| (Requisiti per l'accesso al pensionamento).
1. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità
sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione
di vecchiaia".
2. Il diritto alla pensione di cui al comma 1, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento
del 57^ anno di età, a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,2 volte
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l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 28. Si
prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento
della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni,
determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo
anno di età.
3. Per i pensionati di età inferiore ai sessantatre anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 1, non è cumulabile con
redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli
da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
4. Per i pensionati di età pari o superiore ai sessantatre
anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 1 non è
cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento
minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a
concorrenza dei redditi stessi.
5. Per i lavoratori di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2,
la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti
dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in
via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con
le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
presente articolo, a condizione che abbiano maturato
un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di
cui almeno cinque nel sistema medesimo.
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