| (Base pensionabile).
1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, per i casi regolati
dagli articoli 3, comma 3, e 7 comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle
settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già
previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla
misura del 66,6 per cento del numero delle settimane
intercorrenti tra il 1^ gennaio 1996 e la data di decorrenza
della pensione, con arrotondamento per difetto.
2. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31
dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o
superiore ai 15 anni gli incrementi di cui al comma 1 ai fini
della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza
e modalità di computo ivi previsti, entro il limite delle
ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
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