| (Sistema di calcolo
per il trattamento pensionistico
e per l'assegno di invalidità).
1. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive
della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A
relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età
dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente
di. trasformazione viene adeguato con un incremento pari al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il
coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente
superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella
dell'assicurato ed il numero dei mesi.
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2. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianità
contributive pari o superiori a 40 anni si applica, a
prescindere dall'età anagrafica, il coefficiente di
trasformazione relativo all'età di 62 anni, se più favorevole.
Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le
anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.
3. Ai finì della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di
computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o
ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si
rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
4. ll tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare.
5. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per
cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è
fissata al 20 per cento.
6. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a
contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il
coefficiente di trasformazione previsto al comma 1.
7. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di
cui al comma 1 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere
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un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la
pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle
anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995
calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità
contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
8. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza
di cui al comma 1, che alla data del 31 dicembre 1995 possono
far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni,
la pensione è interamente liquidata secondo la normativa
vigente in base al sistema retributivo.
9. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge
12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo,
ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 7,
lettera b), sono determinati secondo il predetto
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo
all'età di cinquantasette anni nel caso in cui l'età
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad
essa inferiore.
10. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i
sistemi di cui ai commi da 1 a 7, le maggiorazioni di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222,
si computano, secondo il sistema contributivo, per
l'attribuzione di una anzianità contributiva complessiva non
superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale,
posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento,
un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età
dell'interessato computata in relazione alla media delle basi
annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e
rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del
trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui
al comma 9.
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11. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni
sull'integrazione al minimo.
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