| (Pensione ai superstiti).
1. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del
regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a
tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime.
2. In caso di presenza di soli figli di minore età,
studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della
pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni
ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti
sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di
cui all'allegata tabella F.
4. I limiti di cumulabilità di cui al comma 3 non si
applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili,
individuati secondo la disciplina di cui al comma 1.
Pag. 76
5. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della
presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
| |