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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30922
DDL2549-0008
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.63 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Sistema di calcolo
               per il trattamento pensionistico
               e per l'assegno di invalidità).
    1.  L'importo della pensione annua nell'assicurazione
  generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive
  della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo
  moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
  coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A
  relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
  Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età
  dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente
  di. trasformazione viene adeguato con un incremento pari al
  prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il
  coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente
  superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella
  dell'assicurato ed il numero dei mesi.
 
                              Pag. 64
 
    2.  Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
  contributivo, nei casi di maturazione di anzianità
  contributive pari o superiori a 40 anni si applica, a
  prescindere dall'età anagrafica, il coefficiente di
  trasformazione relativo all'età di 62 anni, se più favorevole.
  Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le
  anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla
  prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.
    3.  Ai finì della determinazione del montante contributivo
  individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di
  computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o
  ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si
  rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
  esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
  capitalizzazione.
    4. ll tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla
  variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
  nominale, appositamente calcolata dall'istituto nazionale di
  statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
  l'anno da rivalutare.
    5.  Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
  ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
  l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per
  cento.  Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è
  fissata al 20 per cento.
    6.  Sulla base delle rilevazioni demografiche e
  dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
  lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a
  contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
  Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei
  datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
  sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il
  coefficiente di trasformazione previsto al comma 1.
    7.  Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di
  cui al comma 1 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
  valere
 
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  un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la
  pensione è determinata dalla somma:
      a)  della quota di pensione corrispondente alle
  anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995
  calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
  pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
  normativa vigente precedentemente alla predetta data;
      b)  della quota di pensione corrispondente al
  trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità
  contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
    8.  Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza
  di cui al comma 1, che alla data del 31 dicembre 1995 possono
  far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni,
  la pensione è interamente liquidata secondo la normativa
  vigente in base al sistema retributivo.
    9.  L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge
  12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo,
  ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 7,
  lettera  b),  sono determinati secondo il predetto
  sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo
  all'età di cinquantasette anni nel caso in cui l'età
  dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad
  essa inferiore.
    10.  Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i
  sistemi di cui ai commi da 1 a 7, le maggiorazioni di cui
  all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222,
  si computano, secondo il sistema contributivo, per
  l'attribuzione di una anzianità contributiva complessiva non
  superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale,
  posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento,
  un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
  mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età
  dell'interessato computata in relazione alla media delle basi
  annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e
  rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  Per la liquidazione del
  trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui
  al comma 9.
 
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    11.  Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
  contributivo non si applicano le disposizioni
  sull'integrazione al minimo.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0063 RIGINIZ=019 PAGFIN=0066 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=63 PAGEFIN=66 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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