| (Requisiti di accesso alla pensione
di anzianità del sistema retributivo).
1. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità,
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la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di una anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni
di età anagrafica;
b) al raggiungimento di una anzianità contributiva
non inferiore a 40 anni.
2. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 1, fermo restando il requisito
dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque
anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni
indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico
di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a
prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella
B, colonna 2.
3. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è conseguibile,
nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma
2, anche: a) ferma restando l'età anagrafica prevista
dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina
degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa
l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni
di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537; b) a prescindere dall'età anagrafica di
cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di
anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di
cui all'allegata tabella D. I lavoratori, ai quali si applica
la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1^
gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito contributivo prescritto.
4. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità
si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni ed al
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compimento del 57^ anno di età. Per il biennio 1996-1997 il
predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento
del 56^ anno di età.
5. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, lettera a): entro il
primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento
di anzianità al 1^ luglio dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1^ ottobre dello stesso anno, se
di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre,
possono accedere al pensionamento al 1^ gennaio dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1^ aprile dell'anno successivo. In fase di
prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi
indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al
pensionamento secondo quanto previsto dal comma 3, lettera
b), la decorrenza della pensione è fissata al 1^ gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di
anzianità contributiva.
6. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge
23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono
sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i
lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data
del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di
contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del
medesimo comma, è fissata al 1^ settembre 1995. I lavoratori
autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito
contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31
dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento
al 1^ gennaio 1996.
7. Per il personale del comparto scuola, ai fini
dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico
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prevista per le singole istituzioni scolastiche. Non sono
disponibili, per le operazioni di mobilità relative all'anno
scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto
scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato
in data successiva al 28 settembre 1994.
8. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
anzianità, continuano a trovare applicazione: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da
cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità
previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti
da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
connessione ad esuberi strutturali di manodopera.
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