| (Accrediti figurativi, ricongiunzione, riscatti e
prosecuzione volontaria).
1. Con uno o più decreti, da emanarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a
riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle
vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi
previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di
ricongiunzione, di
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riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al
sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi
massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle
contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i
periodi di maternità con conferma per questi ultimi della
normativa vigente e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 3, comma
32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) conferma della copertura assicurativa prevista
dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza
oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei
periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da
specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei
casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le
tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti
da tali obblighi assicurativi.
2. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e
assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di
sei mesi per ciascun figlio e nel limite complessivo di
ventiquattro mesi;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli
dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
durata di trenta giorni l'anno, nel limite massimo complessivo
di diciotto mesi;
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c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al
momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto
alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 4 pari
a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici
mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può
optare per la determinazione del trattamento pensionistico con
applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A,
relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato
di due anni in caso di tre o più figli.
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