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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30925
DDL2549-0011
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.67 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Requisiti di accesso alla pensione
            di anzianità del sistema retributivo).
    1.  Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori
  dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
  per l'invalidità,
 
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  la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa
  sostitutive ed esclusive si consegue:
      a)  al raggiungimento di una anzianità contributiva
  pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni
  di età anagrafica;
      b)  al raggiungimento di una anzianità contributiva
  non inferiore a 40 anni.
    2.  Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
  previdenziali di cui al comma 1, fermo restando il requisito
  dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque
  anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
  pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni
  indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico
  di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a
  prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della
  maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella
  B, colonna 2.
    3.  Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le
  forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
  l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è conseguibile,
  nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma
  2, anche:  a)  ferma restando l'età anagrafica prevista
  dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina
  degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa
  l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni
  di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre
  1993, n. 537;  b)  a prescindere dall'età anagrafica di
  cui alla lettera  a),  in presenza dei requisiti di
  anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
  applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di
  cui all'allegata tabella D. I lavoratori, ai quali si applica
  la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1^
  gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
  requisito contributivo prescritto.
    4.  Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione
  generale obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità
  si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
  inferiore a 35 anni ed al
 
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  compimento del 57^ anno di età.  Per il biennio 1996-1997 il
  predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento
  del 56^ anno di età.
    5.  I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
  requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, lettera  a):  entro il
  primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento
  di anzianità al 1^ luglio dello stesso anno, se di età pari o
  superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono
  accedere al pensionamento al 1^ ottobre dello stesso anno, se
  di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre,
  possono accedere al pensionamento al 1^ gennaio dell'anno
  successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
  pensionamento al 1^ aprile dell'anno successivo.  In fase di
  prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con
  riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i
  lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi
  indicate.  Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi
  dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al
  pensionamento secondo quanto previsto dal comma 3, lettera
  b),  la decorrenza della pensione è fissata al 1^ gennaio
  dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di
  anzianità contributiva.
    6.  All'articolo 13, comma 5, lettera  c),  della legge
  23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono
  sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni".  Per i
  lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data
  del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di
  contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23
  dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
  già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del
  medesimo comma, è fissata al 1^ settembre 1995.  I lavoratori
  autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito
  contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31
  dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento
  al 1^ gennaio 1996.
    7.  Per il personale del comparto scuola, ai fini
  dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal
  servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico
 
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  prevista per le singole istituzioni scolastiche.  Non sono
  disponibili, per le operazioni di mobilità relative all'anno
  scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto
  scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato
  in data successiva al 28 settembre 1994.
    8.  Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di
  accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
  anzianità, continuano a trovare applicazione: nei casi di
  cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da
  cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità
  previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
  1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti
  da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
  connessione ad esuberi strutturali di manodopera.
 
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