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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30934
DDL2549-0020
Progetto di legge Camera n. 2549 - testo presentato - (DDL12-2549)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.77 dello stampato)
...C2549. TESTIPDL
...C2549.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2549 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Istituzione della gestione autonoma per i trattamenti
          pensionistici dei dipendenti dello Stato).
    1.  Con effetto dal 1^ gennaio 1996 è istituita presso
  l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della
  amministrazione pubblica (INPDAP) la gestione separata dei
  trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché
  alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
  pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui
  all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
  1994, n. 479.
    2.  Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di
  una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per una
  aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi
  contributivi di cui all'articolo 39, complessivamente pari a
  32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del
  dipendente.  Trovano applicazione le disposizioni di cui
  all'articolo 3- ter  del decretolegge 19 settembre 1992,
  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
  1992, n. 438.  Per le categorie di personale non statale i cui
  trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa
  dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19, restano
  ferme le attuali aliquote di contribuzione.
    3.  Ai fini della determinazione dell'aliquota del
  contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge
  28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della
  retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al
  comma 1.
    4.  Le Amministrazioni centrali e periferiche, in fase di
  prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1997,
  continuano ad espletare le attività connesse alla liquidazione
  dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
  Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali
  del Tesoro le competenze
 
                              Pag. 78
 
  attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e
  secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici
  dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del
  Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.  Restano
  altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto
  dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
  corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
  liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la
  costituzione delle posizioni assicurative presso altre
  gestioni pensionistiche.
    5.  Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
  pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore
  della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550
  miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno
  1997.
    6.  L'onere derivante dal presente articolo,
  complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno
  1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così
  ripartito:
      a)  quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a
  lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
  contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi
  per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per
  contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al
  comma 2;
      b)  quanto a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a
  lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
  dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1.  A tale
  onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
  proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
  corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
DATA=950517 FASCID=DDL12-2549 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2549 TOTPAG=0127 TOTDOC=0071 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0077 RIGINIZ=004 PAGFIN=0078 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=77 PAGEFIN=78 SORTRES= SORTDDL=254900 00 FASCIDC=12DDL2549 SORTNAV=0254900 000 00000 ZZDDLC2549 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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