| (Lavori usuranti).
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di
cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sono individuate
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per ciascuna categoria le mansioni particolarmente
usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei
conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva
definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'età pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto
sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di
controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori
medesimi, delle attività particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con
i Ministri del tesoro e del lavoro della previdenza sociale,
su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite
le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una
aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali
riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle
risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non
operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque
denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le
proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica
istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce
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le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità
ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto
un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1
relativi a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse
presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa
sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensità, delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
riferimento particolare alle componenti socio-economiche che
le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del
corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse
preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima
applicazione, in 100 miliardi di lire annui a decorrere dal
1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione
ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto
decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata
dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un
Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività
usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita,
sull'esposizione al rischio professionale. Di tale
Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità,
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
(ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
e da Istituti universitari competenti".
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2. I limiti di età anagrafica, di cui all'articolo 5, commi
1, 2, 3 e 4, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei
cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
sensi del comma 1.
3. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi del comma 1, può
optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione
relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento,
aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle
attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto
periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età
pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso
alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 4.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di lire 100 miliardi annui, a decorrere dal 1996. Al
relativo onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante
parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
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