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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30927
DDL2549-0013
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.70 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Lavori usuranti).
    1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
  374, è sostituito dal seguente:
    "Art. 3. - 1.  Ai fini dell'ammissione al beneficio di
  cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
      a)  per i lavoratori del settore privato, con
  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta
  delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
  sono individuate
 
                              Pag. 71
 
  per ciascuna categoria le mansioni particolarmente
  usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei
  conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva
  definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo
  dell'età pensionabile;
      b)  per i lavoratori autonomi assicurati presso
  l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
  delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
  sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
  particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
  copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
  contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
  all'anticipo dell'età pensionabile.  Con il medesimo decreto
  sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di
  controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori
  medesimi, delle attività particolarmente usuranti;
      c)  per i lavoratori del settore pubblico, con
  decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con
  i Ministri del tesoro e del lavoro della previdenza sociale,
  su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
  particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite
  le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una
  aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali
  riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle
  risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
  contratti di lavoro.
    2.  Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non
  operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque
  denominate.
    3.  Ove le organizzazioni sindacali non formulino le
  proposte di cui al comma 1, lettera  a),  il Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
  del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica
  istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce
 
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  le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità
  ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
  settore, consideratene le caratteristiche.
    4.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
  commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto
  un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1
  relativi a determinate mansioni in ragione delle
  caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse
  presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa
  sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
  professionale di particolare intensità, delle peculiari
  caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
  riferimento particolare alle componenti socio-economiche che
  le connotano.  Il concorso non può superare il 20 per cento del
  corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse
  preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima
  applicazione, in 100 miliardi di lire annui a decorrere dal
  1996.  Le predette risorse possono essere adeguate in relazione
  ai dati biostatistici e di esperienza registrati.  Il predetto
  decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata
  dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
    5.  La commissione di cui al comma 3 si avvale di un
  Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività
  usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita,
  sull'esposizione al rischio professionale.  Di tale
  Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità,
  dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
  lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
  professionali (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di
  previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
  (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i
  dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
  dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
  e da Istituti universitari competenti".
 
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    2.  I limiti di età anagrafica, di cui all'articolo 5, commi
  1, 2, 3 e 4, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei
  cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
  sensi del comma 1.
    3.  Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
  contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano
  applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
  agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi del comma 1, può
  optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione
  relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento,
  aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle
  attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto
  periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età
  pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso
  alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 4.
    4.  Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
  spesa di lire 100 miliardi annui, a decorrere dal 1996.  Al
  relativo onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante
  parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
  dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1995.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0070 RIGINIZ=024 PAGFIN=0073 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=70 PAGEFIN=73 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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