| (Riordino del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare).
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale
allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38
della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei
trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei
trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle
prestazioni con affermazione del principio di flessibilità,
l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto
della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione
delle forme pensionistiche complementari allo scopo di
consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la
stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il
prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale
medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono
introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non
mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.
3. La presente legge costituisce parte integrante della
manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella
per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti
massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 725 (Legge finanziaria 1995). Le
successive disposizioni determinano gli effetti finanziari
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di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella n. 1 per il periodo
1995-2004, al sensi dell'articolo 11- ter, comma 5, della
legge 11 agosto 1978, n. 468.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti
finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295
miliardi e per lire 1.880 miliardi.
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