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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30928
DDL2549-0014
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.73 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Accrediti figurativi, ricongiunzione, riscatti e
                  prosecuzione volontaria).
    1.  Con uno o più decreti, da emanarsi entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
  Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a
  riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle
  vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi
  previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di
  ricongiunzione, di
 
                              Pag. 74
 
  riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al
  sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti princìpi e
  criteri direttivi:
      a)  armonizzazione, con riferimento anche ai periodi
  massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle
  contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i
  periodi di maternità con conferma per questi ultimi della
  normativa vigente e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 3, comma
  32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
      b)  conferma della copertura assicurativa prevista
  dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
      c)  previsione della copertura assicurativa, senza
  oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei
  periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da
  specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei
  casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le
  tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
  comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
  assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
  precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti
  da tali obblighi assicurativi.
    2.  Per i trattamenti pensionistici determinati
  esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
  riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
      a)  per assenza dal lavoro per periodi di educazione e
  assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di
  sei mesi per ciascun figlio e nel limite complessivo di
  ventiquattro mesi;
      b)  per assenza dal lavoro per assistenza a figli
  dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
  conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste
  dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
  durata di trenta giorni l'anno, nel limite massimo complessivo
  di diciotto mesi;
 
                              Pag. 75
 
      c)   a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al
  momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto
  alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di
  accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 4 pari
  a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici
  mesi.  In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può
  optare per la determinazione del trattamento pensionistico con
  applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A,
  relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico,
  maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato
  di due anni in caso di tre o più figli.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0073 RIGINIZ=026 PAGFIN=0075 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=73 PAGEFIN=75 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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