| (Istituzione della gestione autonoma per i trattamenti
pensionistici dei dipendenti dello Stato).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1996 è istituita presso
l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della
amministrazione pubblica (INPDAP) la gestione separata dei
trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché
alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di
una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per una
aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi
contributivi di cui all'articolo 39, complessivamente pari a
32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del
dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 3- ter del decretolegge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui
trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa
dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19, restano
ferme le attuali aliquote di contribuzione.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota del
contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della
retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al
comma 1.
4. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in fase di
prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1997,
continuano ad espletare le attività connesse alla liquidazione
dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali
del Tesoro le competenze
Pag. 78
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e
secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici
dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano
altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto
dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche.
5. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore
della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550
miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno
1997.
6. L'onere derivante dal presente articolo,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno
1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così
ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi
per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per
contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al
comma 2;
b) quanto a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
| |