
d'impresa, dei contributi del datore di lavoro fino al limite
del 2 per cento della retribuzione annua complessiva e
comunque fino a 2,5 milioni, a condizione che un importo
almeno pari di quote di TFR rispetto all'ammontare del
contributo sia destinato alla previdenza complementare. Il
comma 3 del nuovo articolo 13 riformula innanzitutto
l'articolo 48, comma 2, lettera a) del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), prevedendo che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente, oltre che i
contributi versati dal datore di lavoro, quelli versati dal
lavoratore stesso (esclusa la destinazione di quote di TFR).
Al riguardo si applicano i limiti del 2 per cento e di 2,5
milioni e, allo scopo di incentivare l'utilizzo del TFR, a
condizione che un importo almeno pari di quote di TFR rispetto
all'ammontare del contributo sia destinato alla previdenza
complementare. Si chiarisce, inoltre, che le agevolazioni
fiscali spettano solo a condizione che i contributi siano
versati a fondi o casse di previdenza rientranti nella
disciplina del decreto legislativo n. 124 del 1993. Infine,
viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 48 per estendere il
predetto regime di favore ai lavoratori soci di cooperative di
produzione e lavoro. Al comma 4 del nuovo articolo 13 è
prevista la deduzione (come onere deducibile dal reddito
complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR) dei contributi
versati ai fondi pensione dai lavoratori autonomi o
imprenditori, con applicazione anche in tal caso di un limite
percentuale rispetto al reddito di lavoro dichiarato pari al 6
per cento e di un limite di importo pari a 5 milioni. Il
riferimento al reddito di lavoro o d'impresa dichiarato ha
anche lo scopo di favorire l'emersione dei redditi
prodotti.
Il comma 5 del nuovo articolo 13 prevede una particolare
agevolazione (riserva di utili in sospensione d'imposta) per
"compensare" sotto il profilo economicofinanziario i datori di
lavoro della destinazione di quote di TFR ai fondi pensione.
Pag. 17
Anche tale previsione è volta ad incentivare l'utilizzo del
TFR. In particolare, si dispone la deducibilità, agli effetti
della normativa vigente in materia di reddito d'impresa, di un
importo non superiore al 3 per cento delle quote di TFR
destinate ai fondi pensione, con la costituzione di una
speciale riserva in sospensione d'imposta.
I commi 6 e 7 del nuovo articolo 13 contengono modifiche
agli articoli 47 e 48 del TUIR, in modo da trattare le
prestazioni periodiche erogate dai fondi pensione, qualunque
dovesse essere lo strumento giuridico in base al quale siano
erogate, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(nuova lettera h-bis dell'articolo 47), assoggettandole
peraltro ad imposta non per la totalità del loro ammontare ma
solo per l'87,5 per cento (articolo 48, comma 7- bis):
tale ultima misura dovrebbe consentire di recuperare la
tassazione "a monte" subita dal fondo pensione, essenzialmente
sotto forma di ritenute alla fonte a titolo d'imposta, la cui
aliquota mediamente si colloca attualmente intorno al 12,5 per
cento, inoltre, tenendo anche conto del disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 47, l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente comporta l'applicazione alle predette prestazioni
delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR
ai redditi di lavoro dipendente.
Ai commi 8 e 9 del nuovo articolo 13 si chiarisce che le
prestazioni in forma di capitale sono tutte assoggettate per
il loro intero ammontare (salva la riduzione annuale di 500
mila lire per la parte spettante, avente, come detto,
anch'essa la finalità di compensare eventuali effetti
inflazionistici nonché l'abbattimento di cui al comma 2
dell'articolo 17 del TUIR) a tassazione separata, come TFR
(lavoratori dipendenti o assimilati) o come liquidazione di
fine rapporto (lavoratori autonomi).
I commi 10 e 11 del nuovo articolo 13 riprendono, con
alcune modifiche, i commi 6- ter e 8 del previgente
articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Il comma 12 dispone la raccolta di dati informativi sulla
quantità e composizione delle risorse destinate al
finanziamento dei fondi pensione, in modo da consentire alle
competenti amministrazioni di disporre di tutti gli elementi
di conoscenza per valutare i riflessi della previdenza
complementare della finanza pubblica.
I commi 2 e 3 dell'articolo 47 rispettivamente chiariscono
le modalità di applicazione dell'articolo 17, comma 2 del TUIR
nel caso di fondi pensione disciplinati dal decreto
legislativo n. 124 del 1993 e modificano l'articolo 42 del
TUIR (per i cosiddetti capitali assicurativi) disponendo che
comunque la disciplina ivi prevista non si applica ai capitali
erogati dai fondi pensione disciplinati dal decreto
legislativo n. 124 del 1993.
L'articolo 48 del disegno di legge si compone di cinque
commi, il primo dei quali sostituisce l'articolo 14 del
decreto legislativo n. 124 del 1993 e gli altri contengono
norme transitorie. Riguardo alla riformulazione dell'articolo
14, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura fissa (lire 10 milioni ridotta a
lire 5 milioni per i primi cinque anni di attività del fondo)
nonché l'applicazione delle ritenute alla fonte a titolo
definitivo (comma 1) e l'applicazione per i fondi aventi un
patrimonio immobiliare dell'imposta sostitutiva nella misura
dello 0,50 per cento del valore del patrimonio stesso, fino al
momento in cui non procederanno alla trasformazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera d) (comma 3). Con i
successivi commi si introducono disposizioni transitorie per
il versamento dell'imposta sostitutiva relativamente agli anni
1993 e 1994 nonché una norma per il versamento dell'imposta
sostitutiva da parte dei cosiddetti fondi interni già
costituiti come patrimonio, distinto e separato nell'ambito
del patrimonio della medesima società o ente. Si regolamenta
inoltre l'applicazione dell'imposta di registro alle
operazioni che riguardano i fondi pensione nonché il
versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG per gli anni
1993 e 1994 nonché la compensazione con l'imposta sostitutiva
dei versamenti dell'imposta del 15 per cento eventualmente già
effettuati prima della sua sospensione e ora,
Pag. 18
come prospettato nel presente disegno di legge, della sua
definitiva abolizione.
Con l'articolo 50 si modifica l'ultima parte del comma 7
dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, in
modo da conformarlo alla nuova formulazione dell'articolo 13,
come modificata dal presente disegno di legge. In sostanza si
tratta di una modifica meramente formale volta a confermare
l'inapplicabilità del nuovo regime fiscale ai soggetti
(lavoratori dipendenti) già iscritti a fondi pensione alla
data del 28 aprile 1993. E' inoltre
prevista una disposizione transitoria che consenta, senza
oneri fiscali, il trasferimento di posizioni previdenziali non
conformi alla nuova disciplina nei fondi pensione previsti dal
decreto legislativo n. 124 del 1993. Con il comma 3 del
medesimo articolo 50 si prevede una specifica agevolazione
fiscale a favore dei fondi pensione già gestiti secondo il
prevalente criterio della ripartizione, intesa a sostenere il
processo di adeguamento al criterio della capitalizzazione
come richiesto dal decreto legislativo n. 124 del 1993.
| |