| (Cumulo di assegno e pensioni di invalidità e di inabilità
con prestazioni INAIL).
1. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno
ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti
salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento
alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
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