Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30924
DDL2549-0010
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.66 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Requisiti per l'accesso al pensionamento).
    1.  Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
  liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le
  pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità
  sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione
  di vecchiaia".
    2.  Il diritto alla pensione di cui al comma 1, previa
  risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento
  del 57^ anno di età, a condizione che risultino versati e
  accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
  contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti
  essere non inferiore a 1,2 volte
 
                              Pag. 67
 
  l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 28.  Si
  prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento
  della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni,
  determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo
  periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo
  anno di età.
    3.  Per i pensionati di età inferiore ai sessantatre anni la
  pensione di vecchiaia di cui al comma 1, non è cumulabile con
  redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli
  da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte
  eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
  obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
    4.  Per i pensionati di età pari o superiore ai sessantatre
  anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 1 non è
  cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella
  misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento
  minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a
  concorrenza dei redditi stessi.
    5.  Per i lavoratori di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2,
  la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei
  requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti
  dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in
  via transitoria come integrata dalla presente legge.  Ai
  medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la
  liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con
  le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
  relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
  presente articolo, a condizione che abbiano maturato
  un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di
  cui almeno cinque nel sistema medesimo.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0066 RIGINIZ=023 PAGFIN=0067 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=66 PAGEFIN=67 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati